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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. RG 11824/24
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. RG 11824/24 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. RG 11824/24 promossa da
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocata Maria Grazia Pannitteri presso il cui studio in Paternò via Somalia, 6, è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
CONTRO , (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito 59320240002579583000 emesso dall' per CP_1 presunti contributi dovuti a seguito di regolarizzazione lavori domestici e relative sanzioni civili per l'anno 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, per l'importo complessivo di € 10.042,44 e notificatogli il 7.11.2024. Eccepiva, quindi, che le pretese e l'atto impugnato sono del tutto infondati, illegittimi e/o invalidi per i seguenti motivi:
INFONDATEZZA DELLA PRETESA PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL 31.12.2007 atteso che egli ha instaurato un rapporto di lavoro domestico per 21 ore settimanali con la signora nata in [...] il [...], (c.f. Parte_2
), dal 27.10.2007 al 31.12.2007, quando il rapporto di lavoro è cessato C.F._2 per dimissioni della lavoratrice che, però, non ha formalizzato la cessazione del rapporto di lavoro. Precisava, infatti, di avere assunto la signora , lavoratrice straniera con Parte_2 permesso di soggiorno, per occuparsi della propria figlia, in condizione di disabilità e che la lavoratrice ha prestato la sua attività fino al 31.12.2007 per poi non presentarsi più a lavoro.
Precisava, pertanto, che nonostante, unitamente alla lavoratrice, avesse comunicato la cessazione del rapporto di lavoro all'ufficio per lavoratori stranieri di Catania, la comunicazione non è stata inviata all' e che solo in seguito alla verifica del proprio CP_1 cassetto previdenziale da parte del proprio consulente del lavoro si è accorto di avere una posizione aperta per lavoro domestico per cui, immediatamente, attraverso il cassetto previdenziale, in data 24.5.2023, ha chiesto la chiusura della posizione previdenziale a far data dal 31.12.2007 ma che l' ha chiuso la posizione solo a far data dal 4.3.2020. Precisava, CP_1 ancora, di aver cercato, invano, di contattare la signora che, Parte_2 da informazioni assunte, è rientrata nel paese d'origine ed è irreperibile e di avere, per tale ragione, presentato istanza di accesso agli atti al Centro per l'Impiego per accedere alla posizione lavorativa della signora , dal 2007 al 2016, e allegare Parte_2
l'anagrafica, al fine di dimostrare anche altri successivi rapporti di lavoro della lavoratrice. Precisava, quindi, che nel caso di specie, non ricorre alcun presupposto per l'imposizione contributiva rilevato che il rapporto di lavoro è inesistente dall'1.1.2008.
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PER LAVORO DOMESTICO
DALL'1.1.2008. Precisava, a tal proposito di avere inoltrato all' , istanza di cancellazione CP_1 della posizione previdenziale per lavoro domestico n. 9807190178 dall'1.1.2008. ancora inesitata.
INFONDATEZZA DELLA PRETESA PER MATURATA PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEI CONTRIBUTI E
DELLE SANZIONI: Eccepiva, a tal riguardo, che i contributi richiesti dal 2012 al 2016 sono del tutto prescritti alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnat, essendo ormai decoroso prima della notifica dell'avviso di addebito, 7.11.2024 il termine quinquennale di cui all'art.
L'art. 3, comma 9, l. n. 335/95
Concludeva chiedendo: In via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito;
Ritenere e dichiarare infondato, illegittimo e/o nullo l'avviso di addebito impugnato, la relativa pretesa contributiva e, per l'effetto annullarlo;
Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla chiusura della posizione previdenziale per lavoro domestico n. 9807190178 dall'1.1.2008. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 24 D. Lgs 46/99, ove depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito Nel merito: rigettare l'avverso ricorso, confermando l'ava opposto integralmente o, in via subordinata, per la parte che risulterà dovuta o, comunque, accertare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi e gli importi indicati nell'AVA impugnato, ovvero nella somma che sarà stabilita, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria di spese e onorari del giudizio
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, e fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 10.06.2025 la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29.09.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 3.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 10.6.2025;
L'udienza del 3.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Premessa la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito (7.11.2024) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (16.12.2024) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, procediamo ora all'esame del merito della controversia
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, l.n. 335/95
Premesso che l'avviso di addebito impugnato riguarda contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Lavoratori domestici, periodo DA IV/2012 A IV/2016 per un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e tale Parte_2
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente
CP_ Oggetto del giudizio è la legittimità della pretesa contributiva fatta valere dall' in relazione alla dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e tale per il periodo DA IV/2012 A IV/2016, Parte_2
CP_ L' al fine di contestare la superiore eccezione ha prodotto:
- L'Avviso di accertamento del 7.11.2017 per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 4/2012 4/2016 notificato al ricorrente con racc.ta e a.r. n.
66545949804-7 ricevuta da quest'ultimo in via VIA FONDACO 5 BELPASSO CT 95032 il 7.12.2017
- L'Avviso di accertamento del 16.12.2022 per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 1/2017 4/2021 notificato al ricorrente con racc.ta e a.r. n.
66479904484-5 ricevuta da quest'ultimo in via VIA FONDACO 5 BELPASSO CT 95032 il 10.1.2023
- L'Avviso di accertamento del 5.08.2023 per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 4/2012 4/2016 notificato al ricorrente in VIA FONDACO 5 BELPASSO CT 95032 con racc.ta e a.r. n. 66485364386-6 di cui, tuttavia, non vi è allegata la ricevuta di consegna
- L'Avviso di accertamento del 31.07.2023 per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 4/2012 4/2016 notificato al ricorrente in VIA FONDACO 5
BELPASSO CT 95032 con racc.ta e a.r. n. 66485274176-1 di cui, tuttavia, non vi è allegata la ricevuta di consegna
Alla luce della superiore documentazione la prescrizione dovrà decorrere dal 7.12.2027 unico atto interruttivo regolarmente notificato, riferito al mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 1/2017 - 4/2021, oggetto dell'atto oggi impugnato,
Occorre, tuttavia, precisare che ai fini del computo della prescrizione, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del
Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, si devono ritenere senz'altro prescritti i crediti relativi al mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 4/2012 4/2016 ed in particolare i crediti portati dall'avviso di addebito
59320240002579583000, atto oggi impugnato
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 11824/24 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme riportate nell'avviso di addebito N. 59320240002579583000, atto impugnato
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 9 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. RG 11824/24 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. RG 11824/24 promossa da
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocata Maria Grazia Pannitteri presso il cui studio in Paternò via Somalia, 6, è elettivamente domiciliato
-Ricorrente-
CONTRO , (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito 59320240002579583000 emesso dall' per CP_1 presunti contributi dovuti a seguito di regolarizzazione lavori domestici e relative sanzioni civili per l'anno 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, per l'importo complessivo di € 10.042,44 e notificatogli il 7.11.2024. Eccepiva, quindi, che le pretese e l'atto impugnato sono del tutto infondati, illegittimi e/o invalidi per i seguenti motivi:
INFONDATEZZA DELLA PRETESA PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL 31.12.2007 atteso che egli ha instaurato un rapporto di lavoro domestico per 21 ore settimanali con la signora nata in [...] il [...], (c.f. Parte_2
), dal 27.10.2007 al 31.12.2007, quando il rapporto di lavoro è cessato C.F._2 per dimissioni della lavoratrice che, però, non ha formalizzato la cessazione del rapporto di lavoro. Precisava, infatti, di avere assunto la signora , lavoratrice straniera con Parte_2 permesso di soggiorno, per occuparsi della propria figlia, in condizione di disabilità e che la lavoratrice ha prestato la sua attività fino al 31.12.2007 per poi non presentarsi più a lavoro.
Precisava, pertanto, che nonostante, unitamente alla lavoratrice, avesse comunicato la cessazione del rapporto di lavoro all'ufficio per lavoratori stranieri di Catania, la comunicazione non è stata inviata all' e che solo in seguito alla verifica del proprio CP_1 cassetto previdenziale da parte del proprio consulente del lavoro si è accorto di avere una posizione aperta per lavoro domestico per cui, immediatamente, attraverso il cassetto previdenziale, in data 24.5.2023, ha chiesto la chiusura della posizione previdenziale a far data dal 31.12.2007 ma che l' ha chiuso la posizione solo a far data dal 4.3.2020. Precisava, CP_1 ancora, di aver cercato, invano, di contattare la signora che, Parte_2 da informazioni assunte, è rientrata nel paese d'origine ed è irreperibile e di avere, per tale ragione, presentato istanza di accesso agli atti al Centro per l'Impiego per accedere alla posizione lavorativa della signora , dal 2007 al 2016, e allegare Parte_2
l'anagrafica, al fine di dimostrare anche altri successivi rapporti di lavoro della lavoratrice. Precisava, quindi, che nel caso di specie, non ricorre alcun presupposto per l'imposizione contributiva rilevato che il rapporto di lavoro è inesistente dall'1.1.2008.
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PER LAVORO DOMESTICO
DALL'1.1.2008. Precisava, a tal proposito di avere inoltrato all' , istanza di cancellazione CP_1 della posizione previdenziale per lavoro domestico n. 9807190178 dall'1.1.2008. ancora inesitata.
INFONDATEZZA DELLA PRETESA PER MATURATA PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEI CONTRIBUTI E
DELLE SANZIONI: Eccepiva, a tal riguardo, che i contributi richiesti dal 2012 al 2016 sono del tutto prescritti alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnat, essendo ormai decoroso prima della notifica dell'avviso di addebito, 7.11.2024 il termine quinquennale di cui all'art.
L'art. 3, comma 9, l. n. 335/95
Concludeva chiedendo: In via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito;
Ritenere e dichiarare infondato, illegittimo e/o nullo l'avviso di addebito impugnato, la relativa pretesa contributiva e, per l'effetto annullarlo;
Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla chiusura della posizione previdenziale per lavoro domestico n. 9807190178 dall'1.1.2008. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: - dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 24 D. Lgs 46/99, ove depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito Nel merito: rigettare l'avverso ricorso, confermando l'ava opposto integralmente o, in via subordinata, per la parte che risulterà dovuta o, comunque, accertare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi e gli importi indicati nell'AVA impugnato, ovvero nella somma che sarà stabilita, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria di spese e onorari del giudizio
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, e fissata l'udienza di comparizione, con successivo provvedimento del 10.06.2025 la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 29.09.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 3.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 10.6.2025;
L'udienza del 3.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Premessa la tempestività dell'opposizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito (7.11.2024) rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario (16.12.2024) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni fissato dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, procediamo ora all'esame del merito della controversia
Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, l.n. 335/95
Premesso che l'avviso di addebito impugnato riguarda contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Lavoratori domestici, periodo DA IV/2012 A IV/2016 per un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e tale Parte_2
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente
CP_ Oggetto del giudizio è la legittimità della pretesa contributiva fatta valere dall' in relazione alla dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e tale per il periodo DA IV/2012 A IV/2016, Parte_2
CP_ L' al fine di contestare la superiore eccezione ha prodotto:
- L'Avviso di accertamento del 7.11.2017 per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 4/2012 4/2016 notificato al ricorrente con racc.ta e a.r. n.
66545949804-7 ricevuta da quest'ultimo in via VIA FONDACO 5 BELPASSO CT 95032 il 7.12.2017
- L'Avviso di accertamento del 16.12.2022 per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 1/2017 4/2021 notificato al ricorrente con racc.ta e a.r. n.
66479904484-5 ricevuta da quest'ultimo in via VIA FONDACO 5 BELPASSO CT 95032 il 10.1.2023
- L'Avviso di accertamento del 5.08.2023 per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 4/2012 4/2016 notificato al ricorrente in VIA FONDACO 5 BELPASSO CT 95032 con racc.ta e a.r. n. 66485364386-6 di cui, tuttavia, non vi è allegata la ricevuta di consegna
- L'Avviso di accertamento del 31.07.2023 per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 4/2012 4/2016 notificato al ricorrente in VIA FONDACO 5
BELPASSO CT 95032 con racc.ta e a.r. n. 66485274176-1 di cui, tuttavia, non vi è allegata la ricevuta di consegna
Alla luce della superiore documentazione la prescrizione dovrà decorrere dal 7.12.2027 unico atto interruttivo regolarmente notificato, riferito al mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 1/2017 - 4/2021, oggetto dell'atto oggi impugnato,
Occorre, tuttavia, precisare che ai fini del computo della prescrizione, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del
Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, si devono ritenere senz'altro prescritti i crediti relativi al mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico per il periodo 4/2012 4/2016 ed in particolare i crediti portati dall'avviso di addebito
59320240002579583000, atto oggi impugnato
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG 11824/24 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme riportate nell'avviso di addebito N. 59320240002579583000, atto impugnato
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 9 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011