Decreto cautelare 11 agosto 2016
Ordinanza cautelare 8 settembre 2016
Sentenza 3 ottobre 2016
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 03/10/2016, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2016
N. 01170/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2010, proposto da:
GI ST, CE ST, rappresentati e difesi dall'avvocato RT Bagnoli C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, n.25;
RT ST, rappresentato e difeso dagli avvocati RT Bagnoli C.F. [...], Alma Lucia Giuseppina Tarantino C.F. [...], con domicilio eletto presso RT Bagnoli in Bari, via Dante, n. 25;
contro
Comune di Castellana Grotte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Basso C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Mazzini, n.134/B;
per l'annullamento
della deliberazione di consiglio comunale n. 103 del 29/09/2009, avente ad oggetto “approvazione variante urbanistica e di progetto preliminare della strada di collegamento Via Monopoli con nuova strada di PRG”; nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi richiamati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I nominati in epigrafe impugnano la delibera n. 103/2009, con cui il Consiglio comunale di Castellana Grotte ha approvato, ai sensi dell’art. 12 co.3 LR n. 3/2005, la variante urbanistica ed il progetto preliminare, “ai soli fini urbanistici”, relativo a lavori stradali (non previsti dal P.R.G.) che interessano la proprietà dei ricorrenti (collegamento Via Monopoli con nuova strada di P.R.G.).
Aggiungono che con la stessa delibera è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera e di detti lavori, senza fissazione del termine per l’adozione del decreto di esproprio.
Articolano diverse censure, rilevando che:
- ai sensi dell’art. 13, co 4, DPR n.327/01 e s.m., se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto dichiarativo della p.u.;
- ai sensi del successivo co.6 dell’art. 13 cit., la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di p.u.;
- nel caso di specie, entro il termine di cinque anni dalla delibera di C.C. n.103 del 29.9.2009, immediatamente esecutiva e pubblicata il 20.10.2009, ai ricorrenti non è stato notificato il decreto di esproprio delle superfici interessate dai lavori stradali in questione. Tanto sarebbe confermato dalla documentazione esibita dall’amministrazione comunale, in cui si dà atto che “non vi è alcuna novità riguardante l’iter amministrativo per la realizzazione dell’opera pubblica” (comunicazione dell’ufficio AA.GG. dell’8.7.2016);
-conseguentemente, nel caso in esame, la dichiarazione di p.u. dei lavori stradali in oggetto sarebbe divenuta inefficace (sin dal 2004) ed il vincolo espropriativo dei suoli dei ricorrenti, disposto contestualmente all’approvazione del progetto preliminare ed alla dichiarazione di pubblica utilità, sarebbe ormai decaduto ai sensi dell’art. 9, co.3, DPR n.327/01 e s.m.
Alla stregua di quanto innanzi rilevato, deducono che l’Amministrazione ha fatto decadere il vincolo espropriativo introdotto con la variante urbanistica.
Chiedono, pertanto, dichiararsi, la cessata la materia del contendere, precisando che hanno interesse ad una pronuncia giudiziale che accerti il sopravvenuto difetto delle condizioni per l’esecuzione dell’opera stradale de qua sui suoli di loro proprietà.
2.- Il Comune di Castellana Grotte, con la memoria conclusionale, espone, in punto di fatto, che:
- con deliberazione di G.M. del 9.9.2010, n. 204, (doc. n. 8 produzione 22.7.2016), è stato approvato il progetto definitivo dell’opera, con reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità;
- l’opera, invero non ancora realizzata, è però inserita nel Piano Triennale dei LL.PP. 2016/2018, giusta deliberazione di C.C. n. 15 del 7.6.2016 (cfr. produzione documentale dell’11.7.2016), precisamente al n° 13 della scheda n. 2 di detta delibera, sia pure con la diversa denominazione di “Collegamento viario C2.1 e C2.2 con via Angelo Viterbo”.
2.a.- Ciò premesso, in punto di fatto, deduce preliminarmente l’inammissibilità (rectius l’improcedibilità) sopravvenuta del ricorso per avvenuta acquiescenza al progetto definitivo, atteso che , come già precisato, con deliberazione di G.C. 204 del 9.9.2010 è stato approvato il progetto definitivo, non impugnato.
Nessun vantaggio, dunque, avrebbero – a dire della difesa comunale - i ricorrenti dall’annullamento degli atti impugnati per il consolidarsi, nelle more, dell’atto di approvazione del progetto definitivo, che proprio per la sua caratteristica di definitività ed autonoma lesività, avrebbe dovuto essere oggetto di separata impugnazione, tanto più che con tale atto è stata ribadita la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Nel replicare alla memoria comunale, i ricorrenti hanno dedotto in primo luogo che mai è stata loro comunicata la delibera n. 204/2010. In ogni caso anche questa sarebbe ormai divenuta inefficace, ai fini che interessano, stante il decorso del quinquennio decorrente dalla data di sua efficacia.
3.- All’udienza del 22.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
Infatti, atteso il decorso del termine quinquennale di cui all’art. 13, comma 6, dpr n. 327/01, non può che rilevarsi la sopravvenuta inefficacia sia della delibera consiliare impugnata (n. 103/2009), sia di quella successiva (n.204/2010), a nulla rilevando l’avvenuto inserimento del progetto dell’opera di che trattasi nel Piano Triennale dei LL.PP. 2016/2018, giusta deliberazione di C.C. n. 15 del 7.6.2016, stante la natura meramente programmatoria della stessa.
Ne consegue che la pronuncia nel merito in ordine alle censure dedotte in ricorso non riveste più interesse per i ricorrenti, come dagli stessi dedotto.
4.- Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO