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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito dell'udienza del 17.10.2025, tenutasi secondo le modalità ordinarie, la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 483/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente TRA in persona del legale rappresentante p.t., parte Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Gaetano Bruno, elettivamente domiciliata in Roccapiemonte (SA), alla Via Della Libertà, n.60; PARTE APPELLANTE E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Barbara Anna CP_1
Nardone, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato in Pagani (SA), alla via Barbazzano, n.57; PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1256/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 22.09.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) Con sentenza n. 1256/2022 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., rigettava l'opposizione promossa dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 366/2021 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.702,80, oltre spese processuali, in favore di , per mancato pagamento CP_1 delle buste paga di maggio e giugno 2021. Il giudicante, in particolare, rilevato che le buste paga prodotte dall'opponente non potevano assumere valore di quietanza in quanto prive di sottoscrizione da parte del lavoratore e che, in ogni caso, i bonifici allegati risultavano diversi per entità e privi di causale, confermava il d.i. originariamente emesso in favore del , condannando CP_1 altresì l'opponente al pagamento delle spese processuali.
1 Con ricorso depositato in data 17.10.2022, parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 14.11.2022, si costituiva nel presente grado di giudizio , resistendo sulla base di CP_1 articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Con decreto del 26.10.2022, regolarmente comunicato alla parte appellante in pari data e da questa ritualmente notificato a controparte in uno all'atto di appello in data
28.10.2022, come risulta dalla consultazione degli archivi telematici dell'ufficio, veniva fissata l'udienza di discussione davanti al Collegio per il giorno 18.09.2023 ore 11:30. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio e, da ultimo, veniva rinviata all'udienza al
29.09.2025 alle ore 11:30, la quale, con decreto del 12.08.2025, regolarmente comunicato ai procuratori di ambo le parti, veniva successivamente revocata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nessuna delle parti depositava note per la suddetta udienza e la Corte, pertanto, rinviava ex art. 309 c.p.c. la trattazione della causa alla successiva udienza del 17.10.2025 ore 11:30. Tale provvedimento di rinvio veniva comunicato a cura della Cancelleria ai procuratori costituiti delle parti in data 30.09.2025. All'udienza del 17.10.2025 cui nessuna delle parti compariva (cfr. risultanze del relativo verbale), la Corte riservava la decisione. A scioglimento della suddetta riserva, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti. Deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo e, conseguentemente, altresì l'estinzione del giudizio. Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-
06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n. 6334) il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, regime estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181 (richiamato per il giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue da tale impostazione che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione. Nel caso di specie è pacifico che la causa è stata introdotta in primo grado in data
07.10.2021 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto-legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181
2 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008. Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti per due udienze successive delle quali abbiano avuto regolare comunicazione, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche dichiararsi l'estinzione del processo. A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 17.10.2022 da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la CP_1 sentenza n. 1256/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002. Salerno, 17.10.2025 Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito dell'udienza del 17.10.2025, tenutasi secondo le modalità ordinarie, la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 483/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente TRA in persona del legale rappresentante p.t., parte Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Gaetano Bruno, elettivamente domiciliata in Roccapiemonte (SA), alla Via Della Libertà, n.60; PARTE APPELLANTE E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Barbara Anna CP_1
Nardone, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato in Pagani (SA), alla via Barbazzano, n.57; PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1256/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 22.09.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) Con sentenza n. 1256/2022 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di g.l., rigettava l'opposizione promossa dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 366/2021 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.702,80, oltre spese processuali, in favore di , per mancato pagamento CP_1 delle buste paga di maggio e giugno 2021. Il giudicante, in particolare, rilevato che le buste paga prodotte dall'opponente non potevano assumere valore di quietanza in quanto prive di sottoscrizione da parte del lavoratore e che, in ogni caso, i bonifici allegati risultavano diversi per entità e privi di causale, confermava il d.i. originariamente emesso in favore del , condannando CP_1 altresì l'opponente al pagamento delle spese processuali.
1 Con ricorso depositato in data 17.10.2022, parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 14.11.2022, si costituiva nel presente grado di giudizio , resistendo sulla base di CP_1 articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Con decreto del 26.10.2022, regolarmente comunicato alla parte appellante in pari data e da questa ritualmente notificato a controparte in uno all'atto di appello in data
28.10.2022, come risulta dalla consultazione degli archivi telematici dell'ufficio, veniva fissata l'udienza di discussione davanti al Collegio per il giorno 18.09.2023 ore 11:30. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio e, da ultimo, veniva rinviata all'udienza al
29.09.2025 alle ore 11:30, la quale, con decreto del 12.08.2025, regolarmente comunicato ai procuratori di ambo le parti, veniva successivamente revocata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nessuna delle parti depositava note per la suddetta udienza e la Corte, pertanto, rinviava ex art. 309 c.p.c. la trattazione della causa alla successiva udienza del 17.10.2025 ore 11:30. Tale provvedimento di rinvio veniva comunicato a cura della Cancelleria ai procuratori costituiti delle parti in data 30.09.2025. All'udienza del 17.10.2025 cui nessuna delle parti compariva (cfr. risultanze del relativo verbale), la Corte riservava la decisione. A scioglimento della suddetta riserva, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti. Deve dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo e, conseguentemente, altresì l'estinzione del giudizio. Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-
06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n. 6334) il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, regime estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181 (richiamato per il giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue da tale impostazione che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione. Nel caso di specie è pacifico che la causa è stata introdotta in primo grado in data
07.10.2021 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto-legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181
2 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008. Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti per due udienze successive delle quali abbiano avuto regolare comunicazione, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche dichiararsi l'estinzione del processo. A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 17.10.2022 da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la CP_1 sentenza n. 1256/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara estinto il giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002. Salerno, 17.10.2025 Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
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