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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/10/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR TR Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. AT RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AE NA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIALE ITALIA, 69 23037 TIRANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
AE NA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIALE ITALIA, 69 23037 TIRANO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 20.06.2010 in VE (SO) e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
VE (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2010).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (21.11.2011), (25.03.2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(10.06.2017).
2. Con ricorso congiunto depositato in data 02.05.2025, e Parte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e CP_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 05.05.2025.
3. All'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
22.06.1978 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Controparte_1
celebrato il 20.06.2010 a VE (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2010; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VE (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- i figli minori verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- i genitori assicureranno ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- la casa familiare sita in VE (SO) Via Ermete Zampati n. 2, di proprietà esclusiva di verrà assegnata a che vi abiterà Controparte_1 Parte_1
con i figli;
- la frequentazione tra i minori e il padre avverrà con la più ampia libertà, atteso che il padre si trasferirà in una abitazione vicina alla casa coniugale, tenendo conto dei desideri e delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi del padre;
pagina 3 di 4 - verserà alla moglie, entro il 10 di ogni mese direttamente sul Controparte_1
conto corrente alla medesima intestato, la somma di € 1.500,00 mensili, rivalutabile annualmente come da indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori;
- le spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Sondrio, saranno sostenute integralmente dal padre e dovranno essere a questi intestate, concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo;
- l'assegno unico universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli minori verrà percepita integralmente dalla madre;
- corrisponderà a – che svolge attività lavorativa Controparte_1 Parte_2
a tempo determinato sino al prossimo mese di maggio 2025 – a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente alla medesima intestato, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
- l'autovettura Seat Alhambra targata EM675WJ, intestata alla moglie, rimane a lei assegnata;
- le parti prestano sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio anche per i minori;
- con compensazione delle spese di causa;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AT RO AR TR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR TR Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. AT RO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AE NA (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIALE ITALIA, 69 23037 TIRANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
AE NA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIALE ITALIA, 69 23037 TIRANO
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 20.06.2010 in VE (SO) e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
VE (SO), atto n. 1, p. II, s. A, anno 2010).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (21.11.2011), (25.03.2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(10.06.2017).
2. Con ricorso congiunto depositato in data 02.05.2025, e Parte_1 [...]
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e CP_1
domandavano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 05.05.2025.
3. All'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
6. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
22.06.1978 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Controparte_1
celebrato il 20.06.2010 a VE (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 1, p. II, s. A, anno 2010; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VE (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- i figli minori verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- i genitori assicureranno ai figli minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- la casa familiare sita in VE (SO) Via Ermete Zampati n. 2, di proprietà esclusiva di verrà assegnata a che vi abiterà Controparte_1 Parte_1
con i figli;
- la frequentazione tra i minori e il padre avverrà con la più ampia libertà, atteso che il padre si trasferirà in una abitazione vicina alla casa coniugale, tenendo conto dei desideri e delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi del padre;
pagina 3 di 4 - verserà alla moglie, entro il 10 di ogni mese direttamente sul Controparte_1
conto corrente alla medesima intestato, la somma di € 1.500,00 mensili, rivalutabile annualmente come da indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori;
- le spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Sondrio, saranno sostenute integralmente dal padre e dovranno essere a questi intestate, concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo;
- l'assegno unico universale e/o ogni altra provvidenza destinata ai figli minori verrà percepita integralmente dalla madre;
- corrisponderà a – che svolge attività lavorativa Controparte_1 Parte_2
a tempo determinato sino al prossimo mese di maggio 2025 – a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente alla medesima intestato, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
- l'autovettura Seat Alhambra targata EM675WJ, intestata alla moglie, rimane a lei assegnata;
- le parti prestano sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio anche per i minori;
- con compensazione delle spese di causa;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 25/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AT RO AR TR
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