Decreto cautelare 14 novembre 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 10 luglio 2023
Ordinanza collegiale 1 agosto 2023
Ordinanza collegiale 24 aprile 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10402 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10402/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13316/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13316 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, non costituito in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv.ti Cucinella Francesco e Anastasio Luciano
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''annullamento, previe misure cautelari anche monocratiche,
““- della nota p.e.c. del 13.10.2022, con cui il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri ha comunicato al sig. -OMISSIS-il rigetto/non accoglimento della richiesta di differimento delle prove fisiche per il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 991/1-1 CC di prot.;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 99/1-1 CC di prot., pubblicato sulla G.U. 4ª s.s. Concorsi ed Esami n. 55 del 12.07.2022, come meglio specificato infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, della rettifica al Bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 99/1-7 CC di prot., pubblicato sulla G.U. 4ª s.s. Concorsi ed Esami n. 65 del 16.08.2022, come meglio specificato infra;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto;
e con il conseguente riconoscimento del diritto dell''odierno ricorrente all''ammissione, anche con riserva, alla prova fisica della procedura concorsuale di reclutamento in questione.””
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS-il 8/9/2023:
PER L'ANNULLAMENTO,
- del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023 di approvazione delle graduatorie finali di merito relative alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b) del bando di concorso del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non risulta inserito, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS- e, altresì, nell aparte in cui non è stato approvato il Verbale n. 44 del 20.04.2023 della Commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria di merito;
- della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) del bando di concorso dei candidati risultati idonei vincitori del concorso a seguito dell'accertamento dell'idoneità attitudinale e della valutazione dei titoli e ammessi al corso di corso di formazione nell'Arma dei Carabinieri – consultabile all'indirizzo https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale – approvata con il predetto Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023, nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non risulta inserito, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra-OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS-;
- dell'Avviso, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del bando di concorso del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato in data 14.04.2023 con cui sono state rese note le graduatorie finali di merito relative alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b) del bando di concorso de quo;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Verbale n. 44 del 20.04.2023 della Commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria di merito, non conosciuto dall'odierno ricorrente e trasmesso, a seguito di Istanza di accesso agli atti, a mezzo a p.e.c. dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento soltanto in data 8.08.2023, nella parte in cui il sig. -OMISSIS- è stato inserito nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS-, nella ipotesi in cui l'odierno ricorrente si consideri inserito con riserva;
- ove occorra e per quanto di ragione, ove esistente dell'eventuale Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri di integrazione del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023, inserendo anche l'odierno ricorrente nella graduatoria finale di merito per la riserva di posti di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) del bando, non conosciuto e non comunicato all'odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) del bando di concorso dei candidati risultati idonei vincitori del concorso a seguito dell'accertamento dell'idoneità attitudinale e della valutazione dei titoli e ammessi al corso di corso di formazione nell'Arma dei Carabinieri, consultabile all'indirizzo https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pertitoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale;
PER LA CONSEGUENTE
rettifica della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) del bando di concorso del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, con conseguente l'inserimento dell'odierno ricorrente, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS-e prima del candidato sig. -OMISSIS-;
E CON IL CONSEGUENTE
DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell'odierno ricorrente all'ammissione a pieno titolo al concorso de quo e al corso di Formazione in corso di definizione;
***
nonché per l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale:
“- della nota p.e.c. del 13.10.2022, con cui il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato al sig. -OMISSIS-il rigetto/non accoglimento della richiesta di differimento delle prove fisiche per il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 991/1-1 CC di prot.;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 99/1-1 CC di prot., pubblicato sulla G.U. 4ª s.s. Concorsi ed Esami n. 55 del 12.07.2022, come meglio specificato infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, della rettifica al bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 99/1-7 CC di prot., pubblicato sulla G.U. 4ª s.s. Concorsi ed Esami n. 65 del 16.08.2022, come meglio specificato infra;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto;
E CON IL CONSEGUENTE
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell'odierno ricorrente all'ammissione, anche con riserva, alla prova fisica della procedura concorsuale di reclutamento in questione”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS-il 3/1/2024:
PER L'ANNULLAMENTO
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2023, assunta al prot. n. -OMISSIS- e al prot. dell'Arma n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Assegnazione degli allievi Carabinieri frequentatori del 1° ciclo del 142° corso formativo”, nella parte in cui “il Carabiniere -OMISSIS--OMISSIS-(391359 RP) è assegnato “d'autorità” e con “riserva” al Comando …”, notificata a mani all'odierno ricorrente in data 30.11.2023 presso il Comando dei Carabinieri – Stazione Palermo Brancaccio;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2023 non conosciuta e non comunicata all'odierno ricorrente;
- ove esistente, della graduatoria di merito degli allievi carabinieri del I ciclo risultati idonei in sede di esami finali del 142° corso svolto presso le Scuole Allievi Carabinieri di Torino, Roma, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria e Taranto, non conosciuta, non pubblicata e non comunicata all'odierno ricorrente, nella parte in cui il sig. -OMISSIS-eventualmente risulti inserito “con riserva”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto dall'odierno ricorrente;
E CON IL CONSEGUENTE
DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell'odierno ricorrente:
- all'ammissione a pieno titolo al concorso de quo e alla nomina senza riserva a Carabiniere per effetto del superamento del 142° corso di formazione;
- all'inserimento nella graduatoria di merito degli allievi carabinieri del I ciclo risultati idonei in sede di esami finali del 142° corso svolto presso le Scuole Allievi Carabinieri di Torino, Roma, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria e Taranto, senza riserva.
***
nonché degli atti impugnati con il I ricorso per motivi aggiunti:
“- del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023 di approvazione delle graduatorie finali di merito relative alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b) del bando di concorso del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non risulta inserito, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS- e, altresì, nella parte in cui non è stato approvato il Verbale n. 44 del 20.04.2023 della Commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria di merito;
- della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) del bando di concorso dei candidati risultati idonei vincitori del concorso a seguito dell'accertamento dell'idoneità attitudinale e della valutazione dei titoli e ammessi al corso di corso di formazione nell'Arma dei Carabinieri – consultabile all'indirizzo https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale – approvata con il predetto Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023, nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non risulta inserito, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS-e prima del candidato sig. -OMISSIS-;
- dell'Avviso, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del bando di concorso del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato in data 14.04.2023 con cui sono state rese note le graduatorie finali di merito relative alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b) del bando di concorso de quo;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Verbale n. 44 del 20.04.2023 della Commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria di merito, non conosciuto dall'odierno ricorrente e trasmesso, a seguito di Istanza di accesso agli atti, a mezzo a p.e.c. dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento soltanto in data 8.08.2023, nella parte in cui il sig. -OMISSIS- è stato inserito nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS-, nella ipotesi in cui l'odierno ricorrente si consideri inserito con riserva;
- ove occorra e per quanto di ragione, ove esistente dell'eventuale Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri di integrazione del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023, inserendo anche l'odierno ricorrente nella graduatoria finale di merito per la riserva di posti di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) del bando, non conosciuto e non comunicato all'odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) del bando di concorso dei candidati risultati idonei vincitori del concorso a seguito dell'accertamento dell'idoneità attitudinale e della valutazione dei titoli e ammessi al corso di corso di formazione nell'Arma dei Carabinieri, consultabile all'indirizzo https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pertitoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale;
PER LA CONSEGUENTE
rettifica della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) del bando di concorso del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, con conseguente l'inserimento dell'odierno ricorrente, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS-;
E CON IL CONSEGUENTE
DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell'odierno ricorrente all'ammissione a pieno titolo al concorso de quo e al corso di Formazione in corso di definizione;”
nonché per l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale:
“- della nota p.e.c. del 13.10.2022, con cui il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato al sig. -OMISSIS-il rigetto/non accoglimento della richiesta di differimento delle prove fisiche per il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 991/1-1 CC di prot.;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 99/1-1 CC di prot., pubblicato sulla G.U. 4ª s.s. Concorsi ed Esami n. 55 del 12.07.2022, come meglio specificato infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, della rettifica al bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 99/1-7 CC di prot., pubblicato sulla G.U. 4ª s.s. Concorsi ed Esami n. 65 del 16.08.2022, come meglio specificato infra;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto;
E CON IL CONSEGUENTE
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell'odierno ricorrente all'ammissione, anche con riserva, alla prova fisica della procedura concorsuale di reclutamento in questione”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29\10\2024 :
PER L’ANNULLAMENTO
- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS- del 21.11.2023, notificato al sig. -OMISSIS-unitamente alla nota del Comando Legione Carabinieri “Lazio” – SM – Ufficio Personale prot. n. -OMISSIS- del 19.08.2024, nella parte in cui il sig. -OMISSIS-è stato “ammesso “con riserva” alla frequenza del 142° corso (1° ciclo) e giudicato idoneo agli esami finali, è nominato Carabiniere “con riserva” nelle more della definizione del procedimento amministrativo pendente”;
- della nota del Comando Legione Carabinieri “Lazio” – SM – Ufficio Personale prot. n. -OMISSIS- del 19.08.2024, notificata a mani al sig. -OMISSIS- presso la Legione dei Carabinieri Lazio – Compagnia Tuscania in data 21.08.2024, avente ad oggetto “Nomina a Carabiniere “con riserva” dell’Allievo Carabiniere -OMISSIS--OMISSIS-(CIP 391359 RP) del 142° corso formativo (1° ciclo)”;
- ove esistente, della graduatoria di merito degli allievi carabinieri del I ciclo risultati idonei in sede di esami finali del 142° corso svolto presso le Scuole Allievi Carabinieri di Torino, Roma, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria e Taranto, non conosciuta, non pubblicata e non comunicata all’odierno ricorrente, nella parte in cui il sig. -OMISSIS-eventualmente risulti inserito “con riserva”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto dall’odierno ricorrente;
E CON IL CONSEGUENTE
DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell’odierno ricorrente:
- all’ammissione a pieno titolo al concorso de quo e alla nomina senza riserva a Carabiniere per effetto del superamento del 142° corso di formazione;
- all’inserimento nella graduatoria di merito degli allievi carabinieri del I ciclo risultati idonei in sede di esami finali del 142° corso svolto presso le Scuole Allievi Carabinieri di Torino, Roma, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria e Taranto, senza riserva;
***
nonché degli atti impugnati con il II ricorso per motivi aggiunti:
“- della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2023, assunta al prot. n. -OMISSIS- e al prot. dell’Arma n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Assegnazione degli allievi Carabinieri frequentatori del 1° ciclo del 142° corso formativo”, nella parte in cui “il Carabiniere -OMISSIS--OMISSIS-(391359 RP) è assegnato “d’autorità” e con “riserva” al Comando …”, notificata a mani all’odierno ricorrente in data 30.11.2023 presso il Comando dei Carabinieri – Stazione Palermo Brancaccio;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2023 non conosciuta e non comunicata all’odierno ricorrente;
- ove esistente, della graduatoria di merito degli allievi carabinieri del I ciclo risultati idonei in sede di esami finali del 142° corso svolto presso le Scuole Allievi Carabinieri di
Torino, Roma, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria e Taranto, non conosciuta, non pubblicata e non comunicata all’odierno ricorrente, nella parte in cui il sig. -OMISSIS-eventualmente risulti inserito “con riserva”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto dall’odierno ricorrente;
E CON IL CONSEGUENTE
DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell’odierno ricorrente:
- all’ammissione a pieno titolo al concorso de quo e alla nomina senza riserva a Carabiniere per effetto del superamento del 142° corso di formazione;
- all’inserimento nella graduatoria di merito degli allievi carabinieri del I ciclo risultati idonei in sede di esami finali del 142° corso svolto presso le Scuole Allievi Carabinieri di Torino, Roma, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria e Taranto, senza riserva”;
nonché degli atti impugnati con il I ricorso per motivi aggiunti:
“- del Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023 di approvazione delle graduatorie finali di merito relative alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b) del bando di concorso del “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, nella parte in cui il sig. -OMISSIS- non risulta inserito, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS- e, altresì, nella parte in cui non è stato approvato il Verbale n. 44 del 20.04.2023 della Commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria di merito;
- della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1 lett. a) del bando di concorso dei candidati risultati idonei vincitori del concorso a seguito dell’accertamento dell’idoneità attitudinale e della valutazione dei titoli e ammessi al corso di corso di formazione nell’Arma dei Carabinieri – consultabile all’indirizzo https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale – approvata con il predetto Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023, nella parte in cui il
sig. -OMISSIS- non risulta inserito, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS-e prima del candidato sig. -OMISSIS-;
- dell’Avviso, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del bando di concorso del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato in data 14.04.2023 con cui sono state rese note le graduatorie finali di merito relative alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1 lett. a) e lett. b) del bando di concorso de quo;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Verbale n. 44 del 20.04.2023 della Commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria di merito, non conosciuto dall’odierno ricorrente e trasmesso, a seguito di Istanza di accesso agli atti, a mezzo a p.e.c. dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento soltanto in data 8.08.2023, nella parte in cui il sig. -OMISSIS- è stato inserito nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS-, nella ipotesi in cui l’odierno ricorrente si consideri inserito con riserva;
- ove occorra e per quanto di ragione, ove esistente dell’eventuale Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri di integrazione del Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.2023, inserendo anche l’odierno ricorrente nella graduatoria finale di merito per la riserva di posti di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) del bando, non conosciuto e non comunicato all’odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1 lett. b) del bando di concorso dei candidati risultati idonei vincitori del concorso a seguito dell’accertamento dell’idoneità attitudinale e della valutazione dei titoli e ammessi al corso di corso di formazione nell’Arma dei Carabinieri, consultabile all’indirizzo https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pertitoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale;
PER LA CONSEGUENTE
rettifica della graduatoria finale di merito relativa alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1 lett. a) del bando di concorso del “Concorso, per esami e titoli, per il
reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, con conseguente l’inserimento dell’odierno ricorrente, senza riserva, nella posizione n. -OMISSIS- con punteggio finale di -OMISSIS-, dopo la candidata sig.ra -OMISSIS- e prima del candidato sig. -OMISSIS-;
E CON IL CONSEGUENTE
DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell’odierno ricorrente all’ammissione a pieno titolo al concorso de quo e al corso di Formazione in corso di definizione”;
nonché per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale:
“- della nota p.e.c. del 13.10.2022, con cui il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al sig. -OMISSIS-il rigetto/non accoglimento della richiesta di differimento delle prove fisiche per il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 991/1-1 CC di prot.;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 99/1-1 CC di prot., pubblicato sulla G.U. 4ª s.s. Concorsi ed Esami n. 55 del 12.07.2022, come meglio specificato infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, della rettifica al bando di “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” n. 99/1-7 CC di prot., pubblicato sulla G.U. 4ª s.s. Concorsi ed Esami n. 65 del 16.08.2022, come meglio specificato infra;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto;
E CON IL CONSEGUENTE
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
dell’odierno ricorrente all’ammissione, anche con riserva, alla prova fisica della procedura concorsuale di reclutamento in questione”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento con il quale è stata rigettata la sua richiesta di differimento della prova fisica per il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, calendarizzata in data 5.10.2022.
1.1 Tale richiesta di differimento era stata originata dal fatto che egli era risultato positivo, in data 4.10.2022, all’infezione da Covid-19 e, pertanto, si trovava nell’impossibilità di presentarsi alla convocazione a causa all’obbligatorio periodo di isolamento.
Si costituiva l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso.
1.2 Questo TAR con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, letto l’art. 6, comma 6, del Bando del concorso, considerata l’ascrivibilità a forza maggiore dell’impedimento e che le prove concorsuali erano ancora in itinere e che, pertanto, il differimento della prova di efficienza fisica non avrebbe comportato la necessaria fissazione di una sessione d’esame specifica, ammetteva con riserva il -OMISSIS-all’espletamento delle prove in nuova data da fissarsi nelle sessioni già calendarizzate e fissava la trattazione del merito al 5 luglio 2023.
1.3 Dopo il passaggio in decisione della causa all’udienza suddetta, ex art. 73, comma 3 CPA, il Collegio evidenziava alle parti la necessità di chiarimenti sulla procedibilità del ricorso stante l’approvazione della graduatoria finale nel frattempo intervenuta e pubblicata in data 14 aprile 2023.
1.4 Acquisiti opportuni chiarimenti con successiva ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione rimetteva in termini il ricorrente per l’impugnazione della graduatoria del concorso, poi ritualmente effettuata con motivi aggiunti notificati ad almeno un controinteressato.
1.5 Il ricorrente poi, all’uopo autorizzato, procedeva con notifica per pubblici proclami all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati vincitori del concorso.
Si costituiva in giudizio il controinteressato -OMISSIS- resistendo al ricorso e ai motivi aggiunti.
1.6 All’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito le parti davano atto dell’avvenuto superamento di tutte le prove, espletate a seguito dell’ammissione cautelare, da parte del sig. -OMISSIS-e la sua incorporazione con ammissione al corso Allievi Carabinieri e successiva assegnazione, sempre sotto riserva, al Comando della Legione del Lazio attuale sede di servizio.
1.7 Su tali basi l’Avvocatura chiedeva il sopravvenuto difetto d’interesse del ricorso, mentre il ricorrente -persistendo negli atti ufficiali incorporazione sempre “con riserva”- chiedeva rinvio per stimolare nuove definitive determinazioni dell’Amministrazione o, in mancanza, la decisione del ricorso.
1.8 La causa era introitata in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti nei sensi di cui in seguito.
2.1 In via preliminare, va anzitutto precisato che, a fronte della persistente qualificazione del ricorrente da parte dell’Amministrazione come incorporato “con riserva”, persiste l’interesse del -OMISSIS-ad un esame del ricorso che porti alla dichiarazione dell’acquisita sua titolarità pleno jure del posto per cui aveva concorso e che ricopre attualmente.
2.2 Visto poi l’art. 73 CPA, il Collegio non ha rinvenuto situazioni eccezionali idonee a disporre il rinvio della decisione di merito.
2.3 Nel merito risultano fondate le ragioni del ricorrente di cui al composito motivo di ricorso rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 6 e 8, comma 3 del bando di concorso nelle parti specificate infra – violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio dei concorrenti – eccesso di potere per carenza assoluta ed erroneità dei presupposti - difetto e carenza di istruttoria – carenza ed erroneità della motivazione – eccesso di potere per grave travisamento dei fatti – disparità di trattamento – violazione dei principi e dei canoni di efficienza, correttezza, razionalità ex art. 97 della costituzione – ingiustizia manifesta.”
Il provvedimento impugnato è risultato viziato perché il mancato espletamento della prova di efficienza fisica del 5.10.2022, a seguito di coeva accertata positività al Covid-19 -causa indiscutibile di forza maggiore- non poteva equipararsi a rinuncia. Inoltre la circostanza che, al momento della guarigione del -OMISSIS-, ci fossero ancora prove calendarizzate del concorso in cui farlo cimentare senza subire pesanti disagi organizzativi rendeva ulteriormente inappropriato il diniego dell’Amministrazione.
2.4 L’adozione dei provvedimenti cautelari ha comunque impedito il consolidamento di danni apprezzabili in capo al ricorrente.
2.5 Conclusivamente vanno accolti il ricorso ed i motivi aggiunti, con annullamento degli atti impugnati e, per l’effetto di ciò e del positivo espletamento delle prove, va dichiarato che il sig. -OMISSIS-ha acquisito la titolarità pleno jure -e senza più riserve- del posto per cui aveva concorso e che ricopre attualmente. Ogni altra domanda o istanza è respinta.
2.6 Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e l’Amministrazione, mentre possono compensarsi quanto al controinteressato -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
-- annulla gli atti impugnati nei limiti di interesse del ricorrente e dichiara che il sig. -OMISSIS-ha acquisito la titolarità pleno jure -e senza più riserve- del posto per cui aveva concorso;
-- respinge ogni altra domanda o istanza;
--condanna l’Amministrazione costituita al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi di contributo unificato versati;
--dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti ed il controinteressato -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.