Art. 1.
Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 , con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.
Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 , con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.