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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/04/2021, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2021
N. 00445/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per
quanto al ricorso introduttivo:
-l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento, nel procedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015, relativamente alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, in qualità di richiedente protezione internazionale;
-la declaratoria dell'obbligo di provvedere della Prefettura di-OMISSIS- con riguardo alla segnalazione inoltrata in data 12 novembre 2020, con nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Autorità competente;
-la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all'accesso immediato alle misure di accoglienza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, del d.lgs.n. 142/2015, a seguito della segnalazione del 12 novembre 2020;.
quanto ai motivi aggiunti presentati il 8/3/2021:
-l’annullamento del provvedimento di rigetto della Prefettura di-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 14 gennaio 2021, di rigetto della domanda di misure di accoglienza ai sensi del d.lgs.142/2015, nonché di ogni atto del relativo modulo procedimentale;
-l’annullamento della relazione della Prefettura di-OMISSIS- con Rif. Affare legale -OMISSIS-, inerente all'impossibilità di applicare, medio tempore, le misure di accoglienza nei confronti del ricorrente;
-l’annullamento di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale e collegato ai precedenti atti, comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 117 CPA, depositato in data 8.1.2021 e munito di istanza cautelare anche monocratica, il ricorrente, premesso di essere entrato in Italia nel settembre 2020 e di aver inviato in data 12.11.2020 alla Prefettura di-OMISSIS- una segnalazione con cui chiedeva di essere inserito nel circuito di accoglienza in quanto privo di dimora, ha lamentato l’illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla suddetta istanza e ha denunciato la violazione del combinato disposto di cui agli art. 1, comma 2, e artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 142/2015.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo fosse dichiarato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione intimata, con obbligo di disporre immediatamente l’applicazione delle misure di accoglienza nei propri confronti e che fosse ordinato alla medesima Amministrazione di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento volto all’applicazione immediata delle misure di accoglienza; il ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione protratta oltre il termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare la fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all’istanza di applicazione immediata delle misure di accoglienza.
In data 14.1.2021, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Prefettura di-OMISSIS- con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 19.1.2021, la Prefettura di-OMISSIS- ha depositato provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2021 di data 14.1.2021 con cui è stata respinta la domanda, proposta dal ricorrente, tesa ad ottenere la concessione delle misure di accoglienza previste dal D. Lgs n. 142/2015.
Con memoria difensiva depositata in data 21.1.2021, la difesa erariale, giusta l’avvenuta assunzione del provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS-/2021, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 8.3.2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della Prefettura di-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 14.1.2021 oltre ad ogni altro atto del relativo modulo procedimentale, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Come noto, il rito speciale sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 CPA, ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale avrebbe dovuto invece provvedere. Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 CPA presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio serbato, con il conseguente ordine di provvedere; l’omessa attività dell’Amministrazione costituisce, dunque, una condizione dell’azione che deve persistere sino al momento della decisione, con la conseguenza che l’adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito (anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato), in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire -se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso- ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio all’uopo instaurato ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; id., 22 gennaio 2015, n. 273; id., sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1648; id., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4605; id., sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 novembre 2017, n.11509; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 settembre 2017, n. 942 ).
Nel caso in esame, pertanto, il ricorso avverso il silenzio proposto dal ricorrente va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, giusta l’adozione, da parte della Prefettura di-OMISSIS-, del provvedimento di data 14.1.2021 con cui è stata respinta la domanda, proposta dal ricorrente medesimo, tesa ad ottenere la concessione delle misure di accoglienza.
Peraltro, parte ricorrente, come sopra ricordato, ha presentato motivi aggiunti, muniti di istanza cautelare, ai sensi dell’art. 117 comma 5, CPA, impugnando il provvedimento prefettizio sopravvenuto del 14.1.2021, con la conseguenza che le domande ivi formulate, previa conversione del rito camerale in rito ordinario, saranno oggetto di trattazione, in relazione alla domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente, alla prima Camera di Consiglio utile.
Da ultimo, va rilevato che parte ricorrente, a fronte del decreto n. 3/2021 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di rigetto della domanda dal medesimo avanzata -per mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente l’assenza redditi prodotti all’estero, prodotta in luogo della certificazione dell’autorità consolare di cui all’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002-, ha depositato, in data 6.2.2021, reclamo ex art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, da intendersi più propriamente quale richiesta di riesame proposta al Collegio.
Premesso che il menzionato comma 3 dell’art. 126 non configura una vera e propria impugnazione (ovvero reclamo) del provvedimento amministrativo anticipato e provvisorio della Commissione, facendo in realtà riferimento alla mera possibilità di riproporre l’istanza “al magistrato competente per il giudizio”, il Collegio ritiene che la domanda proposta dal richiedente vada accolta, atteso che il medesimo, in questa sede, ha allegato la richiamata dichiarazione sostituiva di certificazione debitamente sottoscritta, fermo restando, ovviamente, che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio, da intendersi riferito al ricorso avverso il silenzio, decorrono dalla data di presentazione dell’istanza al Collegio, proprio in ragione della prescrizione di cui al richiamato comma 3 dell’art. 126 del d.P.R. n. 115/2002, che, come detto, individuando una mera possibilità di proposizione dell’istanza innanzi al Giudice, determina, quale conseguenza, che gli effetti dell’eventuale ammissione decorrono non dalla presentazione della originaria istanza respinta dalla Commissione, ma dalla data di presentazione dell’istanza direttamente al Giudice.
Alla liquidazione del compenso si provvederà con separato decreto previa presentazione di relativa nota spese.
Le spese del giudizio, giusta la indubbia peculiarità in fatto della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:
-dichiara improcedibile il ricorso ex art. 117 CPA avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente;
-dispone la conversione del rito, nei termini di cui in motivazione, per la trattazione dei motivi aggiunti.
Compensa le spese del giudizio e ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.