TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n.26/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 4.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 26 del ruolo generale dell'anno 2025,
promossa da
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
CE AL;
-attori/opponenti-
contro
rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. nonché, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Biagio Palumbo;
-convenuto/opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 premettevano: Parte_2
a) di aver formulato opposizione al decreto ingiuntivo n.82/2017 del Giudice di Pace di Gallipoli, il quale, su ricorso dell'avv. aveva ingiunto loro il pagamento CP_1
pagina 1 di 4 n.26/2025 R.G.
dell'importo di €427,00, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese di tassazione del decreto ingiuntivo n.2349/2014 del Tribunale di Lecce;
b) che l'opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace con sentenza n.91 del 2.1.2019, con la quale i soccombenti venivano condannati al pagamento delle spese e competenze di causa, liquidate in €350,00, nonché dell'ulteriore somma di €300,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.; c) di aver formulato appello avverso la suddetta sentenza n.91/2019, che veniva rigettato con sentenza n.1595/2020 di questo Tribunale;
d) di aver impugnato la citata decisione con ricorso per Cassazione, deciso con ordinanza n. 3266/2024, a mezzo della quale la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassava con rinvio la sentenza n. 1595/2020 del Tribunale di Lecce, rilevando come “in base all'espressa previsione dell'art. 57 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fattispecie) l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto.”
1.1. Tanto esposto, e concludevano chiedendo Parte_1 Parte_2 accogliersi l'appello proposto avverso la sentenza n.91/2019 del Giudice di Pace di Gallipoli e dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n.82/2017; chiedevano, altresì, di dichiarare dovute dagli appellanti le somme relative alla tassazione della registrazione del decreto ingiuntivo n.2349/2014 Tribunale di Lecce, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze dei diversi gradi di giudizio, oltre che alla refusione dell'importo di €64.50 versato dagli appellanti ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002.
2. Si costituiva in giudizio evidenziando come i coniugi e non CP_1 Parte_1 Parte_2 avessero ancora adempiuto al pagamento di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo opposto e concludendo, quindi, per la condanna di controparte al pagamento della somma di
€305,00, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo;
in relazione, invece, alle spese dei diversi gradi di giudizio, chiedeva condannarsi e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio di prime cure e compensarsi le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. 3. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'udienza del 4.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione
***
4. La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà. 4.1. Come chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 32669 del 16.12.2024, in base al disposto di cui all'art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fattispecie di cui è causa), l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo risulta essere dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto, sicché il ritardo nel pagamento dell'imposta e la conseguente sanzione non può ritenersi imputabile a e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 n.26/2025 R.G.
Il summenzionato art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 stabiliva, infatti, nella formulazione antecedente alla modifica operata con D.lgs. n. 139 del 18.09.2024, una deroga al principio di solidarietà dallo stesso previsto, statuendo che in relazione ai decreti ingiuntivi unici soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro fossero coloro che si erano rivolti all'Autorità giurisdizionale per ottenerne l'emissione. Tale deroga trovava giustificazione nella situazione di contraddittorio imperfetto che caratterizza il procedimento per decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale il creditore ricorrente – sulla sola base di idonea prova scritta ed inaudita altera parte – è in grado di ottenere dal giudice un provvedimento potenzialmente già esecutivo, al quale il debitore potrà reagire nella successiva ed eventuale fase di opposizione. Pertanto, essendo il solo creditore parte in senso tecnico della procedura monitoria, il legislatore fiscale poneva a suo esclusivo carico l'onere di assolvere l'imposta di registro sul conseguente decreto ingiuntivo. Da tanto deriva che il decreto ingiuntivo n.82/2017, emesso per la complessiva somma di
€427,00, di cui €305,00 per l'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n.2349/2014,
€95,00 a titolo di sanzione per il ritardato pagamento, oltre all'aggio di riscossione, debba essere revocato. Rimane a carico di e unicamente il complessivo importo Parte_1 Parte_2 Parte_2 di €313,75, oltre interessi legali dal dì dovuto sino al soddisfo, di cui €305,00 per la suddetta imposta di registro ed €8,75 per le spese di notificazione dell'avviso di liquidazione. 4.2. In relazione, poi, alla richiesta di condanna dell'appellato alla refusione dell'importo di
€64,50 versato, in data 26.08.2020, dagli appellanti ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ritiene questo Giudicante che laddove la sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante la riscossione, l'importo di cui al suddetto art. 13, ove già pagato, debba, su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens. Tale importo dovrà essere ripetuto da parte dell'ente beneficiario, il Ministero della Giustizia. In ordine alla condanna per abuso del processo ex art. 96, co. 3, c.p.c., si ritiene che la stessa debba essere revocata, essendo stata comminata dal Giudice di Pace in considerazione del fatto che gli opponenti fossero “ben coscienti dell'infondatezza della domanda”, che si è poi rivelata fondata, come chiarito dai giudici di legittimità con l'ordinanza n. 32669 del 16.12.2024. Infine, quanto alla domanda risarcitoria formulata da e ai Parte_1 Parte_2 sensi degli artt. 1225 e 2056 c.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna.
5. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
6. Con riferimento, invece, alla disciplina delle spese dei diversi gradi di giudizio, va detto che in ragione della peculiarità della questione trattata e della parziale reciproca soccombenza ricorrano i presupposti per disporne la compensazione.
PQM
pagina 3 di 4 n.26/2025 R.G.
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede: a. accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.91/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Gallipoli e della sentenza n.1595/2020, pronunciata dal Tribunale di Lecce, revoca il decreto ingiuntivo n.82/2017 del 19.4.2017, emesso dal Giudice di Pace di Gallipoli;
b. condanna e al pagamento dell'importo di €313,75, Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali dal dì dovuto sino al soddisfo, in favore di CP_1
c. rigetta ogni altra domanda;
d. compensa le spese di lite relativamente al giudizio di primo grado (R.G. 883/2017), a quello d'appello (R.G. 1764/2019), di legittimità (R.G. 3165/2021) e al presente giudizio. Lecce, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 4.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 26 del ruolo generale dell'anno 2025,
promossa da
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
CE AL;
-attori/opponenti-
contro
rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. nonché, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Biagio Palumbo;
-convenuto/opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, e Parte_1 premettevano: Parte_2
a) di aver formulato opposizione al decreto ingiuntivo n.82/2017 del Giudice di Pace di Gallipoli, il quale, su ricorso dell'avv. aveva ingiunto loro il pagamento CP_1
pagina 1 di 4 n.26/2025 R.G.
dell'importo di €427,00, oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese di tassazione del decreto ingiuntivo n.2349/2014 del Tribunale di Lecce;
b) che l'opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace con sentenza n.91 del 2.1.2019, con la quale i soccombenti venivano condannati al pagamento delle spese e competenze di causa, liquidate in €350,00, nonché dell'ulteriore somma di €300,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.; c) di aver formulato appello avverso la suddetta sentenza n.91/2019, che veniva rigettato con sentenza n.1595/2020 di questo Tribunale;
d) di aver impugnato la citata decisione con ricorso per Cassazione, deciso con ordinanza n. 3266/2024, a mezzo della quale la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassava con rinvio la sentenza n. 1595/2020 del Tribunale di Lecce, rilevando come “in base all'espressa previsione dell'art. 57 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fattispecie) l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto.”
1.1. Tanto esposto, e concludevano chiedendo Parte_1 Parte_2 accogliersi l'appello proposto avverso la sentenza n.91/2019 del Giudice di Pace di Gallipoli e dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n.82/2017; chiedevano, altresì, di dichiarare dovute dagli appellanti le somme relative alla tassazione della registrazione del decreto ingiuntivo n.2349/2014 Tribunale di Lecce, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze dei diversi gradi di giudizio, oltre che alla refusione dell'importo di €64.50 versato dagli appellanti ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002.
2. Si costituiva in giudizio evidenziando come i coniugi e non CP_1 Parte_1 Parte_2 avessero ancora adempiuto al pagamento di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo opposto e concludendo, quindi, per la condanna di controparte al pagamento della somma di
€305,00, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo;
in relazione, invece, alle spese dei diversi gradi di giudizio, chiedeva condannarsi e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio di prime cure e compensarsi le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa. 3. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'udienza del 4.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione
***
4. La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà. 4.1. Come chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 32669 del 16.12.2024, in base al disposto di cui all'art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nella formulazione previgente, applicabile alla fattispecie di cui è causa), l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo risulta essere dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto stesso, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto, sicché il ritardo nel pagamento dell'imposta e la conseguente sanzione non può ritenersi imputabile a e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 n.26/2025 R.G.
Il summenzionato art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 stabiliva, infatti, nella formulazione antecedente alla modifica operata con D.lgs. n. 139 del 18.09.2024, una deroga al principio di solidarietà dallo stesso previsto, statuendo che in relazione ai decreti ingiuntivi unici soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro fossero coloro che si erano rivolti all'Autorità giurisdizionale per ottenerne l'emissione. Tale deroga trovava giustificazione nella situazione di contraddittorio imperfetto che caratterizza il procedimento per decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale il creditore ricorrente – sulla sola base di idonea prova scritta ed inaudita altera parte – è in grado di ottenere dal giudice un provvedimento potenzialmente già esecutivo, al quale il debitore potrà reagire nella successiva ed eventuale fase di opposizione. Pertanto, essendo il solo creditore parte in senso tecnico della procedura monitoria, il legislatore fiscale poneva a suo esclusivo carico l'onere di assolvere l'imposta di registro sul conseguente decreto ingiuntivo. Da tanto deriva che il decreto ingiuntivo n.82/2017, emesso per la complessiva somma di
€427,00, di cui €305,00 per l'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n.2349/2014,
€95,00 a titolo di sanzione per il ritardato pagamento, oltre all'aggio di riscossione, debba essere revocato. Rimane a carico di e unicamente il complessivo importo Parte_1 Parte_2 Parte_2 di €313,75, oltre interessi legali dal dì dovuto sino al soddisfo, di cui €305,00 per la suddetta imposta di registro ed €8,75 per le spese di notificazione dell'avviso di liquidazione. 4.2. In relazione, poi, alla richiesta di condanna dell'appellato alla refusione dell'importo di
€64,50 versato, in data 26.08.2020, dagli appellanti ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ritiene questo Giudicante che laddove la sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante la riscossione, l'importo di cui al suddetto art. 13, ove già pagato, debba, su istanza dell'interessato, essere restituito al solvens. Tale importo dovrà essere ripetuto da parte dell'ente beneficiario, il Ministero della Giustizia. In ordine alla condanna per abuso del processo ex art. 96, co. 3, c.p.c., si ritiene che la stessa debba essere revocata, essendo stata comminata dal Giudice di Pace in considerazione del fatto che gli opponenti fossero “ben coscienti dell'infondatezza della domanda”, che si è poi rivelata fondata, come chiarito dai giudici di legittimità con l'ordinanza n. 32669 del 16.12.2024. Infine, quanto alla domanda risarcitoria formulata da e ai Parte_1 Parte_2 sensi degli artt. 1225 e 2056 c.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna.
5. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta.
6. Con riferimento, invece, alla disciplina delle spese dei diversi gradi di giudizio, va detto che in ragione della peculiarità della questione trattata e della parziale reciproca soccombenza ricorrano i presupposti per disporne la compensazione.
PQM
pagina 3 di 4 n.26/2025 R.G.
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede: a. accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.91/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Gallipoli e della sentenza n.1595/2020, pronunciata dal Tribunale di Lecce, revoca il decreto ingiuntivo n.82/2017 del 19.4.2017, emesso dal Giudice di Pace di Gallipoli;
b. condanna e al pagamento dell'importo di €313,75, Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali dal dì dovuto sino al soddisfo, in favore di CP_1
c. rigetta ogni altra domanda;
d. compensa le spese di lite relativamente al giudizio di primo grado (R.G. 883/2017), a quello d'appello (R.G. 1764/2019), di legittimità (R.G. 3165/2021) e al presente giudizio. Lecce, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
pagina 4 di 4