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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 691/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920239004718457000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 119201200223982690000 IVA-ALIQUOTE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 358/02/2024 depositata il 9 maggio 2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Venezia che ha parzialmente accolto il ricorso presentato avverso l'avviso di intimazione di pagamento in epigrafe indicato, compensando le spese di lite, limitatamente al capo che ha confermato la legittimità ed efficacia della notifica della cartella esattoriale n.
11920120022398269000.
La Corte di I grado in particolare ha dichiarato illegittimo e, per l'effetto, annullato, l'intimazione di pagamento relativamente alla sola cartella esattoriale n. 11920150000844858000, ritenendo, invece, provata la notifica della cartella esattoriale n. 11920120022398269000 in quanto regolarmente recapitata allo stesso indirizzo di Luogo_1 Indirizzo_1 in data 7.1.2013.
L'appellante ribadisce l'eccezione di “nullità della notifica atteso che la cartella esattoriale n.
1192012002239826900 è stata recapitata tramite servizio postale si ma presso un indirizzo di residenza diverso da quello del Sig. Ricorrente_1”, ovverosia quello di Luogo_1 Indirizzo_1”, essendo il ricorrente residente in “Luogo_1 Indirizzo_1”.
L'ADER si costituisce con controdeduzioni evidenziando che in sede di ricorso il contribuente aveva contestato unicamente la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 11920150000844858000 e l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti contenuti nella suddetta cartella e nella cartella n.
11920120022398269000, “notificata in data 07.01.2013 per decorso del termine di Legge”. ADER ribadisce in ogni caso la regolarità della notifica effettuata a mezzo posta dal concessionario, mediante invio della raccomandata presso l'indirizzo di residenza dell'appellante in Luogo_1 alla Indirizzo_1
(cfr. doc. 5 comparsa di primo grado), con consegna nelle mani del destinatario. E' evidente, pertanto, conclude l'ADER, che l'odierno appellante avrebbe potuto contestare la notifica, asserendo di non aver mai ricevuto la cartella, unicamente contestando la suddetta documentazione nelle forme della querela di falso.
L'appellante ha presentato memoria illustrativa negando di aver mai riconosciuto di aver egli ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 11020120022398269000 come avevano ritenuto i Giudici di primo grado nella sentenza impugnata in cui si afferma testualmente “…..come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente…..”. Si evidenzia la riguardo che l'indirizzo di recapito indicato è “Luogo_1 Indirizzo_1 in quanto è indicato il c.a.p. 30132 mentre l'indirizzo di residenza è “ Luogo_1 Indirizzo_1”, zona della città contrassegnata dal c.a.p. Numero_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto ritiene di dover rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Ed invero, come detto, oggetto dell'appello è solamente il capo della sentenza che ha confermato la legittimità ed efficacia della notifica della cartella esattoriale n. 11920120022398269000.
Orbene, esaminando l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67100358028-6 (doc. 5 della comparsa
ADER di primo grado), con cui Equitalia Nord s.p.a. ha provveduto alla notifica del documento (cartella di pagamento) n. 11920120022398269000, può chiaramente leggersi che essa era diretta a Ricorrente_1 Indirizzo_1, Luogo_1 e che è stata ricevuta dal destinatario il 7 gennaio 2013; così risulta dalla spunta della casella “Destinatario” e dalla firma apposta accanto.
Stante la ricezione a mani del destinatari odierno appellante, la questione relativa all'indicazione del c.a.p. Numero_2, corrispondente alla zona del comune di Venezia sita nella città lagunare ove esiste la strada “ Indirizzo_1”, invece del c.a.p. Numero_1 relativo alla zona del comune di Venezia cita nella parte di terraferma frazione Luogo_1 ove esiste la strada “Indirizzo_1”, non appare il alcun modo rilevante essendo evidente che l'imprecisione contenuta nell'indirizzo di recapito – l'incongruità del c.a.p. Numero_2 quanto all'indirizzo di Luogo_1 – non ha inciso minimamente sulla consegna del plico da parte dell'agente postale che si è recato presso l'indirizzo di Indirizzo_1 di Luogo_1 ivi trovando il destinatario Ricorrente_1 che ha ricevuto la raccomandata a lui diretta in data 7 gennaio 2013, come attestato nella relata. Al riguardo deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4556 del 21.2.2020 secondo cui “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, decidendo in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori. Così deciso in Venezia, il 14 ottobre 2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
BUCCINI STEFANO, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 691/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 09/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920239004718457000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 119201200223982690000 IVA-ALIQUOTE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 358/02/2024 depositata il 9 maggio 2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Venezia che ha parzialmente accolto il ricorso presentato avverso l'avviso di intimazione di pagamento in epigrafe indicato, compensando le spese di lite, limitatamente al capo che ha confermato la legittimità ed efficacia della notifica della cartella esattoriale n.
11920120022398269000.
La Corte di I grado in particolare ha dichiarato illegittimo e, per l'effetto, annullato, l'intimazione di pagamento relativamente alla sola cartella esattoriale n. 11920150000844858000, ritenendo, invece, provata la notifica della cartella esattoriale n. 11920120022398269000 in quanto regolarmente recapitata allo stesso indirizzo di Luogo_1 Indirizzo_1 in data 7.1.2013.
L'appellante ribadisce l'eccezione di “nullità della notifica atteso che la cartella esattoriale n.
1192012002239826900 è stata recapitata tramite servizio postale si ma presso un indirizzo di residenza diverso da quello del Sig. Ricorrente_1”, ovverosia quello di Luogo_1 Indirizzo_1”, essendo il ricorrente residente in “Luogo_1 Indirizzo_1”.
L'ADER si costituisce con controdeduzioni evidenziando che in sede di ricorso il contribuente aveva contestato unicamente la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 11920150000844858000 e l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti contenuti nella suddetta cartella e nella cartella n.
11920120022398269000, “notificata in data 07.01.2013 per decorso del termine di Legge”. ADER ribadisce in ogni caso la regolarità della notifica effettuata a mezzo posta dal concessionario, mediante invio della raccomandata presso l'indirizzo di residenza dell'appellante in Luogo_1 alla Indirizzo_1
(cfr. doc. 5 comparsa di primo grado), con consegna nelle mani del destinatario. E' evidente, pertanto, conclude l'ADER, che l'odierno appellante avrebbe potuto contestare la notifica, asserendo di non aver mai ricevuto la cartella, unicamente contestando la suddetta documentazione nelle forme della querela di falso.
L'appellante ha presentato memoria illustrativa negando di aver mai riconosciuto di aver egli ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 11020120022398269000 come avevano ritenuto i Giudici di primo grado nella sentenza impugnata in cui si afferma testualmente “…..come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente…..”. Si evidenzia la riguardo che l'indirizzo di recapito indicato è “Luogo_1 Indirizzo_1 in quanto è indicato il c.a.p. 30132 mentre l'indirizzo di residenza è “ Luogo_1 Indirizzo_1”, zona della città contrassegnata dal c.a.p. Numero_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia di II Grado del Veneto ritiene di dover rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Ed invero, come detto, oggetto dell'appello è solamente il capo della sentenza che ha confermato la legittimità ed efficacia della notifica della cartella esattoriale n. 11920120022398269000.
Orbene, esaminando l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67100358028-6 (doc. 5 della comparsa
ADER di primo grado), con cui Equitalia Nord s.p.a. ha provveduto alla notifica del documento (cartella di pagamento) n. 11920120022398269000, può chiaramente leggersi che essa era diretta a Ricorrente_1 Indirizzo_1, Luogo_1 e che è stata ricevuta dal destinatario il 7 gennaio 2013; così risulta dalla spunta della casella “Destinatario” e dalla firma apposta accanto.
Stante la ricezione a mani del destinatari odierno appellante, la questione relativa all'indicazione del c.a.p. Numero_2, corrispondente alla zona del comune di Venezia sita nella città lagunare ove esiste la strada “ Indirizzo_1”, invece del c.a.p. Numero_1 relativo alla zona del comune di Venezia cita nella parte di terraferma frazione Luogo_1 ove esiste la strada “Indirizzo_1”, non appare il alcun modo rilevante essendo evidente che l'imprecisione contenuta nell'indirizzo di recapito – l'incongruità del c.a.p. Numero_2 quanto all'indirizzo di Luogo_1 – non ha inciso minimamente sulla consegna del plico da parte dell'agente postale che si è recato presso l'indirizzo di Indirizzo_1 di Luogo_1 ivi trovando il destinatario Ricorrente_1 che ha ricevuto la raccomandata a lui diretta in data 7 gennaio 2013, come attestato nella relata. Al riguardo deve richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4556 del 21.2.2020 secondo cui “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerato il valore della lite, i valori minimi e le fasi di studio, introduttiva e decisionale, devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, decidendo in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre al rimborso forfettario del 15% ed accessori. Così deciso in Venezia, il 14 ottobre 2025