Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 maggio 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 maggio 1957 |
Giurisprudenza • 33
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 1047Provvedimento: Pubblicato il 05/06/2025 N. 01047/2025 REG.PROV.COLL. N. 00501/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 501 del 2025, proposto da OR LI, AN BA, FA BA, AN BA, PI BA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Di Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di AL e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- termine perentorio·
- compatibilità paesaggistica·
- silenzio-rifiuto·
- commissario ad acta·
- inerzia amministrativa·
- compensazione spese di lite·
- art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004·
- parere vincolante
Versioni del testo
- Art. 1.
E' costituita una zona di rispetto della profondita' di mille metri all'esterno della cinta muraria dell'antica Paestum nel comune di Capaccio (provincia di Salerno). - Art. 2.
Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, e' fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della localita'.
I vincoli gia' imposti ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico, relativi alla zona stessa, conservano pieno valore. - Art. 3.
Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione gia' esistente, il proprietario e' tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti.