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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 773/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 773 /2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. SCLOCCO MARIANNA
e nata a [...] il [...], AR
assistita e difesa dall'avv. OLIVIERI ANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 12/12/1998, avevano AR
contratto matrimonio con rito concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] AR
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta del 06/05/2025:
1) I coniugi, IG.ri e vivranno separati nel AR Parte_1
reciproco rispetto.
2) La IG.ra continuerà a vivere, unitamente alle figlie AR Per_1
e , presso l'immobile, che fu casa coniugale, sito in Montesilvano, alla Via Per_2
Colle di Andromeda n. 5, conservando sullo stesso il diritto di usufrutto e, dunque, restando onerata di tutte le spese relative allo stesso (spese condominiali, TARI et similia) come per legge;
la nuda proprietà, invece, verrà trasferita in capo ai tre figli
, e , successivamente alla cessione, in loro favore, della Per_3 Per_1 Per_2
casa coniugale e dunque delle quote sulla stessa da parte dei genitori per il tramite di sottoscrizione di apposito atto notarile le cui spese saranno ripartite fra i IG.ri e in parti uguali, nella misura del 50%. Pt_1 CP_1
Sarà facoltà di ciascun coniuge esibire all'altro preventivo notarile al fine di scegliere il professionista Notaio economicamente più conveniente per la redazione del predetto atto.
3) Il IG. conserverà la facoltà di utilizzo del garage della casa Parte_1
familiare essendo ivi collocati attrezzi di lavoro a lui utili ed essendo altresì ivi conservata della documentazione relativa all'azienda che fu di sua proprietà.
4) Il IG. concede alla IG.ra l'utilizzo dell'autovettura di sua Pt_1 CP_1 proprietà “Mazda 2” accollandosi quest'ultima, dall'atto della cessione, tutte le spese ad essa relative.
5) Per quanto concerne il mantenimento, il IG. verserà la somma Parte_1
complessiva mensile, a titolo di mantenimento delle figlie e , appunto Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di € 500,00 (e, cioè, € 250,00 per ciascuna figlia); a tale somma andrà ad aggiungersi l'ulteriore somma mensile di
€ 250,00 versata dal IG. in favore della coniuge, IG.ra a titolo di Pt_1 CP_1
pagina 3 di 5 contributo al di lei mantenimento. Tali somme saranno annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT e avranno decorrenza dal mese di Marzo 2025.
Il IG. inoltre, contribuirà al 50% delle spese straordinarie necessarie per le Pt_1
due figlie e, segnatamente, spese scolastiche, spese medico sanitarie, spese per attività sportive e ricreative, queste ultime preventivamente concordate così individuate e specificate, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le linee guida del CNF del 29 novembre 2017:
a) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, frequenza del conservatorio e scuole formative, master di specializzazione post-universitaria, spese per l'esame di abilitazione o alla preparazione di concorsi (acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalle scuole, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, anche di una sola giornata, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente di guida - spese sportive : attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico – sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti pagina 4 di 5 ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte della richiesta dell'altro genitore si dovrà dare risposta entro massimo 10 gg. o in un termine concordato, in difetto il silenzio verrà inteso come consenso.
Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e portata in detrazione nella misura del 50% nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
Ciascun genitore provvederà al rimborso della propria quota all'altro a richiesta di quest'ultimo ed entro il mese successivo a quello della spesa e previa verifica della relativa documentazione.
6) Le parti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 773 /2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. SCLOCCO MARIANNA
e nata a [...] il [...], AR
assistita e difesa dall'avv. OLIVIERI ANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 12/12/1998, avevano AR
contratto matrimonio con rito concordatario, in LORETO APRUTINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] AR
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta del 06/05/2025:
1) I coniugi, IG.ri e vivranno separati nel AR Parte_1
reciproco rispetto.
2) La IG.ra continuerà a vivere, unitamente alle figlie AR Per_1
e , presso l'immobile, che fu casa coniugale, sito in Montesilvano, alla Via Per_2
Colle di Andromeda n. 5, conservando sullo stesso il diritto di usufrutto e, dunque, restando onerata di tutte le spese relative allo stesso (spese condominiali, TARI et similia) come per legge;
la nuda proprietà, invece, verrà trasferita in capo ai tre figli
, e , successivamente alla cessione, in loro favore, della Per_3 Per_1 Per_2
casa coniugale e dunque delle quote sulla stessa da parte dei genitori per il tramite di sottoscrizione di apposito atto notarile le cui spese saranno ripartite fra i IG.ri e in parti uguali, nella misura del 50%. Pt_1 CP_1
Sarà facoltà di ciascun coniuge esibire all'altro preventivo notarile al fine di scegliere il professionista Notaio economicamente più conveniente per la redazione del predetto atto.
3) Il IG. conserverà la facoltà di utilizzo del garage della casa Parte_1
familiare essendo ivi collocati attrezzi di lavoro a lui utili ed essendo altresì ivi conservata della documentazione relativa all'azienda che fu di sua proprietà.
4) Il IG. concede alla IG.ra l'utilizzo dell'autovettura di sua Pt_1 CP_1 proprietà “Mazda 2” accollandosi quest'ultima, dall'atto della cessione, tutte le spese ad essa relative.
5) Per quanto concerne il mantenimento, il IG. verserà la somma Parte_1
complessiva mensile, a titolo di mantenimento delle figlie e , appunto Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di € 500,00 (e, cioè, € 250,00 per ciascuna figlia); a tale somma andrà ad aggiungersi l'ulteriore somma mensile di
€ 250,00 versata dal IG. in favore della coniuge, IG.ra a titolo di Pt_1 CP_1
pagina 3 di 5 contributo al di lei mantenimento. Tali somme saranno annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT e avranno decorrenza dal mese di Marzo 2025.
Il IG. inoltre, contribuirà al 50% delle spese straordinarie necessarie per le Pt_1
due figlie e, segnatamente, spese scolastiche, spese medico sanitarie, spese per attività sportive e ricreative, queste ultime preventivamente concordate così individuate e specificate, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le linee guida del CNF del 29 novembre 2017:
a) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, frequenza del conservatorio e scuole formative, master di specializzazione post-universitaria, spese per l'esame di abilitazione o alla preparazione di concorsi (acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalle scuole, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, anche di una sola giornata, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente di guida - spese sportive : attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico – sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti pagina 4 di 5 ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte della richiesta dell'altro genitore si dovrà dare risposta entro massimo 10 gg. o in un termine concordato, in difetto il silenzio verrà inteso come consenso.
Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e portata in detrazione nella misura del 50% nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
Ciascun genitore provvederà al rimborso della propria quota all'altro a richiesta di quest'ultimo ed entro il mese successivo a quello della spesa e previa verifica della relativa documentazione.
6) Le parti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LORETO
APRUTINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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