Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2024
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 13/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PDP SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Trombadore, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in ES, via Vittorio Emanuele II 4;
contro
COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Gisella Donati, Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in ES, corsetto S. Agata 11/B;
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- del provvedimento del responsabile del SUAP prot. n. 0161138/2023 di data 17 maggio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di autorizzazione all’aggregazione in una nuova media struttura di vendita non alimentare di due distinti esercizi di vicinato situati in viale Piave (negozio A con superficie netta di vendita dichiarata pari a 158 mq, e negozio B con superficie netta di vendita dichiarata pari a 170 mq);
- del provvedimento del responsabile del Settore Polizia Locale prot. n. 0218965/2023 di data 5 luglio 2023, con il quale è stata disposta la cessazione immediata dell’attività di commercio al minuto esercitata nella media struttura di vendita in seguito all’aggregazione di fatto dei due preesistenti esercizi di vicinato;
- del verbale di ispezione di data 7 giugno 2023 e del verbale di violazione n. 38333132 di data 16 giugno 2023, con i quali è stato accertato l’esercizio dell''attività di commercio al minuto nella media struttura di vendita senza la relativa autorizzazione comunale;
(b) nei primi motivi aggiunti:
- del provvedimento del responsabile del Settore Polizia Locale n. 150/2023 prot. n. 0235507/2023 di data 20 luglio 2023, con il quale la ricorrente è stata diffidata dall’esercizio del commercio al minuto nella media struttura di vendita;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
- del provvedimento del SUAP prot. n. 0039456/2024 di data 2 febbraio 2024, con il quale è stata inibita, a causa dell’insufficiente dotazione di parcheggi, la SCIA finalizzata a trasformare i due esercizi di vicinato in una media struttura di vendita;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ES;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è titolare di due esercizi di vicinato situati nel Comune di ES, in viale Piave. I due negozi sono limitrofi, e possono essere individuati, ciascuno con riferimento a una specifica autorizzazione commerciale, in negozio A (avente superficie netta di vendita dichiarata pari a 158 mq) e negozio B (avente superficie netta di vendita dichiarata pari a 170 mq).
2. L’area in cui si trovano i due negozi era classificata come zona R1 ( Tessuto a prevalente destinazione residenziale ), ed è poi divenuta zona RC ( Tessuto prevalentemente residenziale con presenza significativa di attività commerciali ). La relativa disciplina è contenuta nell’art. 81 delle NTA.
3. L’intenzione della ricorrente era di aggregare anche giuridicamente i due esercizi, realizzando un’unica struttura di vendita non alimentare. Tuttavia, l’aggregazione degli spazi di vendita originari, oltrepassando la soglia di 250 mq, determinerebbe la formazione di una media struttura di vendita.
4. Il Comune, pur riconoscendo che il PGT consente di insediare in zona RC anche medie strutture di vendita con superficie netta di vendita fino a 600 mq, ha però opposto che sarebbe comunque necessario garantire una superficie a parcheggio pari al 100% della SLP della media struttura di vendita risultante dall’aggregazione, ai sensi degli art. 28 e 94 delle NTA.
5. Non essendo stato dimostrato il possesso di questo requisito, il responsabile del SUAP, con provvedimento di data 17 maggio 2023, ha respinto la domanda di autorizzazione all’aggregazione. Avendo rilevato che di fatto l’aggregazione era già avvenuta, il responsabile del Settore Polizia Locale, con provvedimento di data 5 luglio 2023, ha ingiunto la cessazione immediata dell'attività di commercio al minuto esercitata in questa forma. Ancora il responsabile del Settore Polizia Locale, con provvedimento di data 20 luglio 2023, ha diffidato la ricorrente dall’esercizio del commercio al minuto in una media struttura di vendita. Infine, il responsabile del SUAP, con provvedimento di data 2 febbraio 2024, ha inibito la SCIA finalizzata a trasformare i due esercizi di vicinato in una media struttura di vendita, sempre a causa dell’insufficiente dotazione di parcheggi.
6. Contro i suddetti provvedimenti la ricorrente ha presentato impugnazione, integrata da motivi aggiunti, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) superamento del termine procedimentale per l’esame della domanda di autorizzazione; (ii) erronea applicazione dello standard a parcheggio pari al 100% della SLP, trattandosi di una media struttura di vendita risultante dall’aggregazione di preesistenti negozi di vicinato; (iii) contrasto con la zonizzazione, che ammette le medie strutture di vendita fino a 600 mq; (iv) mancata valutazione della possibilità di utilizzare tramite convenzione i parcheggi di una pizzeria situata nelle vicinanze.
7. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
8. La vicenda è stata trattata da questo TAR una prima volta con l’ordinanza cautelare propulsiva n. 156 del 13 maggio 2024, che ha fornito alcune indicazioni per un nuovo esame in sede amministrativa.
9. Il confronto tra le parti non ha però dato esito positivo.
10. Il Comune, in una relazione depositata il 30 luglio 2024, ha evidenziato che la superficie netta di vendita del negozio B sarebbe in realtà di 270 mq, e dunque già oltre la soglia della media struttura di vendita, e ha ribadito la necessità di reperire parcheggi per almeno 834 mq, ossia il 100% della SLP della media struttura di vendita progettata dalla ricorrente. In una successiva relazione depositata l’11 ottobre 2024, il Comune ha invece ripreso le superfici nette di vendita come dichiarate dalla ricorrente (peraltro invertendo le lettere dei due negozi), ma non ha espresso ulteriori valutazioni.
11. A sua volta, la ricorrente si è limitata a produrre in data 17 settembre 2024 una relazione tecnica contenente il calcolo della superficie a parcheggio attualmente al servizio dei due negozi (178,96 mq). Non sono state fornite nuove informazioni sulla prospettiva (descritta nel ricorso introduttivo) circa un utilizzo turnario del parcheggio della pizzeria situata dall’altra parte della strada.
12. L’interlocuzione tra le parti è stata riattivata da questo TAR con l’ordinanza cautelare propulsiva n. 378 del 21 ottobre 2024, nella quale sono state formulate le seguenti indicazioni:
(i) in via generale, la questione dei parcheggi va interpretata in collegamento con la disciplina urbanistica di zona, che tutela lo sviluppo del commercio e ammette anche le medie strutture di vendita fino a 600 mq;
(ii) conseguentemente, l’aggregazione dei due negozi esistenti non può essere vista come l’insediamento ex novo di una media struttura di vendita, innovazione di grande impatto, ma deve essere equiparata all’ampliamento di uno dei due esercizi con incidentale superamento della soglia della media struttura di vendita;
(iii) sulla base di questa equiparazione, è applicabile l’art. 28 comma 3 delle NTA, che costituisce applicazione del principio di proporzionalità, e dunque è sufficiente che sia reperita la quantità di parcheggi relativa al negozio aggregato. Nella dotazione vanno computati anche i parcheggi originari, o almeno la quota di parcheggi corrispondente al rapporto tra le superfici nette di vendita, se vi era utilizzazione indivisa con il negozio aggregante;
(iv) nello specifico, si considera aggregato il negozio A (v. doc. 21 del Comune), in quanto attivato con una SCIA successiva. Per stabilire l’esatta SLP di questo esercizio, su cui andrà calcolata la superficie da integrare a parcheggio nella misura del 100%, il Comune potrà disporre un sopralluogo a cura dei propri tecnici;
(v) qualora sulla base delle operazioni sopra descritte non risultassero parcheggi sufficienti presso la struttura di vendita, potrà essere preso in considerazione l’utilizzo del parcheggio della pizzeria, in orari che non implichino la sovrapposizione dei rispettivi clienti;
(vi) in proposito, le formalità chieste dal Comune, ossia la stipula di un contratto di locazione registrato e trascritto, si possono considerare ragionevoli, anche se previste dall’art. 28 delle NTA per la diversa ipotesi dell’apertura al pubblico dei parcheggi delle medie strutture di vendita. La stabilità dell’organizzazione degli spazi commerciali chiesta dalla ricorrente implica una corrispondente stabilità (e opponibilità a terzi) degli spazi pertinenziali. Non è necessario prevedere anche l’apertura al pubblico di tali parcheggi, in quanto la norma sotto questo profilo sembra applicabile solo alle medie strutture di vendita realizzate come nuove costruzioni.
13. Con memoria depositata il 14 marzo 2025 la ricorrente ha comunicato di aver presentato in data 17 gennaio 2025 un’ulteriore SCIA per media struttura di vendita, riducendo a soli 30 mq la superficie di vendita del negozio A (quello aggregato), in modo da rendere sufficiente la complessiva dotazione a parcheggio di 178,96 mq posseduta. Nei suddetti limiti, la media struttura di vendita è stata autorizzata dal SUAP con provvedimento n. 20014/MSV di data 17 febbraio 2025. La ricorrente dichiara di conseguenza la perdita di interesse alla decisione di merito, e la rinuncia al ricorso a spese compensate.
14. Il Comune, con memoria depositata il 18 marzo 2025, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso e la compensazione delle spese.
15. È quindi necessario dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara estinto il giudizio;
(b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO