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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/09/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/09/2025 nel procedimento portante il n. 474 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Scanavino parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2025 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione nr. OI-002465177, notificatale il
10/03/2025, con la quale l' le aveva intimato, quale legale rappresentante della CP_1
e obbligata in solido con la predetta società, il pagamento di € Controparte_2
6.634,50 a titolo di sanzione amministrativa oltre spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2020, e della quale chiedeva l'annullamento.
A sostegno della domanda rilevava, innanzitutto, che il Tribunale di Asti aveva dichiarato il fallimento della con sentenza del 17/12/2019, data dalla Controparte_2 quale ella era pertanto priva della rappresentanza legale della società, passata in capo al curatore fallimentare, sicché dal 16/01/2020 - ossia alla scadenza del termine finale per il versamento delle ritenute di dicembre 2019 - era materialmente impossibilitata a
1 disporre i pagamenti in questione nell'interesse della e, dunque, non Controparte_2 poteva esserle ascritta alcuna responsabilità nella violazione contestata.
Eccepiva, inoltre, il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/89.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che dava atto CP_1 dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. 2465177 e dell'ordinanza ingiunzione n. 2467699 notificata alla società in Controparte_2 qualità di obbligato in solido, disposto dall'Ente previdenziale con provvedimento n.
270000-25-0178 del 15/07/2025, per verificato superamento dei termini decadenziali,
e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
* * * * *
1. Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, essendo venuta meno la ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio, alla luce dell'annullamento della sanzione amministrativa da parte dell'Ente di previdenza.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire, “cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (cfr. Cass. civ. n.
23289/2007; Cass. civ. n.2567/2007).
2. Ai fini del regolamento delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' CP_1 quale soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento del diritto rivendicato nel presente giudizio è avvenuto successivamente alla presentazione del ricorso e in assenza di cause di giustificazione del suo mancato riconoscimento in epoca anteriore.
Alla liquidazione si provvede nei termini di cui al dispositivo, alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14, stante la moderata complessità della lite e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, dichiara cessata la materia contendere.
2 Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.865, CP_1 oltre €237 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 19/09/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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