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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di
Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.765/2018 promossa da:
(C.F. ); ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ); (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
; (C.F. ; C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ); (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
con il patrocinio dell' Avv. Stefano Ciccarelli e dell'Avv. Valeria Panella, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Ciccarelli in Avezzano (AQ) alla via Emilia, n. 14, in virtù di giusta procura in atti,
- parte attrice - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._8 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Mario Petrella, elettivamente C.F._9
domiciliati presso lo studio del medesimo legale in Civitella Roveto alla via Umberto I, n.
24, in virtù di giusta procura in atti,
- parte convenuta -
CP_3
- convenuto contumace -
Oggetto: usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni del
16.12.2020, mentre la parte convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta.
In decisione alla udienza del 04.07.2024, con concessione dei termini differiti ex art. 190
c.p.c .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'ambito del presente giudizio, i signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con atto di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
citazione ritualmente notificato convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Avezzano,
, e al fine di sentir dichiarare Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e proprietari per intervenuta usucapione della porzione di terreno
[...] Parte_7
di mq 81 ubicata in posizione est, sita in Celano alla via Sant'Angelo, identificata in
Catasto del medesimo Comune al Fg. 13 part. 1200, confinante ad ovest con i fabbricati degli attori (part. 1185-1184 – 1183 del Foglio 13), a nord con la particella 1182 di proprietà di ed a sud con residua parte della medesima part. 1200. CP_3
Gli attori esponevano di aver posseduto uti dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo autonomo, pacifico ed ininterrotto la porzione di corte comune, mediante l'utilizzo come parcheggio per le proprie autovetture, come estensione della loro adiacente proprietà.
Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano Controparte_1 Controparte_2
il rigetto della domanda di usucapione assumendo che la predetta area era stata sempre utilizzata dai coniugi come spazio di manovra e di sosta per lo scarico e carico dei CP_1
materiali da depositare nel loro magazzino.
All'udienza del 18.10.2018, il precedente G.O.P., verificata la regolarità delle notifiche a tutti i convenuti, dichiarava la contumacia di e concedeva alle parti i termini CP_3
di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Alla successiva udienza del 4 aprile 2019, le parti chiedevano l'ammissione delle prove articolate ed il G.O.P. con ordinanza resa fuori udienza, in pari data, ammetteva le produzioni documentali offerte dalle parti, rigettava le prove orali richieste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti a seguito della emergenza epidemiologica, all'udienza del
17.12.2020, la difesa delle parti attrici dichiarava di non aver più interesse alla prosecuzione della causa e formulava espressa rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.. La difesa di e di deduceva di aver presentato in data Controparte_1 Controparte_2
4.12.2020 ricorso possessorio e dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti avanzata dagli attori avendo interesse ad una pronuncia sul merito.
La causa perveniva, infine, al G.O.P. Avv. Carla Di Stefano, dinanzi la quale, già conclusasi l'istruttoria, veniva trattenuta in decisione all' udienza di precisazione delle conclusioni del 04.07.2024, con concessione dei termini differiti ex art. 190 c.p.c.
***
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 2 di 7
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c. la causa può essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è necessario valutare la richiesta di parte attrice di dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della dichiarazione di rinuncia agli atti, effettuata dalla difesa degli attori all'udienza del 17.12.2020, non accettata da e da Controparte_1 CP_2
.
[...]
Al fine di procedere alla declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306
c.p.c., è necessario che la rinuncia agli atti formulata dalla parte attrice venga accettata dalle parti convenute costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione del giudizio.
Non è invece richiesto il consenso del convenuto contumace, al quale la dichiarazione di rinuncia non deve essere notificata.
L'estinzione del giudizio, comunque, può essere dichiarata d'ufficio, anche in mancanza di accettazione, quando la parte costituita non abbia la possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile con effetti più favorevoli rispetto a quelli derivanti dall'estinzione del processo.
Nel caso di specie, la parte attrice, dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del processo essendo stata rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata con la memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. (cfr foglio di precisazione delle conclusioni da allegare al verbale del 17.12.2020). Vi è però, che la dichiarazione di rinuncia agli atti, così come formulata, risultava chiaramente finalizzata a riproporre la medesima domanda sanando le carenze istruttorie del presente giudizio. Motivo per il quale la parte convenuta costituita non accettava la rinuncia agli atti, dichiarando di aver interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.
Come noto, la rinuncia agli atti non estingue l'azione e, quindi, gli attori possono riproporre la medesima domanda dopo la dichiarazione di estinzione del giudizio. Invece, il provvedimento che definisce il giudizio, in caso di rigetto della domanda di usucapione, impedirebbe agli attori di poter riproporre la stessa domanda. Appare evidente, quindi, che in tale ultimo caso i convenuti costituiti otterrebbero un risultato con effetti notevolmente più favorevoli rispetto alla semplice pronuncia estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi giuridicamente apprezzabile l'interesse di e di ad ottenere una pronuncia nel merito, di rigetto Controparte_1 Controparte_2
della domanda di usucapione, con la conseguenza che in assenza di accettazione della rinuncia agli atti, la domanda di usucapione non può ritenersi validamente rinunciata e sulla stessa occorre pronunciarsi.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 3 di 7
Quindi, poichè i convenuti sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giudizio, ciò comporta la necessità della accettazione della rinuncia agli atti affinchè il Giudice possa dichiarare l'estinzione del giudizio.
Ne consegue, quindi, il rigetto della richiesta di estinzione del giudizio avanzata dagli attori.
In merito all'atto di donazione stipulato in data 14.06.2019 con il quale il Parte_3
donava alle attrici la particella di terreno per cui è causa, si rileva che la parte attrice non ha mai depositato l'atto di donazione nel presente giudizio. In ogni caso, la cessione della quota del LI alle altre attrici non comporta la cessazione della materia del Pt_3
contendere del presente giudizio.
Nel merito, la domanda di usucapione è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto la proprietà dei beni immobili – e gli altri diritti reali di godimento su tali beni
- si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del Codice Civile, in ragione del possesso continuato ed ininterrotto per vent'anni, possesso da cui si evince in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario
(Cassazione 4436/96).
L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti tra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a quest'ultimo nella sua utilizzazione.
Requisiti essenziali per usucapire un bene immobile di cui le parti sono comproprietarie sono:
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (10 anni), da parte di chi può dimostrare di avere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e che questo titolo sia stato trascritto;
2) il possesso esclusivo e visibile, affinché si realizzi l'usucapione di un bene in comproprietà, è necessario dimostrare che il possesso del bene comune è stato esclusivo e riconoscibile dagli altri comproprietari, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui;
in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione
(Cassazione, 9903/06; Cassazione, 16841/05; Cassazione, 5226/02);
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 4 di 7
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, l'usucapione del bene comune anche se non richiede un atto di interversione nel possesso, comunque è necessaria la prova dell'esistenza della volontà di possedere uti dominus e non come uti condominus, atteso che l'astensione degli altri partecipanti dall' uso della cosa comune non rileva;
5) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare: a) l'altruità della cosa;
b) di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
Inoltre, nel caso di usucapione di un bene comune la parte attrice fornire anche la prova di aver escluso dal compossesso gli altri comproprietari.
Nel caso di specie, la domanda di usucapione ha ad oggetto una porzione della particella
1200 del foglio 13, riportata all'impianto del Catasto Terreni del Comune di Celano, come passaggio comune - ai fabbricati di proprietà degli attori e dei convenuti - mappali 1182 sub 1 e 2, 1183,1184, 1185 e 1186 sub. 1 e 2. Dunque, trattasi di una particella in comproprietà tra gli attori ed i convenuti.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. n. 24214/2014; Cass. n.
28346/2013; Cass. n. 23675/2021) nel caso di comproprietà indivisa l'usucapione è, comunque, possibile ove sia dimostrato oltre al possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione anche un comportamento che sia tale da escludere il compossesso altrui.
Secondo tale consolidato orientamento, il comproprietario – che è già compossessore
“animo proprio” ed a titolo di comproprietà - non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad un estensione dei limiti del suo possesso, tale cioè da dimostrare l'intenzione di godere il bene in via esclusiva per il tempo necessario ad usucapire. Occorre cioè che l'attore dimostri l'estensione del suo possesso anche alle quote degli altri comproprietari e, quindi, che il possesso è esclusivo e non deriva solo dalla contitolarità pro quota del bene, sottratto all'uso comune.
Fatte tali debite premesse, va rilevato che la domanda è infondata.
Dunque, al fine di poter usucapire un bene comune occorre che la parte attrice dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo, riconoscibile dagli altri comunisti ed inconciliabile con il godimento altrui, dimostrando di averli esclusi dal compossesso.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 5 di 7
Ne consegue, quindi, che ai fini probatori non è sufficiente dimostrare di aver utilizzato l'area comune.
Nel caso di specie, la parte attrice chiedeva l'ammissione della prova orale formulando capitoli di prova finalizzati a dimostrare che gli attori avevano utilizzato la porzione di terreno oggetto di usucapione “come parcheggio di autovetture, come area destinata al pranzo e all'intrattenimento durante i periodi estivi e per stendere i panni” e che le sigg.re utilizzavano il Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
box in metallo chiuso con lucchetto per riporvi legna e pellet ed il magazzino in muratura situato di fronte l'abitazione come cucina esterna dell'abitazione.
La prova orale richiesta dalla parte attrice non è sufficiente al fine di ottenere il riconoscimento dell'intervenuta usucapione di una corte comune, essendo necessario formulare capitoli di prova atti a dimostrare di aver escluso i resistenti dal compossesso dei beni. Prova che non è mai stata richiesta dalla parte attrice.
Peraltro, non è possibile ritenere rilevante una prova testimoniale laddove questa, come nel caso di specie, sia stata formulata in modo generico e dalla quale non emerge nè il possesso esclusivo delle parti attrici, nè la contemporanea escludenza dal godimento dell'area comune dei convenuti.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a chiarire i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta” (Cass. civ. sez. I, 22.02.1990, n. 1312 in Giust. civ., Mass. 1990, fasc. 2). Ne consegue, quindi, che l'istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori e di remissione della causa sul ruolo, avanzata dalla parte attrice, deve essere rigettata.
La documentazione depositata in atti dalla parte attrice (relazione di parte e certificato ipotecario speciale) non dimostra che i convenuti siano stati esclusi dal compossesso dell'area comune. Dunque, in difetto di prova la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in persona del G.O.P. avv. Carla Di Stefano, definitivamente pronunciando tra le parti e sulle conclusioni rassegnate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 6 di 7
- rigetta la domanda di usucapione;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di e Controparte_1
delle spese legali, che si ritiene congruo liquidare in euro Controparte_2
2.552,00 per competenze, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%, Cassa ed IVA se dovuta.
Avezzano 07 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Carla Di Stefano)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di
Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.765/2018 promossa da:
(C.F. ); ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ); (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
; (C.F. ; C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ); (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
con il patrocinio dell' Avv. Stefano Ciccarelli e dell'Avv. Valeria Panella, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Ciccarelli in Avezzano (AQ) alla via Emilia, n. 14, in virtù di giusta procura in atti,
- parte attrice - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._8 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Mario Petrella, elettivamente C.F._9
domiciliati presso lo studio del medesimo legale in Civitella Roveto alla via Umberto I, n.
24, in virtù di giusta procura in atti,
- parte convenuta -
CP_3
- convenuto contumace -
Oggetto: usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni del
16.12.2020, mentre la parte convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta.
In decisione alla udienza del 04.07.2024, con concessione dei termini differiti ex art. 190
c.p.c .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'ambito del presente giudizio, i signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con atto di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
citazione ritualmente notificato convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Avezzano,
, e al fine di sentir dichiarare Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e proprietari per intervenuta usucapione della porzione di terreno
[...] Parte_7
di mq 81 ubicata in posizione est, sita in Celano alla via Sant'Angelo, identificata in
Catasto del medesimo Comune al Fg. 13 part. 1200, confinante ad ovest con i fabbricati degli attori (part. 1185-1184 – 1183 del Foglio 13), a nord con la particella 1182 di proprietà di ed a sud con residua parte della medesima part. 1200. CP_3
Gli attori esponevano di aver posseduto uti dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo autonomo, pacifico ed ininterrotto la porzione di corte comune, mediante l'utilizzo come parcheggio per le proprie autovetture, come estensione della loro adiacente proprietà.
Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano Controparte_1 Controparte_2
il rigetto della domanda di usucapione assumendo che la predetta area era stata sempre utilizzata dai coniugi come spazio di manovra e di sosta per lo scarico e carico dei CP_1
materiali da depositare nel loro magazzino.
All'udienza del 18.10.2018, il precedente G.O.P., verificata la regolarità delle notifiche a tutti i convenuti, dichiarava la contumacia di e concedeva alle parti i termini CP_3
di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Alla successiva udienza del 4 aprile 2019, le parti chiedevano l'ammissione delle prove articolate ed il G.O.P. con ordinanza resa fuori udienza, in pari data, ammetteva le produzioni documentali offerte dalle parti, rigettava le prove orali richieste e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti a seguito della emergenza epidemiologica, all'udienza del
17.12.2020, la difesa delle parti attrici dichiarava di non aver più interesse alla prosecuzione della causa e formulava espressa rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.. La difesa di e di deduceva di aver presentato in data Controparte_1 Controparte_2
4.12.2020 ricorso possessorio e dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti avanzata dagli attori avendo interesse ad una pronuncia sul merito.
La causa perveniva, infine, al G.O.P. Avv. Carla Di Stefano, dinanzi la quale, già conclusasi l'istruttoria, veniva trattenuta in decisione all' udienza di precisazione delle conclusioni del 04.07.2024, con concessione dei termini differiti ex art. 190 c.p.c.
***
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 2 di 7
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c. la causa può essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è necessario valutare la richiesta di parte attrice di dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della dichiarazione di rinuncia agli atti, effettuata dalla difesa degli attori all'udienza del 17.12.2020, non accettata da e da Controparte_1 CP_2
.
[...]
Al fine di procedere alla declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306
c.p.c., è necessario che la rinuncia agli atti formulata dalla parte attrice venga accettata dalle parti convenute costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione del giudizio.
Non è invece richiesto il consenso del convenuto contumace, al quale la dichiarazione di rinuncia non deve essere notificata.
L'estinzione del giudizio, comunque, può essere dichiarata d'ufficio, anche in mancanza di accettazione, quando la parte costituita non abbia la possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile con effetti più favorevoli rispetto a quelli derivanti dall'estinzione del processo.
Nel caso di specie, la parte attrice, dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del processo essendo stata rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata con la memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. (cfr foglio di precisazione delle conclusioni da allegare al verbale del 17.12.2020). Vi è però, che la dichiarazione di rinuncia agli atti, così come formulata, risultava chiaramente finalizzata a riproporre la medesima domanda sanando le carenze istruttorie del presente giudizio. Motivo per il quale la parte convenuta costituita non accettava la rinuncia agli atti, dichiarando di aver interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.
Come noto, la rinuncia agli atti non estingue l'azione e, quindi, gli attori possono riproporre la medesima domanda dopo la dichiarazione di estinzione del giudizio. Invece, il provvedimento che definisce il giudizio, in caso di rigetto della domanda di usucapione, impedirebbe agli attori di poter riproporre la stessa domanda. Appare evidente, quindi, che in tale ultimo caso i convenuti costituiti otterrebbero un risultato con effetti notevolmente più favorevoli rispetto alla semplice pronuncia estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi giuridicamente apprezzabile l'interesse di e di ad ottenere una pronuncia nel merito, di rigetto Controparte_1 Controparte_2
della domanda di usucapione, con la conseguenza che in assenza di accettazione della rinuncia agli atti, la domanda di usucapione non può ritenersi validamente rinunciata e sulla stessa occorre pronunciarsi.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 3 di 7
Quindi, poichè i convenuti sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giudizio, ciò comporta la necessità della accettazione della rinuncia agli atti affinchè il Giudice possa dichiarare l'estinzione del giudizio.
Ne consegue, quindi, il rigetto della richiesta di estinzione del giudizio avanzata dagli attori.
In merito all'atto di donazione stipulato in data 14.06.2019 con il quale il Parte_3
donava alle attrici la particella di terreno per cui è causa, si rileva che la parte attrice non ha mai depositato l'atto di donazione nel presente giudizio. In ogni caso, la cessione della quota del LI alle altre attrici non comporta la cessazione della materia del Pt_3
contendere del presente giudizio.
Nel merito, la domanda di usucapione è infondata e deve essere rigettata.
Come è noto la proprietà dei beni immobili – e gli altri diritti reali di godimento su tali beni
- si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del Codice Civile, in ragione del possesso continuato ed ininterrotto per vent'anni, possesso da cui si evince in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario
(Cassazione 4436/96).
L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti tra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a quest'ultimo nella sua utilizzazione.
Requisiti essenziali per usucapire un bene immobile di cui le parti sono comproprietarie sono:
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (10 anni), da parte di chi può dimostrare di avere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e che questo titolo sia stato trascritto;
2) il possesso esclusivo e visibile, affinché si realizzi l'usucapione di un bene in comproprietà, è necessario dimostrare che il possesso del bene comune è stato esclusivo e riconoscibile dagli altri comproprietari, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui;
in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione
(Cassazione, 9903/06; Cassazione, 16841/05; Cassazione, 5226/02);
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 4 di 7
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, l'usucapione del bene comune anche se non richiede un atto di interversione nel possesso, comunque è necessaria la prova dell'esistenza della volontà di possedere uti dominus e non come uti condominus, atteso che l'astensione degli altri partecipanti dall' uso della cosa comune non rileva;
5) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare: a) l'altruità della cosa;
b) di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
Inoltre, nel caso di usucapione di un bene comune la parte attrice fornire anche la prova di aver escluso dal compossesso gli altri comproprietari.
Nel caso di specie, la domanda di usucapione ha ad oggetto una porzione della particella
1200 del foglio 13, riportata all'impianto del Catasto Terreni del Comune di Celano, come passaggio comune - ai fabbricati di proprietà degli attori e dei convenuti - mappali 1182 sub 1 e 2, 1183,1184, 1185 e 1186 sub. 1 e 2. Dunque, trattasi di una particella in comproprietà tra gli attori ed i convenuti.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. n. 24214/2014; Cass. n.
28346/2013; Cass. n. 23675/2021) nel caso di comproprietà indivisa l'usucapione è, comunque, possibile ove sia dimostrato oltre al possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione anche un comportamento che sia tale da escludere il compossesso altrui.
Secondo tale consolidato orientamento, il comproprietario – che è già compossessore
“animo proprio” ed a titolo di comproprietà - non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad un estensione dei limiti del suo possesso, tale cioè da dimostrare l'intenzione di godere il bene in via esclusiva per il tempo necessario ad usucapire. Occorre cioè che l'attore dimostri l'estensione del suo possesso anche alle quote degli altri comproprietari e, quindi, che il possesso è esclusivo e non deriva solo dalla contitolarità pro quota del bene, sottratto all'uso comune.
Fatte tali debite premesse, va rilevato che la domanda è infondata.
Dunque, al fine di poter usucapire un bene comune occorre che la parte attrice dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo, riconoscibile dagli altri comunisti ed inconciliabile con il godimento altrui, dimostrando di averli esclusi dal compossesso.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 765 /2018 - pagina 5 di 7
Ne consegue, quindi, che ai fini probatori non è sufficiente dimostrare di aver utilizzato l'area comune.
Nel caso di specie, la parte attrice chiedeva l'ammissione della prova orale formulando capitoli di prova finalizzati a dimostrare che gli attori avevano utilizzato la porzione di terreno oggetto di usucapione “come parcheggio di autovetture, come area destinata al pranzo e all'intrattenimento durante i periodi estivi e per stendere i panni” e che le sigg.re utilizzavano il Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
box in metallo chiuso con lucchetto per riporvi legna e pellet ed il magazzino in muratura situato di fronte l'abitazione come cucina esterna dell'abitazione.
La prova orale richiesta dalla parte attrice non è sufficiente al fine di ottenere il riconoscimento dell'intervenuta usucapione di una corte comune, essendo necessario formulare capitoli di prova atti a dimostrare di aver escluso i resistenti dal compossesso dei beni. Prova che non è mai stata richiesta dalla parte attrice.
Peraltro, non è possibile ritenere rilevante una prova testimoniale laddove questa, come nel caso di specie, sia stata formulata in modo generico e dalla quale non emerge nè il possesso esclusivo delle parti attrici, nè la contemporanea escludenza dal godimento dell'area comune dei convenuti.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a chiarire i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta” (Cass. civ. sez. I, 22.02.1990, n. 1312 in Giust. civ., Mass. 1990, fasc. 2). Ne consegue, quindi, che l'istanza di revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori e di remissione della causa sul ruolo, avanzata dalla parte attrice, deve essere rigettata.
La documentazione depositata in atti dalla parte attrice (relazione di parte e certificato ipotecario speciale) non dimostra che i convenuti siano stati esclusi dal compossesso dell'area comune. Dunque, in difetto di prova la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in persona del G.O.P. avv. Carla Di Stefano, definitivamente pronunciando tra le parti e sulle conclusioni rassegnate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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- rigetta la domanda di usucapione;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore di e Controparte_1
delle spese legali, che si ritiene congruo liquidare in euro Controparte_2
2.552,00 per competenze, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%, Cassa ed IVA se dovuta.
Avezzano 07 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Carla Di Stefano)
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