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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 590/2025 R.G. promossa
DA
( ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1
qualità di Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società
“ , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_2
Antonuccio, per procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv. Ivano Marcedone, Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 213 del 26.02.2025 il Tribunale di Siracusa, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'odierno appellante avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 000267620 - con cui l aveva intimato il pagamento dell'importo CP_1
complessivo di € 29.000,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui salari corrisposti ai lavoratori dipendenti per l'anno 2014 -, accertata la rideterminazione da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione CP_1
opposta nella misura di € 5.158,55, rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
Con ricorso del 26.08.2025 appellava la citata sentenza per Parte_1
i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Si costituiva l' deducendo di avere provveduto all'annullamento in CP_1
autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 4.11.2025 il collegio, rilevato che il provvedimento di sgravio prodotto dall' riguardava un'ordinanza CP_1
ingiunzione (n. 00062923) diversa da quella opposta in primo grado (n.
000267620), ha invitato l' a produrre il provvedimento di sgravio CP_1
relativo all'ordinanza ingiunzione n. 000267620.
Indi, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto che, con unitamente alle note del 28.11.2025 per l'udienza del
9.12.2025, l , in ottemperanza all'ordinanza di questa Corte, ha depositato CP_1
copia del provvedimento in autotutela di annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 000267620, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note del 9.12.2025 l'appellante, nulla rilevando in ordine all'avvenuto sgravio, ha insistito nella condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese legali del doppio grado in virtù del principio della soccombenza virtuale, evidenziando che il provvedimento di sgravio è stato adottato dall' solo CP_1
dopo due gradi di giudizio e che l'illegittimità del provvedimento impugnato è derivata da un'interpretazione errata della normativa di riferimento da parte dell' appellato. CP_1
Il Collegio, preso atto che l' (come dallo stesso documentato a seguito CP_1
di invito di questa Corte) ha emesso in autotutela la Disposizione n° 760000
25-0242 del 28/11/2025, avente ad oggetto annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 000267620, dichiara cessata la materia del contendere.
Rileva purtuttavia che l'ente appellato procedendo a tale annullamento ha di fatto riconosciuto la non debenza delle somme richieste con l'ordinanza ingiunzione e, pertanto, le spese vanno poste a carico dell'istituto soccombente.
Sul punto, va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 409/2025 (est. Maltese in proc. n.
102/2024 R.G.), relativamente a vicenda analoga a quella in oggetto, secondo cui le spese processuali vanno regolate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, dovendo escludersi che l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione successivamente alla notifica del ricorso, (nella specie anche successivamente al deposito dell'atto di appello), possa integrare un grave ed eccezionale motivo di compensazione parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Le spese processuali vanno liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e successive modificazioni.
In ordine alla determinazione dello scaglione applicabile, al fine di individuare il valore della causa, com'è noto, in caso di accoglimento della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro il valore va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata e ciò al fine di evitare liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto (Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
In relazione al caso in esame tuttavia, di accoglimento integrale della domanda, trova applicazione il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16707 del 24.8.2004 (per la ipotesi speculare di totale rigetto della domanda), secondo cui: “In caso di totale rigetto di una domanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima della dichiarazione dell'attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata” (cfr. anche Cass. ord. n. 14036/2024, con cui è stato ribadito, in un caso di sopravvenuto riconoscimento del diritto giudizialmente azionato, che tale sopravvenienza “non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione …non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione”).
Applicando tali principi nella fattispecie in esame lo scaglione di valore da tenere in considerazione per la liquidazione delle spese processuali è, dunque, quello dell'importo dell'ordinanza ingiunzione inizialmente notificata (€
29.000,00).
In virtù di quanto sopra richiamato, le spese processuali di entrambi i gradi vanno poste a carico dell' sulla base del principio della soccombenza CP_1
virtuale e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello,
definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1
processuali che liquida per il primo grado in € 4.638,00 e per il presente grado in € 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe Antonuccio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Elvira Maltese