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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/05/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1228/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Parte_1 C.F._1
Maria Curreri e Giuseppe Lentini, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.05.2023, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “il sig. presenti i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento:
1. della condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età in misura grave 100% (D.L.509/88 e L.124/98) con diritto all'indennità di accompagnamento (L.18/80 e L.508/88) a decorrere da luglio 2023. 2. dello stato di portatore di Handicap grave e permanente (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11/11/2021)”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Avuto riguardo alle date di decorrenza dei requisiti sanitari, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando parte ricorrente invalida, con totale e permanente inabilità al lavoro (100%), con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, con decorrenza dal mese di luglio 2023, nonché soggetto in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dall'11.11.2021
(data di presentazione della domanda amministrativa); condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
compensa la restante parte delle spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 14 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 maggio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1228/2023 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Parte_1 C.F._1
Maria Curreri e Giuseppe Lentini, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.05.2023, l'odierno ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “il sig. presenti i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento:
1. della condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età in misura grave 100% (D.L.509/88 e L.124/98) con diritto all'indennità di accompagnamento (L.18/80 e L.508/88) a decorrere da luglio 2023. 2. dello stato di portatore di Handicap grave e permanente (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11/11/2021)”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
Avuto riguardo alle date di decorrenza dei requisiti sanitari, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando parte ricorrente invalida, con totale e permanente inabilità al lavoro (100%), con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, con decorrenza dal mese di luglio 2023, nonché soggetto in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dall'11.11.2021
(data di presentazione della domanda amministrativa); condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano CP_1
in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
compensa la restante parte delle spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 14 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo