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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. dott.ssa Elisa Romagnoli – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla LCA – art. 298 CCI)
Nel procedimento ex artt. 298, 297 C. 3, 4, 5, 6 e 7, 41 e ss. CCII promosso da dott.
[...]
, quale Comm. Liquidatore, per l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di: Parte_1
) in Controparte_1 P.IVA_1 Cont
, con sede legale in Faenza (RA), Via Ravegnana n. 218/220
*****
1. Visto il ricorso dep. in data 5.11.2024 con cui è stata proposta dal dott. , in qualità Parte_1 di Commissario liquidatore della soc. coop. Controparte_3
, con sede in Faenza (RA), Via Ravegnana 218/220, istanza per l'accertamento
[...] giudiziale dello stato di insolvenza post ammissione alla procedura di L.C.A., disposta con D.M. n. 45 del 08.04.2024, ritualmente pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15.04.2024, ai sensi dell'art. 202 l.f. Dato atto che il procedimento si è svolto regolarmente e, all'udienza del 16.10.2025 è comparso il l.r. della società in bonis in carica al momento dell'apertura della LCA, dott. che non si Parte_2
è opposto all'accoglimento dell'istanza e non ha contestato la documentazione a corredo del ricorso;
per detta udienza si è altresì proceduto ad interpellare l'Autorità di vigilanza, la quale, con nota MIMIT del 15.09.2025 ha rilevato l'insussistenza di motivi ostativi alla dichiarazione dello stato di insolvenza, trovandosi la società cooperativa in una grave situazione debitoria.
In ordine al contraddittorio, quindi, alla luce della regolarità delle notifiche operate, della costituzione della debitrice ed al momento temporale della verifica giudiziale richiesta, risulta pertanto osservato quanto sostenuto da Cass. 24547/2010, secondo cui “Nel procedimento per la dichiarazione dello stato pagina 1 di 2 di insolvenza di una società, su richiesta, ai sensi dell'art. 202 legge fallim., del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, il contraddittorio, per l'esercizio del diritto di difesa, deve essere instaurato, ex artt.195 e 15 legge fallim., nei confronti dell'organo che aveva la rappresentanza legale dell'ente stesso alla data cui si fa risalire detta insolvenza, nella specie dichiarata avendo riguardo al momento della messa in liquidazione della società”. L'adito Tribunale è territorialmente competente a norma dell'art.195 L.F. avendo la cooperativa debitrice sede legale in Faenza (RA), Via Ravegnana nr. 218-220. 2.
Tanto premesso, nel merito, l'istanza del Commissario liquidatore appare fondata e deve essere accolta:
a) quanto agli aspetti soggettivi, posto il rapporto di concorrenza fra la L.C.A. e la procedura liquidativa;
b) quanto agli aspetti oggettivi, dimostrando la documentazione contabile e di bilancio prodotta l'evidente situazione di insolvenza in cui la debitrice si trovava al tempo in cui è stata disposta la liquidazione, posto che risulta dalle rappresentazioni contabili un patrimonio netto negativo per circa
€ 550.500 al 8.04.2024; già il bilancio per gli esercizi 2022 e 2021 (gli unici disponibili) evidenziava per vero perdite estremamente consistenti (cumulativamente oltre 700.000,00), con conseguente erosione dell'attivo contabile (patrimonio netto negativo per circa € 248.000,00). L'istruttoria preliquidativa ha inoltre consentito di accertare consistenti passività erariali già avviate all'esattoria per circa € 118.000,00, oltre che nr. 4 titoli monitori di cui 2 fondati su crediti lavoristici.
Evidente, allora, che la condizione patrimoniale ed economico-finanziaria della società è tale da impedire il regolare adempimento delle obbligazioni, anche per effetto della cessazione dell'attività e il venir meno dei flussi prodotti dal ciclo economico;
con la conseguenza che essa deve ritenersi insolvente con caratteri di irreversibilità.
Sul punto va ricordato, infine, che l'accertamento va ancorato temporalmente alla data in cui la odierna procedura liquidativa è stata disposta: “La valutazione della sussistenza del requisito dell'insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, così che devono a tal fine ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti, quali la stipula di un atto di transazione od altre iniziative che abbiano determinato la capienza del patrimonio dell'impresa al fine del soddisfacimento dei creditori “ (Trib. Milano, 1 febbraio 2012).
P.Q.M.
Visti gli artt. 298, 297, 49 CCII dichiara l'insolvenza di Controparte_1 Cont
) in , con sede legale in Faenza (RA), Via
[...] CP_1 P.IVA_1
Ravegnana n. 218/220. Manda alla cancelleria per le formalità ex art. 45 CCI.
Ravenna, 03/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice rel. dott.ssa Elisa Romagnoli – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla LCA – art. 298 CCI)
Nel procedimento ex artt. 298, 297 C. 3, 4, 5, 6 e 7, 41 e ss. CCII promosso da dott.
[...]
, quale Comm. Liquidatore, per l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di: Parte_1
) in Controparte_1 P.IVA_1 Cont
, con sede legale in Faenza (RA), Via Ravegnana n. 218/220
*****
1. Visto il ricorso dep. in data 5.11.2024 con cui è stata proposta dal dott. , in qualità Parte_1 di Commissario liquidatore della soc. coop. Controparte_3
, con sede in Faenza (RA), Via Ravegnana 218/220, istanza per l'accertamento
[...] giudiziale dello stato di insolvenza post ammissione alla procedura di L.C.A., disposta con D.M. n. 45 del 08.04.2024, ritualmente pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15.04.2024, ai sensi dell'art. 202 l.f. Dato atto che il procedimento si è svolto regolarmente e, all'udienza del 16.10.2025 è comparso il l.r. della società in bonis in carica al momento dell'apertura della LCA, dott. che non si Parte_2
è opposto all'accoglimento dell'istanza e non ha contestato la documentazione a corredo del ricorso;
per detta udienza si è altresì proceduto ad interpellare l'Autorità di vigilanza, la quale, con nota MIMIT del 15.09.2025 ha rilevato l'insussistenza di motivi ostativi alla dichiarazione dello stato di insolvenza, trovandosi la società cooperativa in una grave situazione debitoria.
In ordine al contraddittorio, quindi, alla luce della regolarità delle notifiche operate, della costituzione della debitrice ed al momento temporale della verifica giudiziale richiesta, risulta pertanto osservato quanto sostenuto da Cass. 24547/2010, secondo cui “Nel procedimento per la dichiarazione dello stato pagina 1 di 2 di insolvenza di una società, su richiesta, ai sensi dell'art. 202 legge fallim., del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, il contraddittorio, per l'esercizio del diritto di difesa, deve essere instaurato, ex artt.195 e 15 legge fallim., nei confronti dell'organo che aveva la rappresentanza legale dell'ente stesso alla data cui si fa risalire detta insolvenza, nella specie dichiarata avendo riguardo al momento della messa in liquidazione della società”. L'adito Tribunale è territorialmente competente a norma dell'art.195 L.F. avendo la cooperativa debitrice sede legale in Faenza (RA), Via Ravegnana nr. 218-220. 2.
Tanto premesso, nel merito, l'istanza del Commissario liquidatore appare fondata e deve essere accolta:
a) quanto agli aspetti soggettivi, posto il rapporto di concorrenza fra la L.C.A. e la procedura liquidativa;
b) quanto agli aspetti oggettivi, dimostrando la documentazione contabile e di bilancio prodotta l'evidente situazione di insolvenza in cui la debitrice si trovava al tempo in cui è stata disposta la liquidazione, posto che risulta dalle rappresentazioni contabili un patrimonio netto negativo per circa
€ 550.500 al 8.04.2024; già il bilancio per gli esercizi 2022 e 2021 (gli unici disponibili) evidenziava per vero perdite estremamente consistenti (cumulativamente oltre 700.000,00), con conseguente erosione dell'attivo contabile (patrimonio netto negativo per circa € 248.000,00). L'istruttoria preliquidativa ha inoltre consentito di accertare consistenti passività erariali già avviate all'esattoria per circa € 118.000,00, oltre che nr. 4 titoli monitori di cui 2 fondati su crediti lavoristici.
Evidente, allora, che la condizione patrimoniale ed economico-finanziaria della società è tale da impedire il regolare adempimento delle obbligazioni, anche per effetto della cessazione dell'attività e il venir meno dei flussi prodotti dal ciclo economico;
con la conseguenza che essa deve ritenersi insolvente con caratteri di irreversibilità.
Sul punto va ricordato, infine, che l'accertamento va ancorato temporalmente alla data in cui la odierna procedura liquidativa è stata disposta: “La valutazione della sussistenza del requisito dell'insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, così che devono a tal fine ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti, quali la stipula di un atto di transazione od altre iniziative che abbiano determinato la capienza del patrimonio dell'impresa al fine del soddisfacimento dei creditori “ (Trib. Milano, 1 febbraio 2012).
P.Q.M.
Visti gli artt. 298, 297, 49 CCII dichiara l'insolvenza di Controparte_1 Cont
) in , con sede legale in Faenza (RA), Via
[...] CP_1 P.IVA_1
Ravegnana n. 218/220. Manda alla cancelleria per le formalità ex art. 45 CCI.
Ravenna, 03/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott. Giovanni Trere'
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