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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2413/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2413/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], C. F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 ivamente domiciliati in EC AN (SA), al corso Europa n.25, presso lo studio dell'avv. Emilio Concilio che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 24 ottobre 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazion ili esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di EC AN (SA) in data 16 agosto 1981 e che dalla loro unione non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 3370/2023 pubblicata il 19.07.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Entrambi fisseranno le loro residenze ove lo riterranno opportuno, in particolare la residenza della sig.ra resta presso l'immobile sito in EC AN Controparte_1
(SA), Via C identificato al catasto fabbricati al foglio 5 particella 3086 sub.2 piano 1, di proprietà esclusiva del sig. , mentre il sig. Parte_1
, al momento residente sempre in Vi EC Parte_1 particella 3086 sub.2 piano Terra, provvederà in seguito a spostare altrove la sua residenza;
2. entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano entrambi reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento o indennità;
3. Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso e fin da ora, espressamente si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto con rilascio di reciproco consenso ad eventuale espatrio.
4. I coniugi, fermi i patti tutti di cui al presente ricorso, preso atto di quanto sopra, riconoscono e si danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale e/o titolo diretto o indiretto anche se qui non espressamente richiamata ma sempre e comunque riconducibile.
5.Per quanto non espressamente previsto nei presenti patti e condizioni saranno applicate le vigenti leggi in materia. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 16 agosto 1981 nel Comune di EC AN (SA) tra , nato a Parte_1
EC AN (SA) l'11.03.1959, C. F.: e CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...]
[...] C.F._2 rascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune
[...]
(SA) (Anno 1981, Atto n. 52, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EC AN (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2413/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], C. F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1 [...]
C.F._2 ivamente domiciliati in EC AN (SA), al corso Europa n.25, presso lo studio dell'avv. Emilio Concilio che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 24 ottobre 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano richiesta congiunta di cessazion ili esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di EC AN (SA) in data 16 agosto 1981 e che dalla loro unione non erano nati figli. Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con sentenza n. 3370/2023 pubblicata il 19.07.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Entrambi fisseranno le loro residenze ove lo riterranno opportuno, in particolare la residenza della sig.ra resta presso l'immobile sito in EC AN Controparte_1
(SA), Via C identificato al catasto fabbricati al foglio 5 particella 3086 sub.2 piano 1, di proprietà esclusiva del sig. , mentre il sig. Parte_1
, al momento residente sempre in Vi EC Parte_1 particella 3086 sub.2 piano Terra, provvederà in seguito a spostare altrove la sua residenza;
2. entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e rinunciano entrambi reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento o indennità;
3. Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso e fin da ora, espressamente si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto con rilascio di reciproco consenso ad eventuale espatrio.
4. I coniugi, fermi i patti tutti di cui al presente ricorso, preso atto di quanto sopra, riconoscono e si danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale e/o titolo diretto o indiretto anche se qui non espressamente richiamata ma sempre e comunque riconducibile.
5.Per quanto non espressamente previsto nei presenti patti e condizioni saranno applicate le vigenti leggi in materia. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 16 agosto 1981 nel Comune di EC AN (SA) tra , nato a Parte_1
EC AN (SA) l'11.03.1959, C. F.: e CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...]
[...] C.F._2 rascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune
[...]
(SA) (Anno 1981, Atto n. 52, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EC AN (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi