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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 08/07/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
LAPENNA MARIALAURA e RODIA GIOSUE', nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: iscrizione elenchi
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva opposizione all'avviso di addebito n. CP_1
32420220002095863000 notificato in data 25.1.2023 per la somma complessiva di euro 2800,72, preceduto dalla notifica del Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2021003615 del 28.04.2021 con il quale veniva disposta l'iscrizione nella gestione artigiani e la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori per l'attività stagionale svolta alle dipendenze della Controparte_2 [...] dal 2017 al 2020. CP_3
A sostegno dei propri assunti parte ricorrente eccepiva: - la violazione dell'art. 13 del d.lgs 124/04, non avendo ricevuto alcun verbale di primo accesso;
- la legittimità del rapporto di lavoro subordinato come OTD e l'illegittima iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi nella gestione artigiani del settore agro meccanica, nonché l'intervenuta prescrizione ex. Art. 3 comma 9 L. 335/1995 del credito vantato.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale al fine di riconoscere e dichiarare che: “non rientra tra i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione;
che non ha percepito alcun reddito Parte_2 da lavoro autonomo per il periodo dal 09/2017 all'10/2020; risulta iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti per i periodi dall'1.11.1984 al 03.04.2021 ; non dovuti dal ricorrente i contributi per l'iscrizione alla gestione autonoma Artigiani dell Riconoscersi e CP_1 dichiararsi nullo e privo di effetti l'accertamento eseguito dall' di CP_1
Brindisi e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
In conseguenza riconoscere e dichiarare: non dovute le somme richieste e portate dall'avviso di addebito n. 32420220002095863000 ed illegittima, nulla, inesistente e sine titulo, la richiesta di CP_1 pagamento delle somme portate dal prospetto riepilogativo per i contributi dovuti. Annullarsi detto avviso di addebito ed il prospetto riepilogativo dei contributi dovuti per il per il 2017-2018-2019-2020 in esso contenuto. Disporsi - a far data dal 2017 - la cancellazione dalla gestione previdenziale Artigiani alla quale il ricorrente è stato (illegittimamente) iscritto di ufficio”.
costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto della avversa CP_1 domanda, riportandosi nel merito alle risultanze del verbale unico di accertamento impugnato, nonché a quelle dell'accertamento ivi sotteso condotto nei confronti della CP_2
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale
2 *********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito CP_1 di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione all'avviso di addebito, notificato al ricorrente il 25.1.2023 è stata proposta in data 06.03.2023 e, pertanto, oltre i venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica dell'avviso di addebito) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, ma entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito. Ciò premesso, la presente controversia trae origine dal verbale ispettivo del 28.4.2021, redatto in conseguenza dell'accertamento svolto
3 nei confronti della del 13.4.2021 (all. fascicolo parte CP_2 resistente), il quale veniva effettuato a seguito di segnalazione da parte dell' per la sproporzione tra giornate agricole denunciate rispetto al CP_1 fabbisogno dichiarato e dal completo mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'istituto con un insoluto contributivo pari ad euro 312.527,25.
Orbene, in quest' ultimo verbale, come da documentazione e in atti, si legge: “Dagli accertamenti svolti è emerso che la sin CP_2 dall'origine non ha mai svolto attività agricola, bensì, è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di far eludere la contribuzione ai reali datori di lavoro avviando al lavoro soggetti in qualità di Operai agricoli a Tempo Determinato che in realtà hanno prestato l'attività lavorativa in forma “autonoma” direttamente sui propri terreni, a volte coadiuvati dai loro familiari, anch'essi assunti formalmente alle dipendenze della . CP_2
Il tutto simulato da “contratti di affitto” dei terreni nonché di
“contratti di comodato” dei mezzi che in realtà sono rimasti – come accertato – nella disponibilità dei proprietari. In alcuni casi, inoltre, proprio in virtù dei contratti di affitto dei terreni, gli stessi titolari dell'azienda agricola hanno cessato solo formalmente l'impresa agricola individuale e sono stati avviati al lavoro in qualità di OTD dalla CP_2
.
[...]
Così facendo hanno eluso la contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta e a loro carico se - come da normativa – avessero continuato ovvero si fossero correttamente iscritti negli Elenchi della Gestione Previdenziale dei Lavoratori Autonomi in Agricoltura e, dall'altro lato, di fatto beneficiano – fraudolentemente - delle prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione, indennità di malattia, assegno per il nucleo familiare e altro) previste specificatamente per i lavoratori subordinati. È stato accertato, inoltre, che i “contratti di appalto” stipulati dalla per l'esecuzione di CP_2 lavori agricoli come conto terzista (così definiti dallo stesso Rag.
[...]
nell'ultima Denuncia Aziendale) sono risultati non “genuini”. Per_1
I soggetti, avviati al lavoro in qualità di OTD dalla , sono CP_2 dotati individualmente di mezzi meccanici, ed hanno svolto l'attività di agro meccanica conto terzi (aratura, trebbiatura, potatura) in totale autonomia. La Società infatti, non possiede le attrezzature CP_2 necessarie per lo svolgimento di tale attività (motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici).
Tutto ciò è emerso chiaramente nel corso dell'accertamento e dall'analisi della documentazione fiscale della , dalla quale è CP_2 stato rilevato che non vi sono né acquisti dei mezzi e attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel Libretto UMA e relativi ai contratti di “prestito gratuito”
4 per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari…Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente – per conoscenza diretta – a taluno dei soggetti avviati al lavoro dalla in qualità di CP_2
Operaio il quale, una volta effettuato il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro, si organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro quantificava il numero di giornate lavorate e, una volta comunicate al , questi Per_1 provvedeva all'emissione della fattura. A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva eseguito i lavori trattenendo solo la parte che spettava al e che Per_1 veniva pagata e fatturata successivamente presso il suo studio. Tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rilasciate ai sottoscritti dai singoli “committenti”. Le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori - escussi dai sottoscritti nel corso dell'accertamento - nonché per quanto stabilito in ogni singolo
“contratto”, evidenziano come l'attività reale della sia stata CP_2 quella di fornire manodopera ai diversi soggetti con i quali ha formalmente stipulato contratti di appalto facendo seguire, poi, la fattura. Il “modus operandi” accertato evidenzia la mancanza del rischio d'impresa da parte della , la quale si limita alla mera CP_2 somministrazione della manodopera necessaria all'esecuzione dei lavori”. Occorre evidenziare, che le dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori confermano il quadro probatorio che Parte_3 emerge dal verbale di accertamento impugnato, avendo lo stesso dichiarato quanto segue: “la scrivente società ritiene di dover aderire in pieno alla interpretazione dei fatti che Codesto I.T.L. di Brindisi ha conclusivamente tratto tanto da farne oggetto di notizia di reato, per cui ritiene di dover dare corso alla seguente dichiarazione, a valere ad ogni effetto di legge, di inesistenza dei rapporti di lavoro a suo tempo denunciati e relativi a persone di seguito elencate le cui prestazioni lavorative sono riferibili ai terreni la cui conduzione è stata assunta come formale mentre erano nella gestione effettiva dei proprietari”. Inoltre, nel predetto verbale viene analizzata la posizione dell'odierno istante, inquadrato tra i lavoratori che svolgono l'attività di “potatori” in forma autonoma (dotati ciascuno di mezzi propri, quali le motoseghe e attrezzature tipo scale). Pertanto, dal predetto accertamento ispettivo condotto nei confronti della scaturiva il verbale unico di accertamento CP_2
n.2021003615 del 28.4.202, atto presupposto dell'avviso di addebito impugnato, nel quale venivano trasfusi i rilievi innanzi trascritti e veniva disposta la cancellazione delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente quale otd, provvedendo, pertanto, all'iscrizione nella gestione dei
5 lavoratori autonomi - settore artigiano agro-meccanica, per l'attività stagionale svolta nei periodi denunciati dalla e dalla CP_2 [...]
. CP_3
Il quadro probatorio così delineato dai verbali ispettivi sopra menzionati e le circostanze sopra riferite, così dettagliate e prive di qualsivoglia contraddizione, portano questo giudicante a ritenere che tali risultanze probatorie non possono essere scalfite dalla deposizione dell'unico testimone il quale ha riferito: “ Conosco Testimone_1 il ricorrente perché anche io ho lavorato per la e per la CP_2 [...] dal 2019 al 2023; il datore di lavoro è stato sempre lo stesso, CP_4 un certo ragioniere;
Per_1
ADR: Negli anni 2020 e 2021 se non erro ha lavorato anche il ricorrente e tanto posso dire perché pur lavorando in terreni diversi ci siamo incontrati la mattina presso il punto di ritrovo allo stadio di Francavilla;
ADR: Io ho incontrato il ricorrente poche volte;
ADr: Ci incontravamo presso il predetto punto di ritrovo ed il ci dava Per_1 le direttive, dividendoci in squadre di circa sei persone più o meno..ADR: lavoravamo per circa 6.00 ore o 6.30 al giorno e ci recavamo presso i terreni con i nostri mezzi;
ADR: venivamo pagati da con Per_1 assegno a fine mese, con contestuale consegna della busta paga;
ADR: Anche io ho subito la cancellazione delle giornate in agricoltura, sono stato ascoltato dagli ispettori ed ho un giudizio in corso”. Il generico contributo orale fornito dal testimone addotto dal ricorrente risulta inidoneo a dimostrare l'espletamento di attività lavorativa in regime di subordinazione. A ciò consegue la legittimità del verbale in esame nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi, settore agro-meccanica, che comprende- come deve ritenersi incontestato all'esito della costituzione dell'Ente- le attività di aratura, trebbiatura e i lavori agricoli presso terzi, laddove non si ravvisano i presupposti per qualificare il ricorrente quale “imprenditore agromeccanico”. Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, atteso che l'avviso di addebito afferente la posizione contributiva per il periodo dal 9.2017 al 10.2020 è stato notificato in data 03.05.2021 (all. fascicolo parte resistente) nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione. Per le ragioni che precedono, non potendosi attribuire alcun rilievo – ai fini dell'accertamento del diritto in contestazione - alle asserite violazioni di natura procedimentale eccepite, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 06/03/2023 da
6 nei confronti di DI BRINDISI Parte_1 CP_5 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 886,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge.
Brindisi, 08/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
7
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
LAPENNA MARIALAURA e RODIA GIOSUE', nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: iscrizione elenchi
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/03/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva opposizione all'avviso di addebito n. CP_1
32420220002095863000 notificato in data 25.1.2023 per la somma complessiva di euro 2800,72, preceduto dalla notifica del Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2021003615 del 28.04.2021 con il quale veniva disposta l'iscrizione nella gestione artigiani e la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori per l'attività stagionale svolta alle dipendenze della Controparte_2 [...] dal 2017 al 2020. CP_3
A sostegno dei propri assunti parte ricorrente eccepiva: - la violazione dell'art. 13 del d.lgs 124/04, non avendo ricevuto alcun verbale di primo accesso;
- la legittimità del rapporto di lavoro subordinato come OTD e l'illegittima iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi nella gestione artigiani del settore agro meccanica, nonché l'intervenuta prescrizione ex. Art. 3 comma 9 L. 335/1995 del credito vantato.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale al fine di riconoscere e dichiarare che: “non rientra tra i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione;
che non ha percepito alcun reddito Parte_2 da lavoro autonomo per il periodo dal 09/2017 all'10/2020; risulta iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti per i periodi dall'1.11.1984 al 03.04.2021 ; non dovuti dal ricorrente i contributi per l'iscrizione alla gestione autonoma Artigiani dell Riconoscersi e CP_1 dichiararsi nullo e privo di effetti l'accertamento eseguito dall' di CP_1
Brindisi e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
In conseguenza riconoscere e dichiarare: non dovute le somme richieste e portate dall'avviso di addebito n. 32420220002095863000 ed illegittima, nulla, inesistente e sine titulo, la richiesta di CP_1 pagamento delle somme portate dal prospetto riepilogativo per i contributi dovuti. Annullarsi detto avviso di addebito ed il prospetto riepilogativo dei contributi dovuti per il per il 2017-2018-2019-2020 in esso contenuto. Disporsi - a far data dal 2017 - la cancellazione dalla gestione previdenziale Artigiani alla quale il ricorrente è stato (illegittimamente) iscritto di ufficio”.
costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto della avversa CP_1 domanda, riportandosi nel merito alle risultanze del verbale unico di accertamento impugnato, nonché a quelle dell'accertamento ivi sotteso condotto nei confronti della CP_2
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale
2 *********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito CP_1 di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione all'avviso di addebito, notificato al ricorrente il 25.1.2023 è stata proposta in data 06.03.2023 e, pertanto, oltre i venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica dell'avviso di addebito) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, ma entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito. Ciò premesso, la presente controversia trae origine dal verbale ispettivo del 28.4.2021, redatto in conseguenza dell'accertamento svolto
3 nei confronti della del 13.4.2021 (all. fascicolo parte CP_2 resistente), il quale veniva effettuato a seguito di segnalazione da parte dell' per la sproporzione tra giornate agricole denunciate rispetto al CP_1 fabbisogno dichiarato e dal completo mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'istituto con un insoluto contributivo pari ad euro 312.527,25.
Orbene, in quest' ultimo verbale, come da documentazione e in atti, si legge: “Dagli accertamenti svolti è emerso che la sin CP_2 dall'origine non ha mai svolto attività agricola, bensì, è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di far eludere la contribuzione ai reali datori di lavoro avviando al lavoro soggetti in qualità di Operai agricoli a Tempo Determinato che in realtà hanno prestato l'attività lavorativa in forma “autonoma” direttamente sui propri terreni, a volte coadiuvati dai loro familiari, anch'essi assunti formalmente alle dipendenze della . CP_2
Il tutto simulato da “contratti di affitto” dei terreni nonché di
“contratti di comodato” dei mezzi che in realtà sono rimasti – come accertato – nella disponibilità dei proprietari. In alcuni casi, inoltre, proprio in virtù dei contratti di affitto dei terreni, gli stessi titolari dell'azienda agricola hanno cessato solo formalmente l'impresa agricola individuale e sono stati avviati al lavoro in qualità di OTD dalla CP_2
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Così facendo hanno eluso la contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta e a loro carico se - come da normativa – avessero continuato ovvero si fossero correttamente iscritti negli Elenchi della Gestione Previdenziale dei Lavoratori Autonomi in Agricoltura e, dall'altro lato, di fatto beneficiano – fraudolentemente - delle prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione, indennità di malattia, assegno per il nucleo familiare e altro) previste specificatamente per i lavoratori subordinati. È stato accertato, inoltre, che i “contratti di appalto” stipulati dalla per l'esecuzione di CP_2 lavori agricoli come conto terzista (così definiti dallo stesso Rag.
[...]
nell'ultima Denuncia Aziendale) sono risultati non “genuini”. Per_1
I soggetti, avviati al lavoro in qualità di OTD dalla , sono CP_2 dotati individualmente di mezzi meccanici, ed hanno svolto l'attività di agro meccanica conto terzi (aratura, trebbiatura, potatura) in totale autonomia. La Società infatti, non possiede le attrezzature CP_2 necessarie per lo svolgimento di tale attività (motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici).
Tutto ciò è emerso chiaramente nel corso dell'accertamento e dall'analisi della documentazione fiscale della , dalla quale è CP_2 stato rilevato che non vi sono né acquisti dei mezzi e attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel Libretto UMA e relativi ai contratti di “prestito gratuito”
4 per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari…Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente – per conoscenza diretta – a taluno dei soggetti avviati al lavoro dalla in qualità di CP_2
Operaio il quale, una volta effettuato il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro, si organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro quantificava il numero di giornate lavorate e, una volta comunicate al , questi Per_1 provvedeva all'emissione della fattura. A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva eseguito i lavori trattenendo solo la parte che spettava al e che Per_1 veniva pagata e fatturata successivamente presso il suo studio. Tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rilasciate ai sottoscritti dai singoli “committenti”. Le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori - escussi dai sottoscritti nel corso dell'accertamento - nonché per quanto stabilito in ogni singolo
“contratto”, evidenziano come l'attività reale della sia stata CP_2 quella di fornire manodopera ai diversi soggetti con i quali ha formalmente stipulato contratti di appalto facendo seguire, poi, la fattura. Il “modus operandi” accertato evidenzia la mancanza del rischio d'impresa da parte della , la quale si limita alla mera CP_2 somministrazione della manodopera necessaria all'esecuzione dei lavori”. Occorre evidenziare, che le dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori confermano il quadro probatorio che Parte_3 emerge dal verbale di accertamento impugnato, avendo lo stesso dichiarato quanto segue: “la scrivente società ritiene di dover aderire in pieno alla interpretazione dei fatti che Codesto I.T.L. di Brindisi ha conclusivamente tratto tanto da farne oggetto di notizia di reato, per cui ritiene di dover dare corso alla seguente dichiarazione, a valere ad ogni effetto di legge, di inesistenza dei rapporti di lavoro a suo tempo denunciati e relativi a persone di seguito elencate le cui prestazioni lavorative sono riferibili ai terreni la cui conduzione è stata assunta come formale mentre erano nella gestione effettiva dei proprietari”. Inoltre, nel predetto verbale viene analizzata la posizione dell'odierno istante, inquadrato tra i lavoratori che svolgono l'attività di “potatori” in forma autonoma (dotati ciascuno di mezzi propri, quali le motoseghe e attrezzature tipo scale). Pertanto, dal predetto accertamento ispettivo condotto nei confronti della scaturiva il verbale unico di accertamento CP_2
n.2021003615 del 28.4.202, atto presupposto dell'avviso di addebito impugnato, nel quale venivano trasfusi i rilievi innanzi trascritti e veniva disposta la cancellazione delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente quale otd, provvedendo, pertanto, all'iscrizione nella gestione dei
5 lavoratori autonomi - settore artigiano agro-meccanica, per l'attività stagionale svolta nei periodi denunciati dalla e dalla CP_2 [...]
. CP_3
Il quadro probatorio così delineato dai verbali ispettivi sopra menzionati e le circostanze sopra riferite, così dettagliate e prive di qualsivoglia contraddizione, portano questo giudicante a ritenere che tali risultanze probatorie non possono essere scalfite dalla deposizione dell'unico testimone il quale ha riferito: “ Conosco Testimone_1 il ricorrente perché anche io ho lavorato per la e per la CP_2 [...] dal 2019 al 2023; il datore di lavoro è stato sempre lo stesso, CP_4 un certo ragioniere;
Per_1
ADR: Negli anni 2020 e 2021 se non erro ha lavorato anche il ricorrente e tanto posso dire perché pur lavorando in terreni diversi ci siamo incontrati la mattina presso il punto di ritrovo allo stadio di Francavilla;
ADR: Io ho incontrato il ricorrente poche volte;
ADr: Ci incontravamo presso il predetto punto di ritrovo ed il ci dava Per_1 le direttive, dividendoci in squadre di circa sei persone più o meno..ADR: lavoravamo per circa 6.00 ore o 6.30 al giorno e ci recavamo presso i terreni con i nostri mezzi;
ADR: venivamo pagati da con Per_1 assegno a fine mese, con contestuale consegna della busta paga;
ADR: Anche io ho subito la cancellazione delle giornate in agricoltura, sono stato ascoltato dagli ispettori ed ho un giudizio in corso”. Il generico contributo orale fornito dal testimone addotto dal ricorrente risulta inidoneo a dimostrare l'espletamento di attività lavorativa in regime di subordinazione. A ciò consegue la legittimità del verbale in esame nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi, settore agro-meccanica, che comprende- come deve ritenersi incontestato all'esito della costituzione dell'Ente- le attività di aratura, trebbiatura e i lavori agricoli presso terzi, laddove non si ravvisano i presupposti per qualificare il ricorrente quale “imprenditore agromeccanico”. Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, atteso che l'avviso di addebito afferente la posizione contributiva per il periodo dal 9.2017 al 10.2020 è stato notificato in data 03.05.2021 (all. fascicolo parte resistente) nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione. Per le ragioni che precedono, non potendosi attribuire alcun rilievo – ai fini dell'accertamento del diritto in contestazione - alle asserite violazioni di natura procedimentale eccepite, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 06/03/2023 da
6 nei confronti di DI BRINDISI Parte_1 CP_5 così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 886,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge.
Brindisi, 08/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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