Parere definitivo 14 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03810/2025REG.PROV.COLL.
N. 00960/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2023, proposto dai signori RA SE e TI RI nonché dalla società RA SQ & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Petrarota, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Venosa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Mennuti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Consorzio Edilizio A.R. Comparto S1 e la società Altavilla Immobiliare S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Coscia e Pietro Pesacane, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 488 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venosa, del Consorzio Edilizio A.R. Comparto S1 e della società Altavilla Immobiliare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, i signori SE RA e RI TI e la società RA SQ & C. S.n.c. hanno impugnato la sentenza n. 488 del 2022, con cui il T.a.r. Basilicata ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti dai medesimi proposti per l’annullamento della delibera della Giunta comunale di Venosa n. 82 dell’1 giugno 2021, recante la suddivisione in due lotti funzionali delle opere di urbanizzazione di competenza del Consorzio Edilizio AR Comparto S1, nonché per l’annullamento del permesso di costruire n. 3089 dell’8 febbraio 2022, rilasciato in favore della società Altavilla Immobiliare S.r.l. per la realizzazione del lotto “B” del complesso edilizio di cui al comparto urbanistico “S1”.
2. Più precisamente, il T.a.r. Basilicata ha ritenuto che i ricorrenti non potessero ricavare alcuna utilità concreta dall’accoglimento del ricorso, considerato che la suddivisione dei lavori di urbanizzazione in due lotti funzionali, ad avviso del giudice di primo grado, costituirebbe un “ profilo del tutto neutro ” per i ricorrenti e dipenderebbe dalla delibera del Comune di Venosa n. 67 del 18 maggio 2017, recante l’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria connesse all’attuazione del comparto “S1”, delibera rimasta inoppugnata.
Inoltre, secondo il T.a.r., il permesso di costruire rilasciato in favore della società Altavilla Immobiliare S.r.l. per la realizzazione del lotto “B” costituirebbe anch’esso un “ atto di mera esecuzione ” della richiamata delibera comunale n. 67 del 2017, nella quale, come già rilevato, era stata espressamente prevista la suddivisione del comparto in due lotti e il rilascio di due distinti permessi di costruire.
Sotto un ulteriore profilo, il giudice di primo grado ha evidenziato come la prospettazione dei ricorrenti fosse del tutto carente anche con riferimento alla dimostrazione dei profili di qualificazione della loro posizione rispetto al QU de populo , non potendo assumere rilievo, in tal senso, la titolarità del diritto di superficie sul terreno catastalmente distinto al foglio n. 48, particella n. 1336, di proprietà comunale, essendosi il diritto di superficie estinto a decorrere dal 2 settembre 2016, ossia dall’intervenuta cessione volontaria dell’area in favore del Consorzio, come chiarito dallo stesso T.a.r. nella precedente pronuncia n. 769 del 2018.
3. Avverso l’impugnata sentenza n. 488 del 2022 hanno proposto appello i ricorrenti, signori RA e TI nonché la società RA SQ & C. S.n.c., formulando un unico articolato motivo di gravame, con cui hanno censurato il capo della pronuncia recante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deducendo la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il difetto di motivazione.
Ad avviso degli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe errato nel rilevare la carenza di interesse a ricorrere e, in particolare, nel considerare i provvedimenti impugnati quali atti di mera esecuzione della delibera del Comune di Venosa n. 67 del 2017 – mai impugnata – per il cui tramite erano state approvate le opere di urbanizzazione primaria connesse al comparto S1. Tale assunto, ad avviso degli appellanti, sarebbe “ erroneo e travisante ” atteso che l’interesse dei ricorrenti, diversamente da quanto sostenuto dal T.a.r., non risiederebbe “ nell’ostacolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione ”, ma nel consentirne la realizzazione nella loro “ interezza e unitarietà ”. Conseguentemente, i ricorrenti non avrebbero avuto alcun interesse a impugnare il provvedimento con cui era stata deliberata la realizzazione delle opere di urbanizzazione proprio perché con tale provvedimento era stata appunto deliberata la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Consorzio. Per contro, con i provvedimenti gravati, l’amministrazione ha suddiviso l’area in due lotti, “A” e “B”, ponendo a carico di ciascuno dei consorziati, per il lotto di propria competenza, l’onere di realizzare le opere di urbanizzazione in asserita violazione del principio di unitarietà degli interventi edilizi in aree soggette a lottizzazione, previsto dall’art. 23 della l. 17 agosto 1942, n. 1150.
Pertanto, secondo gli appellanti, qualora i provvedimenti gravati avessero esecuzione, le opere di urbanizzazione “ rischierebbero di essere eseguite solo parzialmente ”, con conseguente grave danno per gli appellanti medesimi, in qualità di proprietari dell’Hotel Venusia, che risulta ubicato nell’area confinante rispetto a quella per cui è causa, sicché proprio l’anzidetta parte confinante – allo stato – verserebbe in una situazione di abbandono e per tale ragione recherebbe notevoli danni all’attività commerciale degli appellanti stessi, sicché sarebbe evidente la lesività dei provvedimenti impugnati rispetto alla sfera giuridica degli appellanti, tale da dimostrare l’attualità dell’interesse a ricorrere.
Sempre nel contesto di tale motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha escluso la loro legittimazione in considerazione della cessata qualitas di titolari del diritto di superficie sulla particella n. 1336 di proprietà comunale, atteso che tale diritto sarebbe ormai estinto. Per contro, ad avviso degli appellanti, il T.a.r. avrebbe omesso di valutare la circostanza, dedotta nel corso del giudizio di primo grado, secondo cui la legittimazione dei ricorrenti a impugnare i provvedimenti gravati sarebbe derivata dalla circostanza che i provvedimenti stessi riguarderebbero la particella n. 1336 adiacente a quella dei ricorrenti.
Gli appellanti, inoltre, hanno osservato come non risulti contestato il fatto che essi sono proprietari dell'immobile adiacente all'area nonché dell’Hotel Venusia, sicché tale circostanza sarebbe sufficiente a integrare la prova dello “stabile collegamento” necessario per configurare la legittimazione e l’interesse ad agire. In altri termini gli appellanti hanno sostenuto che la vicinitas sarebbe sufficiente per dimostrare sia la legittimazione sia l’interesse a ricorrere, posto che, a loro avviso, “ La c.d. vicinitas, ossia l'esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall'intervento edilizio, è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione ad agire, sia dell'interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo ”.
Sotto un ulteriore profilo, con argomentazioni non sempre del tutto conformi al dovere di chiarezza nella redazione degli atti processuali, gli appellanti hanno sostenuto che permarrebbe in capo al geometra RA una specifica responsabilità “ a verificare la trasformazione della particella 1336 ”. In particolare, a loro avviso, sarebbe “ ovvio che nella fase di passaggio da uno strumento urbanistico generale vigente ad un altro, l’interesse pubblico prima sancito attraverso il PRG e dichiarato formalmente attraverso l’approvazione del Piano Particolareggiato, deve ricevere una continuità amministrativa ”. Nel caso di specie, il Regolamento Urbanistico di Venosa, attualmente vigente, da un lato attribuirebbe a quelle scelte di pubblica utilità, precedentemente assunte con la strumentazione urbanistica previgente, valore di programmazione e di trasformazione e, dall’altro, continuerebbe “ a conferire agli attori coinvolti dal vecchio comparto “F1” un ruolo attivo nell’attuazione delle previsioni inattuate ”, sicché sarebbe evidente “ quanto ciò determini nel ruolo specifico del geom. RA, titolare dell’albergo Venusia, una precisa responsabilità non solo nel continuare a gestire il convenzionamento sul diritto di superficie dell’area dove sorge l’albergo, ma a verificare la trasformazione della particella 1336, impegnata da una duplice coinvolgimento urbanistico, ossia da un lato con l’area dell’albergo per diritto di superficie attribuito a RA e dall’altro per comunione urbanistica intervenuta a seguito della costituzione del comparto “S1” da parte dell’approvazione del vigente Regolamento Urbanistico Comunale ”.
Secondo gli appellanti, peraltro, vi sarebbe una “ condizione di pubblico interesse su tutte le aree dell’ex comparto “F1”, ancora permanente in quanto all’approvazione del previgente piano particolareggiato non è seguito alcuno strumento urbanistico attuativo ”, sicché il “ ruolo ” del signor RA, sul piano “ urbanistico e amministrativo ”, non si sarebbe esaurito ma sarebbe “ pienamente attivo proprio perché attore principale dell’attuazione delle aree ”.
Per queste ragioni, ad avviso degli appellanti, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata nella parte in cui ha escluso l’interesse a impugnare i provvedimenti gravati.
4. Dopo aver formulato l’unico, articolato, motivo di gravame sopra sintetizzato, gli appellanti hanno riproposto i motivi di ricorso prospettati nell’ambito del primo grado di giudizio (da pagina 10 a pagina 26 dell’atto di appello).
5. Si sono costituiti il Consorzio Edilizio A.R. Comparto S1 e la società Immobiliare Altavilla S.r.l., rappresentati dai medesimi difensori, eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto, a loro avviso, gli appellanti non avrebbero censurato tutte le rationes decidendi poste dal T.a.r. a fondamento dell’inammissibilità del ricorso; nel merito hanno replicato alle censure proposte chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Venosa, sostenendo che il ricorso di primo grado sia inammissibile, come rilevato dal T.a.r., sia sotto il profilo della carenza d’interesse, sia sul piano dell’assenza di una posizione differenziata e qualificata dei ricorrenti.
In senso opposto non potrebbe assumere rilievo la c.d. vicinitas né il carattere unitario degli interventi edilizi in aree soggette a lottizzazione di cui all’art. 23, della l. n. 1150 del 1942 per i piani particolareggiati, fermo restando che, ad avviso della difesa del Comune, tali motivi integrerebbero ius novorum , in quanto non prospettati con il ricorso di primo grado.
Da ultimo, assumerebbe rilievo anche la mancata impugnazione della delibera n. 67 del 18 maggio 2017, che aveva disposto la suddivisione in due lotti funzionali dei lavori di urbanizzazione in questione, oltre alla possibilità di rilasciare due distinti permessi di costruire in favore di due distinti consorziati.
7. Con la memoria depositata il 19 gennaio 2025, gli appellanti hanno fatto presente che l’area è stata sottoposta a sequestro penale con decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Potenza emesso nel procedimento n. 1871/2023 RGNR e hanno replicato all’eccezione d’inammissibilità dell’appello osservando come non fosse chiaro il riferimento alle “ centrali rationes decidendi ” che non sarebbero state oggetto di impugnazione, fermo restando che il riferimento alla delibera comunale n. 67 del 18 maggio 2017 di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria connesse all’attuazione del comparto “S1”, contenuto nella sentenza impugnata, non avrebbe alcuna rilevanza, in quanto gli appellanti hanno affermato di non avere mai avuto interesse all’impugnazione della delibera, ma esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nella delibera stessa.
8. Con istanza del 14 febbraio 2025, gli appellanti hanno chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. del processo amministrativo in considerazione della pendenza presso il Tribunale di Potenza del procedimento penale n. 1871/2023 RGNR, sostenendo che il presupposto di quest’ultimo sia rappresentato dalla questione dell’illiceità degli atti amministrativi oggetto del presente giudizio e tali profili, ad avviso degli appellanti, inciderebbero sull’accertamento dell’illegittimità degli atti in questione, sicché il relativo accertamento avrebbe carattere pregiudiziale rispetto al presente giudizio.
9. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito si espongono, con conseguente conferma dell’inammissibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti.
10. In via preliminare, occorre esaminare l’istanza degli appellanti volta a ottenere la sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza del procedimento penale. Ritiene il Collegio che l’istanza in questione sia infondata per due distinte e autonome ragioni.
10.1. In primo luogo, occorre rilevare che il rigetto dell’appello e la conseguente conferma dell’inammissibilità del ricorso di primo grado comportano l’assorbimento dei motivi di merito prospettati dalle parti ricorrenti e odierne appellanti in ragione della definizione del giudizio in rito (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7371). Poiché, allora, nella stessa prospettazione delle parti appellanti, la pendenza del procedimento penale avrebbe carattere pregiudiziale con esclusivo riferimento alla sussistenza degli asseriti vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati, ne consegue che anche l’anzidetta questione di pregiudizialità può essere assorbita unitamente ai motivi di merito cui essa afferisce.
10.2. In secondo luogo – e in ogni caso – non sussistono i presupposti dell’art. 295 c.p.c. per la sospensione del processo posto che, come confermato ancora in tempi molto recenti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “ Costituisce consolidato principio di diritto che "La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato" (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011, Rv. 620620) ” (Cass., Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 3983).
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, poiché l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati sarebbe, in ogni caso, rimesso all’autonoma valutazione del giudice amministrativo senza che possa configurarsi un’ipotesi di efficacia extra-penale del giudicato penale; cfr. in questo senso, Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2022, n. 822, secondo cui: “ il codice del processo amministrativo non annovera tra le cause di sospensione necessaria del giudizio amministrativo la pendenza di un procedimento penale, ancorché relativo ai medesimi fatti di cui si controverte in causa (artt. 8 co. 2, c.p.a.). L'attuale codice di procedura penale ha superato l'idea che il giudizio penale dovesse produrre risultati valevoli in qualsiasi altra sede, restringendo l'autorità extra-penale del giudicato penale alle sole ipotesi di cui all'art. 651 c.p.p. Il giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 8 co. 2 e 77 c.p.a., non è dunque affatto tenuto alla sospensione del processo, essendo in questi casi tale scelta rimessa ad una valutazione di opportunità da compiersi in relazione alla rilevanza della pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio amministrativo. La sospensione del giudizioex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato ”. Nel medesimo senso, cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2024, n. 5384, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1499.
10.3. Sempre in via preliminare si rende necessario rammentare i principi già affermati da questo Consiglio di Stato, a mente dei quali i motivi di ricorso e di appello debbono essere formulati in un’apposita parte dell’atto, espressamente dedicata alla loro illustrazione. Si tratta, infatti, di una regola che la giurisprudenza desume dall’art. 40 c.p.a. e che non solo costituisce attuazione del più generale dovere di chiarezza nella redazione degli atti processuali previsto dall’art. 3 c.p.a., ma risulta altresì funzionale a prevenire i c.d. “ motivi intrusi ” e il conseguente rischio che la sentenza incorra in un errore di fatto suscettibile di determinarne la revocazione.
In tal senso si è espressa, anche in tempi molto recenti, questa Sezione; sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10981, secondo cui: “ È inammissibile la censura che rimanda alla parte in fatto del ricorso, tenuto conto dell'art. 40 del Libro II del Codice del processo amministrativo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), d.lg. 14 settembre 2012, n. 160 (c.d. secondo decreto correttivo), applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno di cui all'art. 38 dello stesso Codice, con la conseguenza che i motivi di ricorso devono essere proposti distintamente in una apposita parte dell'atto dedicata alla loro illustrazione, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: lo scopo dell' art. 40 c.p.a. è infatti quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. 'motivi intrusi', ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio ”. In senso del tutto analogo, si veda anche Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2022, n. 1951, che ha affermato quanto segue: “ L’inammissibilità dei motivi del ricorso di appello può dunque conseguire non solo al difetto di specificità – requisito autonomamente previsto per l’appello dall’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. – ma anche alla loro mancata indicazione, “distintamente”, in apposita parte dell’atto dedicata a tale elemento, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: lo scopo dell’art. 40 Cod. proc. amm. è infatti quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi”, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al “fatto”, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio”. La pronuncia da ultimo citata, inoltre, fa riferimento agli ulteriori precedenti che seguono: “ Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2343; 31 ottobre 2016, n. 4561; 31 marzo 2016, n. 1268; VI, 4 gennaio 2016, n. 8. Per la casistica relativa ai “motivi intrusi”, V, 5 ottobre 2017, n. 4643; 15 luglio 2016, n. 3166; VI, 25 ottobre 2012, n. 5469 ”.
Pertanto, in coerenza con la giurisprudenza appena richiamata, nel caso di specie può essere considerato motivo di appello ammissibile esclusivamente quello prospettato nell’ambito dell’unico motivo di gravame sopra sintetizzato.
11. Nel merito, l’appello è infondato, potendosi pertanto prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello medesimo, fermo restando che tale eccezione è comunque infondata posto che col gravame è stata censurata la statuizione di inammissibilità del ricorso contenuta nella sentenza di primo grado.
12. Ritiene il Collegio che il capo della sentenza impugnata per il cui tramite è stata affermata l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse e di legittimazione debba essere integralmente confermato.
Anche nel presente grado, infatti, gli appellanti non hanno precisato quale sia il loro effettivo e concreto interesse a ricorrere, in considerazione della circostanza che, da un lato, la suddivisione in lotti deriva dalla delibera n. 67 del 18 maggio 2017 – che, come rilevato dal T.a.r., non è stata impugnata – e che, dall’altro lato, anche a prescindere da questo profilo, di per sé dirimente, non è chiaro quale sarebbe il pregiudizio derivante dall’anzidetta suddivisione, poiché gli appellanti medesimi si sono limitati a ipotizzare la mera eventualità che le opere di urbanizzazione non vengano completate dovendo essere eseguite da soggetti diversi, sicché si tratta di una prospettazione del tutto ipotetica, come chiaramente si desume dall’espressione utilizzata a pagina 5 dell’atto di appello che di seguito, letteralmente, si riporta: “ le opere di urbanizzazione rischierebbero di essere eseguite solo parzialmente ”.
È, inoltre, infondata la tesi sostenuta dagli appellanti secondo cui la vicinitas sarebbe “ circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione ad agire, sia dell'interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo ”, posto che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 dicembre 2021, n. 22, ha affermato il principio opposto, chiarendo che: “ Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato ”.
Il difetto di interesse a ricorrere comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso, tuttavia si può altresì rilevare, con riferimento al profilo della legittimazione, che le prospettazioni degli appellanti risultano soltanto generiche poiché, da un lato, risulta cessata la qualità di titolari del diritto di superficie sul terreno catastalmente distinto al foglio n. 48, particella n. 1336 e, dall’altro lato, sono stati prospettati, in via per l’appunto soltanto generica, ulteriori profili di legittimazione in ragione dell’asserita vicinitas rispetto ai fondi oggetto di causa, senza che sia stato adeguatamente chiarito il ruolo del RA sotto il profilo dell’asserita “ precisa responsabilità non solo nel continuare a gestire il convenzionamento sul diritto di superficie dell’area dove sorge l’albergo, ma a verificare la trasformazione della particella 1336 ”.
13. Dal rigetto dell’unico motivo di appello deriva la conferma della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, con conseguente assorbimento dei motivi di merito riproposti nel presente grado.
14. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti RA SE e TI RI nonché la società RA SQ & C. S.n.c., in solido tra loro, alla rifusione, in favore del Comune di Venosa, da un lato, e del Consorzio Edilizio A.R. Comparto S1 e della società Altavilla Immobiliare S.r.l., dall’altro lato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da dividersi in parti eguali tra le predette parti (quindi euro 4.000,00 oltre accessori in favore del Comune di Venosa ed euro 4.000,00 oltre accessori in favore del Consorzio Edilizio A.R. Comparto S1 e della società Altavilla Immobiliare S.r.l., essendo questi ultimi rappresentati dai medesimi difensori).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
SE Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO