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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3589/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PORTONE 4 20026 Parte_1 P.IVA_1
NOVATE MILANESE presso lo studio dell'avv. NATOLI LIDIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SILVESTRINI GLORIA ( ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 13 20123 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALDIERA MARIANNA
( ) C.F._2
APPELLATA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7501/24, ha revocato un'ingiunzione c.d. fiscale, emessa, per il pagamento dei corrispettivi per servizi di fognatura e depurazione, da società Controparte_1 affidataria del servizio idrico integrato nel territorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Città
pagina 1 di 3 Metropolitana di Milano, a carico di esercente un'attività di autolavaggio. Parte_1
Con la medesima sentenza il Tribunale, in accoglimento della domanda subordinata riconvenzionale di ha condannato al pagamento di euro 10.478,11 oltre interessi per Controparte_1 Parte_1 corrispettivi di fognatura e depurazione per gli anni 2020/2022 relativi all'insediamento produttivo costituito dall'attività di autolavaggio esercitata da Parte_1
ha appellato la sentenza con atto notificato in data 13.11.2024 (v. all. E ), Parte_1 CP_1 chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza, per la fondatezza dei motivi di appello e per il pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza.
L'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. è stata ribadita con il ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato il
3.4.2025, con il quale l'appellante ha riferito la nuova circostanza dell'aver ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso terzi.
Prima dell'udienza del 30.4.2025, fissata per la discussione anticipata sull'istanza di sospensione, si è costituita ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
tardività della notifica (essendo stata notificata la sentenza in data 31.7.2024), chiedendo, comunque nel merito il rigetto dell'impugnazione per infondatezza dei motivi.
All'udienza del 30.4.2025, fissata ex art. 351 c.p.c. nessuno è comparso.
La parte appellante ha depositato in data 5.5.2025 dichiarazione di rinuncia all'appello, dichiarando che le spese erano già state regolate con la controparte e che nessuno sarebbe comparso alla prima udienza del 7.5.2025.
In data 6.5.2025 l'appellata ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia.
All'udienza del 7.5.2025, nessuno essendo comparso, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene la Corte che, a seguito della dichiarazione di rinuncia all'appello depositata dalla parte appellante, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La rinuncia all'impugnazione, infatti, determina la cessazione della materia del contendere con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata senza necessità di accettazione della controparte (v.
Cass. 5250/18; id. 20191/11 in motivazione: «Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è
immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del
pagina 2 di 3 resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
Ai fini della regolazione delle spese, può essere disposta la compensazione totale, avendo la parte appellante dichiarato che le spese di lite sono state già regolate dalle parti e non avendo la parte appellata contestato tale dichiarazione nella propria dichiarazione di accettazione della rinuncia, né in udienza, ove non è comparsa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 7.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3589/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PORTONE 4 20026 Parte_1 P.IVA_1
NOVATE MILANESE presso lo studio dell'avv. NATOLI LIDIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SILVESTRINI GLORIA ( ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 13 20123 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CALDIERA MARIANNA
( ) C.F._2
APPELLATA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7501/24, ha revocato un'ingiunzione c.d. fiscale, emessa, per il pagamento dei corrispettivi per servizi di fognatura e depurazione, da società Controparte_1 affidataria del servizio idrico integrato nel territorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Città
pagina 1 di 3 Metropolitana di Milano, a carico di esercente un'attività di autolavaggio. Parte_1
Con la medesima sentenza il Tribunale, in accoglimento della domanda subordinata riconvenzionale di ha condannato al pagamento di euro 10.478,11 oltre interessi per Controparte_1 Parte_1 corrispettivi di fognatura e depurazione per gli anni 2020/2022 relativi all'insediamento produttivo costituito dall'attività di autolavaggio esercitata da Parte_1
ha appellato la sentenza con atto notificato in data 13.11.2024 (v. all. E ), Parte_1 CP_1 chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza, per la fondatezza dei motivi di appello e per il pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza.
L'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. è stata ribadita con il ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato il
3.4.2025, con il quale l'appellante ha riferito la nuova circostanza dell'aver ricevuto la notifica di un atto di pignoramento presso terzi.
Prima dell'udienza del 30.4.2025, fissata per la discussione anticipata sull'istanza di sospensione, si è costituita ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
tardività della notifica (essendo stata notificata la sentenza in data 31.7.2024), chiedendo, comunque nel merito il rigetto dell'impugnazione per infondatezza dei motivi.
All'udienza del 30.4.2025, fissata ex art. 351 c.p.c. nessuno è comparso.
La parte appellante ha depositato in data 5.5.2025 dichiarazione di rinuncia all'appello, dichiarando che le spese erano già state regolate con la controparte e che nessuno sarebbe comparso alla prima udienza del 7.5.2025.
In data 6.5.2025 l'appellata ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia.
All'udienza del 7.5.2025, nessuno essendo comparso, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene la Corte che, a seguito della dichiarazione di rinuncia all'appello depositata dalla parte appellante, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La rinuncia all'impugnazione, infatti, determina la cessazione della materia del contendere con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata senza necessità di accettazione della controparte (v.
Cass. 5250/18; id. 20191/11 in motivazione: «Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è
immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del
pagina 2 di 3 resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
Ai fini della regolazione delle spese, può essere disposta la compensazione totale, avendo la parte appellante dichiarato che le spese di lite sono state già regolate dalle parti e non avendo la parte appellata contestato tale dichiarazione nella propria dichiarazione di accettazione della rinuncia, né in udienza, ove non è comparsa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Milano il 7.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
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