TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3717/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3717/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTI Parte_1 P.IVA_1
MARIO
RICORRENTE
Contro
( ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
rappresentatI e difesi dall'Avv. NICOLOSI ILARIA (che ha rinunciato al C.F._2 mandato con racc.ta 15.11.2022)
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato premesso di essere divenuto Parte_1
proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Fiumicino, località Passoscuro, Via San
Carlo Palidoro n. 335, conveniva in giudizio , e che Controparte_1 CP_3 Controparte_2
erano occupanti di uno degli immobili senza un valido titolo e concludeva richiedendo nei loro confronti la cessazione del comodato in essere e, per l'effetto, la loro condanna all'immediata restituzione dell'immobile; in via alternativa chiedeva di accertarsi e dichiararsi che la condotta posta in essere dagli occupanti, per come descritta, fosse rappresentativa di un illegittimo spoglio in danno del ricorrente e, per l'effetto, ordinarsi la reintegra del Monastero nel pieno possesso CP_4
dell'immobile.
Il sosteneva che era entrato nella piena titolarità dei beni in virtù di un lascito Parte_1
testamentario da parte del sig. - che con testamento olografo 28 novembre 1999 Persona_1
aveva istituito sua moglie usufruttuaria dei suoi beni immobili, disponendo che sarebbero stati devoluti ad esso Monastero iure successionis – ed esponeva che, a seguito del decesso della moglie si era espanso il suo diritto di nuda proprietà ed aveva così provveduto alla Persona_2
ricognizione dei beni ereditati, alla loro gestione e manutenzione nonché alla regolarizzazione ed adeguamento catastale e che, durante tali operazioni, appurava la presenza di presso Controparte_1
uno degli immobili cosicchè lo invitava, tramite lettera dallo stesso mai ritirata, a specificare il titolo di occupazione dell'immobile ed a consegnargli il bene senza però ottenere riscontro.
Si costituivano , e i quali eccepivano, in primo luogo Controparte_1 CP_3 Controparte_2
la improcedibilità del giudizio per omesso svolgimento della procedura di mediazione;
sostenevano poi che non corrispondeva al vero che erano stati destinatari di una autorizzazione momentanea a soggiornare all'interno dell'immobile in forza di un comodato gratuito ma che in realtà usufruivano dell'immobile in virtù di un contratto di locazione stipulato verbalmente con la defunta IG.ra
[...]
per il quale, dal giugno 2015, avevano corrisposto un canone mensile di Euro 400,00, Persona_2
come da ricevute che depositavano, avevano altresì svolto lavori di ristrutturazione a propria cura e spese nonché provveduto ad allacciare le utenze ed apportare migliorie stante lo stato di degrado dell'immobile; sostenevano che, all'aggravarsi delle condizioni di salute del sig. , nel 2017, CP_3
la aveva loro ridotto ad Euro 300,00 il canone mensile a decorrere dal 2018, obbligazione Persona_2
che avevano sempre onorato fino al decesso della locatrice avvenuto nel mese di dicembre 2020.
I resistenti esponevano che erano stati in seguito contattati da persone che non avevano accolto le loro richieste di poter proseguire nel contratto, richiamavano l'applicazione dell'art.13 comma 5 della L. pagina 2 di 4 341/1998 sostenendo la tesi che il locatore avesse preteso da loro l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 4.
All'udienza del 6.12.2022, interrotto il procedimento per la dichiarazione di decesso di , CP_3
veniva riassunto dal nei confronti di e e poi, su Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvedimento del giudice, veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli stessi quali eredi di
. CP_3
Nel corso di giudizio è stata disposta la mediazione delegata e la causa senza istruttoria è pervenuta per la decisione.
La domanda di rilascio formulata dal Monastero ricorrente è fondata e va accolta.
Con il decesso della usufruttuaria il è divenuto pieno proprietario Persona_2 Parte_1
dell'immobile lasciatogli in eredità da tra ed i soggetti che Persona_1 Persona_2
occupano l'immobile vi è stato un rapporto di fatto, privo di requisiti di validità, che ha visto i resistenti autorizzati a servirsi dell'immobile di cui adesso l'attuale proprietario Parte_1
richiede la restituzione.
Non si può riconoscere il rapporto di comodato sostenuto dal ricorrente anche poichè sarebbe in ogni caso affetto da nullità poiché non registrato e quindi mancante del requisito per la sua validità.
L'art. 1 comma 346 L. finanziaria del 2005 (L. 30.12.2004 n. 311) dispone che “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se non sono registrati” ed anche il contratto di comodato di un immobile, comportando la costituzione di un diritto reale di godimento seppure a titolo gratuito, soggiace a tale disposizione.
Neppure è sussistente il diverso titolo sostenuto dai resistenti: alla locazione di fatto, oralmente intrattenuta con la defunta usufruttuaria attraverso il pagamento mensile di una somma concordata, che i resistenti hanno documentato aver effettuato fino al decesso della stessa avvenuto nell'anno 2020, non può riconoscersi giuridica valenza in quanto tale accordo è contrastante con le previsioni inderogabili di legge che prescrivono la forma scritta e la registrazione quali requisiti di validità e per altro verso i resistenti non hanno dimostrato in alcun modo che tale rapporto sia stato loro imposto.
L'occupazione dell'immobile da parte dei resistenti deve pertanto qualificarsi priva di titolo e gli stessi vanno condannati all'immediata restituzione dell'immobile in favore del Parte_2
Le spese seguono la soccombenza dei resistenti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
In accoglimento della domanda dichiara e occupanti sine titulo Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Fiumicino, località Passoscuro, Via San Carlo a Palidoro n. 335 (identificato al foglio 305, particella 1313, sub 506 al CNEU del Comune di Fiumicino) e li condanna all'immediata restituzione in favore del;
Parte_1
condanna e al rimborso in favore del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
delle spese di causa che si liquidano in complessive Euro 3.380,00 di cui euro Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, ed euro 380,00 per spese vive.
Civitavecchia, 13 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3717/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. BENEDETTI Parte_1 P.IVA_1
MARIO
RICORRENTE
Contro
( ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
rappresentatI e difesi dall'Avv. NICOLOSI ILARIA (che ha rinunciato al C.F._2 mandato con racc.ta 15.11.2022)
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato premesso di essere divenuto Parte_1
proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Fiumicino, località Passoscuro, Via San
Carlo Palidoro n. 335, conveniva in giudizio , e che Controparte_1 CP_3 Controparte_2
erano occupanti di uno degli immobili senza un valido titolo e concludeva richiedendo nei loro confronti la cessazione del comodato in essere e, per l'effetto, la loro condanna all'immediata restituzione dell'immobile; in via alternativa chiedeva di accertarsi e dichiararsi che la condotta posta in essere dagli occupanti, per come descritta, fosse rappresentativa di un illegittimo spoglio in danno del ricorrente e, per l'effetto, ordinarsi la reintegra del Monastero nel pieno possesso CP_4
dell'immobile.
Il sosteneva che era entrato nella piena titolarità dei beni in virtù di un lascito Parte_1
testamentario da parte del sig. - che con testamento olografo 28 novembre 1999 Persona_1
aveva istituito sua moglie usufruttuaria dei suoi beni immobili, disponendo che sarebbero stati devoluti ad esso Monastero iure successionis – ed esponeva che, a seguito del decesso della moglie si era espanso il suo diritto di nuda proprietà ed aveva così provveduto alla Persona_2
ricognizione dei beni ereditati, alla loro gestione e manutenzione nonché alla regolarizzazione ed adeguamento catastale e che, durante tali operazioni, appurava la presenza di presso Controparte_1
uno degli immobili cosicchè lo invitava, tramite lettera dallo stesso mai ritirata, a specificare il titolo di occupazione dell'immobile ed a consegnargli il bene senza però ottenere riscontro.
Si costituivano , e i quali eccepivano, in primo luogo Controparte_1 CP_3 Controparte_2
la improcedibilità del giudizio per omesso svolgimento della procedura di mediazione;
sostenevano poi che non corrispondeva al vero che erano stati destinatari di una autorizzazione momentanea a soggiornare all'interno dell'immobile in forza di un comodato gratuito ma che in realtà usufruivano dell'immobile in virtù di un contratto di locazione stipulato verbalmente con la defunta IG.ra
[...]
per il quale, dal giugno 2015, avevano corrisposto un canone mensile di Euro 400,00, Persona_2
come da ricevute che depositavano, avevano altresì svolto lavori di ristrutturazione a propria cura e spese nonché provveduto ad allacciare le utenze ed apportare migliorie stante lo stato di degrado dell'immobile; sostenevano che, all'aggravarsi delle condizioni di salute del sig. , nel 2017, CP_3
la aveva loro ridotto ad Euro 300,00 il canone mensile a decorrere dal 2018, obbligazione Persona_2
che avevano sempre onorato fino al decesso della locatrice avvenuto nel mese di dicembre 2020.
I resistenti esponevano che erano stati in seguito contattati da persone che non avevano accolto le loro richieste di poter proseguire nel contratto, richiamavano l'applicazione dell'art.13 comma 5 della L. pagina 2 di 4 341/1998 sostenendo la tesi che il locatore avesse preteso da loro l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 4.
All'udienza del 6.12.2022, interrotto il procedimento per la dichiarazione di decesso di , CP_3
veniva riassunto dal nei confronti di e e poi, su Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
provvedimento del giudice, veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli stessi quali eredi di
. CP_3
Nel corso di giudizio è stata disposta la mediazione delegata e la causa senza istruttoria è pervenuta per la decisione.
La domanda di rilascio formulata dal Monastero ricorrente è fondata e va accolta.
Con il decesso della usufruttuaria il è divenuto pieno proprietario Persona_2 Parte_1
dell'immobile lasciatogli in eredità da tra ed i soggetti che Persona_1 Persona_2
occupano l'immobile vi è stato un rapporto di fatto, privo di requisiti di validità, che ha visto i resistenti autorizzati a servirsi dell'immobile di cui adesso l'attuale proprietario Parte_1
richiede la restituzione.
Non si può riconoscere il rapporto di comodato sostenuto dal ricorrente anche poichè sarebbe in ogni caso affetto da nullità poiché non registrato e quindi mancante del requisito per la sua validità.
L'art. 1 comma 346 L. finanziaria del 2005 (L. 30.12.2004 n. 311) dispone che “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se non sono registrati” ed anche il contratto di comodato di un immobile, comportando la costituzione di un diritto reale di godimento seppure a titolo gratuito, soggiace a tale disposizione.
Neppure è sussistente il diverso titolo sostenuto dai resistenti: alla locazione di fatto, oralmente intrattenuta con la defunta usufruttuaria attraverso il pagamento mensile di una somma concordata, che i resistenti hanno documentato aver effettuato fino al decesso della stessa avvenuto nell'anno 2020, non può riconoscersi giuridica valenza in quanto tale accordo è contrastante con le previsioni inderogabili di legge che prescrivono la forma scritta e la registrazione quali requisiti di validità e per altro verso i resistenti non hanno dimostrato in alcun modo che tale rapporto sia stato loro imposto.
L'occupazione dell'immobile da parte dei resistenti deve pertanto qualificarsi priva di titolo e gli stessi vanno condannati all'immediata restituzione dell'immobile in favore del Parte_2
Le spese seguono la soccombenza dei resistenti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
In accoglimento della domanda dichiara e occupanti sine titulo Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile sito in Fiumicino, località Passoscuro, Via San Carlo a Palidoro n. 335 (identificato al foglio 305, particella 1313, sub 506 al CNEU del Comune di Fiumicino) e li condanna all'immediata restituzione in favore del;
Parte_1
condanna e al rimborso in favore del Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
delle spese di causa che si liquidano in complessive Euro 3.380,00 di cui euro Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, ed euro 380,00 per spese vive.
Civitavecchia, 13 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4