TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 667/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 667/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 [...]
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Torino, Via San Paolo 160, in persona del liquidatore Controparte_2
* * * * *
Letto il ricorso presentato da Parte_2
finalizzato all'apertura della propria liquidazione giudiziale;
[...] esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 6/11/2025; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario di questo Ufficio e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
considerato che la Società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in quanto: a) esercita un'impresa commerciale: più precisamente:
- la Società sportiva dilettantistica ricorrente si configura come ente senza scopo di lucro, inquadrandosi nell'ambito della disciplina di cui al D. lgs. 36/2021;
- l'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo definisce infatti l'associazione e la società sportiva dilettantistica (di seguito SSD) come “il
1 soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paraolimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”;
- la circostanza che l'ente persegua una finalità istituzionale sportiva senza scopo di lucro, tuttavia, non esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una SSD;
- l'orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta infatti consolidato nell'affermare che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale ex art. 2195 c.c.: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che, “per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo)”; ha inoltre precisato che “persino il fine altruistico […] non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi” (cfr. in tal senso Cass. 6835/2014 e, da ultimo, in senso conforme, Cass. 25478/2019);
- la Società ricorrente risulta costituita non già come associazione o ente del terzo settore – possibilità invero prevista dall'art. 6, comma 1, D. lgs. 36/2021
– bensì come società a responsabilità limitata iscritta nel registro delle imprese, e risulta altresì titolare di una partita IVA;
b) non risulta possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII (cfr. la documentazione contabile depositata in allegato al ricorso); ritenuto che, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la Società ricorrente risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente;
ritenuto che il Professionista designato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2, CCII;
nella scelta del Curatore si è tenuto conto dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_3
[...]
2
[...] (C.F. e P. IVA , con sede in Torino, Via San Paolo P.IVA_1 P.IVA_2
160, in persona del liquidatore Controparte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 26/3/2026 alle ore 15:45, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione
3 giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10, commi 2 bis e 3, CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 6/12/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 667/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di CP_1 [...]
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con sede in Torino, Via San Paolo 160, in persona del liquidatore Controparte_2
* * * * *
Letto il ricorso presentato da Parte_2
finalizzato all'apertura della propria liquidazione giudiziale;
[...] esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 6/11/2025; ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario di questo Ufficio e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
considerato che la Società debitrice risulta soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in quanto: a) esercita un'impresa commerciale: più precisamente:
- la Società sportiva dilettantistica ricorrente si configura come ente senza scopo di lucro, inquadrandosi nell'ambito della disciplina di cui al D. lgs. 36/2021;
- l'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo definisce infatti l'associazione e la società sportiva dilettantistica (di seguito SSD) come “il
1 soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paraolimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”;
- la circostanza che l'ente persegua una finalità istituzionale sportiva senza scopo di lucro, tuttavia, non esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una SSD;
- l'orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta infatti consolidato nell'affermare che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale ex art. 2195 c.c.: la Corte di Cassazione ha infatti affermato che, “per la qualificazione di un'impresa come commerciale, ciò che rileva, accanto all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, è invero il perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo)”; ha inoltre precisato che “persino il fine altruistico […] non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, qualora quest'ultimi vengano organizzati in modo che i compensi per essi percepiti siano adeguati ai relativi costi” (cfr. in tal senso Cass. 6835/2014 e, da ultimo, in senso conforme, Cass. 25478/2019);
- la Società ricorrente risulta costituita non già come associazione o ente del terzo settore – possibilità invero prevista dall'art. 6, comma 1, D. lgs. 36/2021
– bensì come società a responsabilità limitata iscritta nel registro delle imprese, e risulta altresì titolare di una partita IVA;
b) non risulta possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII (cfr. la documentazione contabile depositata in allegato al ricorso); ritenuto che, dall'esame delle allegazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio la Società ricorrente risulta essere in stato di insolvenza, essendo la stessa divenuta incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ricorrente;
ritenuto che il Professionista designato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2, CCII;
nella scelta del Curatore si è tenuto conto dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_3
[...]
2
[...] (C.F. e P. IVA , con sede in Torino, Via San Paolo P.IVA_1 P.IVA_2
160, in persona del liquidatore Controparte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 26/3/2026 alle ore 15:45, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione
3 giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10, commi 2 bis e 3, CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 6/12/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta )
4