Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1169 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 28 aprile 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Casavatore al Viale Parte_1 C.F._1
Michelangelo, 88 presso lo studio dell'avv. Cristina Arlotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Casavatore al Viale Michelangelo, 88 presso lo studio dell'avv. Cristina Arlotta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20 marzo 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Vico Equense il 27 luglio 2002 -dapprima in comunione dei beni e successivamente in regime di separazione- dal quale nasceva un figlio (nato a Per_1
Napoli il 21 giugno 2004)- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 24 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
il relatore con ordinanza del 28 aprile 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casavatore (NA) in Viale Michelangelo n.88 scala B int.13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte_1 nell'interesse del figlio ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando Controparte_1
lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/ c, entro e Parte_2 Parte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo.
4. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le modalità previste da protocollo di intesa stilato dal Tribunale di Napoli
Nord e il Consiglio dell'Ordine di Napoli Nord.
2 V.G. n. 1169/2025
5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi nulla viene disposto a titolo di contributo al mantenimento.
6. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci: i sig.ri e Parte_2 Parte_1
al fine di regolamentare tutti i loro rapporti di natura morale e patrimoniale derivanti
[...] dall'unione coniugale convengono quanto segue:
A) l'immobile adibito a casa coniugale sito in Casavatore (NA) al viale Michelangelo n88 scala B int. 13 attualmente di proprietà del sig. verrà assegnata alla sig.ra Parte_2 Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse del figlio ivi
[...] Controparte_1
stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto
l'autosufficienza economica.
B) Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere le rate del mutuo gravanti Parte_2 sull'immobile di cui sopra fino ad integrale estinzione.
C)In caso di vendita dell'immobile sito in Casavatore (NA) al viale Michelangelo n.88 Scala B Int.
13 il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 40% del Parte_2 Parte_1
ricavato della vendita, detratta la somma corrispondente alle rate di mutuo ancora in essere.
D) Alla corresponsione del 40% la sig.ra si impegna a reperire altro alloggio per sé Parte_1
ed il figlio avendo cura di lasciare libero l'immobile e in accordo tra le parti porterà con sé tutti i mobili, arredi e pertinenze in esso presenti da considerarsi di sua esclusiva proprietà.
E) La sig.ra provvederà a volturare a suo nome le utenze eventualmente intestate al Parte_1
sig. entro trenta giorni dall'omologazione della sentenza. Parte_2
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra
3 V.G. n. 1169/2025
le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nato a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense (atto n. 141, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2002) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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