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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 86/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 86 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...],
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente nella via Marangio n. 73, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Iachella, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/3/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 16/1/2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario in data 11/7/2003 a Vittoria (RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 90, ufficio 1.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (Vittoria, Per_1
15/8/2006), maggiorenne e non indipendente economicamente.
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 3/6/2009 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto del 9/7/2009.
Hanno dichiarato di non essersi nel frattempo riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 9/7/2009, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti, dichiarando di “essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”, hanno concordato che il loro divorzio proceda con l'unica condizione di seguito riportata:
“- Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne, sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, Per_1 versando alla madre sig.ra la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese. Le spese scolastiche, mediche e straordinarie relative alla figlia saranno ripartite in misura pari al 50% per ciascuno dei genitori. L'assegno unico universale per i figli a carico, erogato dall'Inps, verrà corrisposto in toto alla signora ” CP_1
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse della figlia, né con norme di legge.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 11/7/2003 a Vittoria (RG), trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2003, parte II, serie A, n.
90, ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate in ordine al mantenimento della figlia Per_1 provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Vittoria (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
3 dott.ssa Emanuela A. Favara
4
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 86 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...],
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente nella via Marangio n. 73, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Iachella, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 19/3/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 16/1/2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario in data 11/7/2003 a Vittoria (RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 90, ufficio 1.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (Vittoria, Per_1
15/8/2006), maggiorenne e non indipendente economicamente.
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 3/6/2009 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto del 9/7/2009.
Hanno dichiarato di non essersi nel frattempo riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa il 9/7/2009, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti, dichiarando di “essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”, hanno concordato che il loro divorzio proceda con l'unica condizione di seguito riportata:
“- Porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne, sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, Per_1 versando alla madre sig.ra la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese. Le spese scolastiche, mediche e straordinarie relative alla figlia saranno ripartite in misura pari al 50% per ciascuno dei genitori. L'assegno unico universale per i figli a carico, erogato dall'Inps, verrà corrisposto in toto alla signora ” CP_1
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non contrasta con l'interesse della figlia, né con norme di legge.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 11/7/2003 a Vittoria (RG), trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso comune dell'anno 2003, parte II, serie A, n.
90, ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate in ordine al mantenimento della figlia Per_1 provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Vittoria (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
20.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
3 dott.ssa Emanuela A. Favara
4
dott. Massimo Pulvirenti