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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/11/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 6509 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da già Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Sirica
[...]
appellante contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Giordano e Maria CP_1
Laudato
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
AF Di AU
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Barone Controparte_3
e AN Di AU
appellati
Controparte_4
appellata contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5193/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
28.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1
opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore avverso l'intimazione di pagamento n. 09220169003033956000, notificatagli in data 16.11.2016, e le prodromiche cartelle di pagamento, eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti (sanzioni pecuniarie relative a contravvenzioni al codice della strada).
Si costituivano in giudizio l'allora e gli Parte_2 Parte_2
enti impositori, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 5193/2018, depositata in data 18.05.2018, il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accoglieva la domanda e annullava le cartelle di pagamento impugnate, ritenendo non provata la loro rituale notifica.
Avverso tale pronuncia l interponeva Parte_1
appello con atto notificato in data 16.11.2018, deducendo l'erronea qualificazione dell'azione, la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e l'erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
Si costituiva in appello , insistendo per il rigetto del gravame e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado. Si costituivano altresì gli enti impositori (tranne la ), Controparte_4
associandosi in parte alle difese dell'Agente della Riscossione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione a trattazione scritta del 28.11.2025.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed invero gli enti impositori e l'agente della riscossione hanno provato la valida notifica degli atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento n.
09220169003033956000.
Con particolare riferimento alle cartelle di pagamento, ove l'agente della si avvalga del servizio postale e segnatamente della raccomandata Parte_1
a/r prevista dal Regolamento Postale, la notifica si perfeziona con la semplice consegna del plico all'indirizzo del destinatario, qualsiasi sia la persona che accetta di ricevere l'atto e sottoscriva l'avviso di ricevimento. In tali casi
(raccomandata postale c.d. bianca) non vi è bisogno di invio di ulteriore raccomandata informativa (c.d. can), come invece è necessario per le raccomandate postali per atti giudiziari (c.d. raccomandata verde). Di tali notifiche l'opposta appellante ha fornito prova fin dal primo grado di giudizio.
È, poi, principio consolidato, che la prova della notifica “può essere ordinariamente fornita anche mediante copia fotostatica” (Cass.Civ. n.
23096/2020). L'art. 2719 c.c. afferma che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Il disconoscimento non ha valore se non è formale e tempestivo e deve avvenire secondo le norme degli artt. 214 e 215 c.p.c. In particolare, poi, il disconoscimento deve essere puntuale e non generico, e non può essere preventivo. L'opponente deve specificare i motivi e le parti in cui la copia non è conforme all'originale, altrimenti la contestazione va considerata generica e tamquam non esset. Ciò vale ancor di più con l'introduzione del processo civile telematico, in cui tutti i documenti vengono depositati necessariamente in copia e formato digitale, dopo scansione degli stessi.
Ne consegue che vanno disattese le eccezioni sollevate da in CP_1
ordine alla validità delle notifiche.
Né risulta maturata la prescrizione sopravvenuta quinquennale tenuto conto degli atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle (atti interruttivi del
15.04.2009, 24.10.2012 e 12.02.2013).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti per la particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante in materia di validità delle notifiche.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado.
2) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 30/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 6509 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da già Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Sirica
[...]
appellante contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Giordano e Maria CP_1
Laudato
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
AF Di AU
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Barone Controparte_3
e AN Di AU
appellati
Controparte_4
appellata contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5193/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
28.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1
opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore avverso l'intimazione di pagamento n. 09220169003033956000, notificatagli in data 16.11.2016, e le prodromiche cartelle di pagamento, eccependo, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti (sanzioni pecuniarie relative a contravvenzioni al codice della strada).
Si costituivano in giudizio l'allora e gli Parte_2 Parte_2
enti impositori, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 5193/2018, depositata in data 18.05.2018, il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., accoglieva la domanda e annullava le cartelle di pagamento impugnate, ritenendo non provata la loro rituale notifica.
Avverso tale pronuncia l interponeva Parte_1
appello con atto notificato in data 16.11.2018, deducendo l'erronea qualificazione dell'azione, la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e l'erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
Si costituiva in appello , insistendo per il rigetto del gravame e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado. Si costituivano altresì gli enti impositori (tranne la ), Controparte_4
associandosi in parte alle difese dell'Agente della Riscossione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione a trattazione scritta del 28.11.2025.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed invero gli enti impositori e l'agente della riscossione hanno provato la valida notifica degli atti prodromici rispetto all'intimazione di pagamento n.
09220169003033956000.
Con particolare riferimento alle cartelle di pagamento, ove l'agente della si avvalga del servizio postale e segnatamente della raccomandata Parte_1
a/r prevista dal Regolamento Postale, la notifica si perfeziona con la semplice consegna del plico all'indirizzo del destinatario, qualsiasi sia la persona che accetta di ricevere l'atto e sottoscriva l'avviso di ricevimento. In tali casi
(raccomandata postale c.d. bianca) non vi è bisogno di invio di ulteriore raccomandata informativa (c.d. can), come invece è necessario per le raccomandate postali per atti giudiziari (c.d. raccomandata verde). Di tali notifiche l'opposta appellante ha fornito prova fin dal primo grado di giudizio.
È, poi, principio consolidato, che la prova della notifica “può essere ordinariamente fornita anche mediante copia fotostatica” (Cass.Civ. n.
23096/2020). L'art. 2719 c.c. afferma che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Il disconoscimento non ha valore se non è formale e tempestivo e deve avvenire secondo le norme degli artt. 214 e 215 c.p.c. In particolare, poi, il disconoscimento deve essere puntuale e non generico, e non può essere preventivo. L'opponente deve specificare i motivi e le parti in cui la copia non è conforme all'originale, altrimenti la contestazione va considerata generica e tamquam non esset. Ciò vale ancor di più con l'introduzione del processo civile telematico, in cui tutti i documenti vengono depositati necessariamente in copia e formato digitale, dopo scansione degli stessi.
Ne consegue che vanno disattese le eccezioni sollevate da in CP_1
ordine alla validità delle notifiche.
Né risulta maturata la prescrizione sopravvenuta quinquennale tenuto conto degli atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle (atti interruttivi del
15.04.2009, 24.10.2012 e 12.02.2013).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti per la particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante in materia di validità delle notifiche.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado.
2) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 30/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo