Articolo 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 104
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 marzo 1958
Art. 4.

All'art. 22 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i servizi di sportello l'esattore puo' avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.
Nelle esattorie con carico lino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente puo', altresi', essere incaricato delle funzioni proprie del collettore con esclusione della rappresentanza verso gli enti.
L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale dei collettori quando il titolare noti sia in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.
Le autorizzazioni anzidette devono essere sottoposte al visto della competente Intendenza di finanza e copia di esse deve essere esposta nel locale dell'esattoria destinato al pubblico".
Entrata in vigore il 23 marzo 1958