Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 6860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6860 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8967 del 2025, proposto da LA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Corte dei Conti e Segretariato Generale della Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'avviso degli esiti della prova preselettiva del "concorso pubblico per esami a n. 20 unità di personale amministrativo - area degli assistenti, famiglia amministrativa e giuscontabile - per le esigenze degli uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti", pubblicato sul sito della Corte dei Conti il 27 maggio 2025 nella misura in cui la ricorrente non risulta inserita nell'elenco degli ammessi alla fase successiva;
ove occorra, del bando del predetto concorso emanato con decreto n. 305, del 13 dicembre 2024, del Segretario Generale della Corte dei Conti;
degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei Conti e del Segretariato Generale della Corte dei Conti Segretariato Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LI MA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto il ricorso proposto avverso gli atti con i quali la ricorrente non è stata ammessa alle prove scritte del concorso de quo, bandito con decreto n. 305 del 13 dicembre 2024 dal Segretariato Generale della Corte dei Conti, per il reclutamento di 20 unità di personale amministrativo area assistenti addetti agli uffici centrali e territoriali del medesimo istituto;
Letta la costituzione dell'amministrazione e le memorie depositate dalle parti;
Rilevato che la ricorrente è stata ammessa con riserva a partecipare alle prove scritte, giusta ordinanza cautelare n. 4546/2025 resa dal Collegio all’esito della camera di consiglio del 27 agosto 2025;
Rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 e quivi trattenuta in decisione;
Considerato che il ricorso può essere accolto nei sensi che appresso si espongono;
Considerato invero che le domande poste nei quiz indicati in atti, in base a normale intendimento, non possono considerarsi esattamente corrispondenti alle materie oggetto delle prove scritte (segnatamente la materia ”elementi di contabilità pubblica” e capacità di ”utilizzo delle principali applicazioni informatiche”);
Considerato, quanto al primo profilo, che le domande contenute nei quiz 11, 23, 58 e 59 riguardavano precise questioni di diritto processuale contabile, materia che non può dirsi de plano ricompresa nella materia indicata dal bando;
Ritenuto invero che la locuzione “elementi di contabilità pubblica” si riferisce, applicando un normale canone interpretativo, essenzialmente alle nozioni basilari sostanziali della ridetta materia e non alle nozioni attinenti al mero processo contabile (cui si riferivano i quiz “incriminati”);
Considerato altresì che il bando prevedeva una seconda prova teorico-pratica attinente alla capacità di elaborare report mediante “l’utilizzo delle principali applicazioni informatiche”;
Considerato che tale seconda prova, per come lessicalmente indicata, si atteggiava a prova di carattere eminentemente pratico-operativo, siccome volta ad accertare nei candidati la capacità di saper usare, in concreto, le ridette applicazioni, abilità che può anche prescindere dalla conoscenza esatta delle rispettive nozioni teoriche;
Ritenuto, per quanto sopra, che i quiz e le domande contestati, posti a base delle prove preselettive, non possono considerarsi esattamente corrispondenti alle materie contemplate dal bando e oggetto degli esami scritti veri e propri;
Apprezzato altresì che la ricorrente, per quanto affermato dalla difesa erariale, risulta aver superato le prove scritte alle quali è stata ammessa (con riserva) a partecipare, dal che può ritrarsi una ulteriore cifra di irragionevolezza delle domande contestate, che evidentemente non erano state congegnate in maniera tale da accertare la reale preparazione dei candidati;
Considerato altresì che il superamento delle prove scritte da parte della ricorrente ha confermato la preparazione dell’istante e consolidato l’interesse pretensivo a partecipare alle successive fasi, come anelato dalla candidata;
Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere il ricorso con annullamento degli atti impugnati nella sola parte di interesse della ricorrente e con esclusivo riferimento alla sua posizione giuridica, con riveniente diritto a sostenere le conseguenti prove orali;
Ravvisate le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente
LI MA TR, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI MA TR | BE TI |
IL SEGRETARIO