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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5070 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Interiano, n. C.F._1
3/5 presso lo studio dell'Avv. Celestino Sandra, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Ni- CP_1 cola Leotta, n. 4 presso l'Ufficio legale dell'Azienda e rappresentata e difesa dall'Avv. Rizzotto Caterina, per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 la condanna dell' Controparte_2
(di seguito per brevità
[...]
1 anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_3 subiti a seguito dei trattamenti sanitari cui era stato sottoposto presso il predetto nosocomio.
Segnatamente, infermiere presso l'U.O. di Rianimazio- Parte_1 ne dell' convenuto, ha dedotto che, dopo aver accusato sintomi re- CP_4 spiratori nel giugno 2013, si era sottoposto presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio a esami diagnostici (screening generale ed a Tomogra- fia computerizzata del torace e successivamente total body) che avevano evi- denziato una formazione nodulare polmonare.
Era stato, quindi, sottoposto ad agobiopsia per accertare la natura della lesione.
Nonostante l'assenza di una diagnosi definitiva e senza attendere l'esito dell'agobiopsia, i sanitari del nosocomio convenuto gli avevano comunicato la necessità di un intervento chirurgico per presunta neoplasia polmonare che era stato eseguito in data 18/06/2013, in assenza di urgenza clinica e senza controllo istologico intraoperatorio.
In particolare, al paziente era stata praticata una lobectomia superiore si- nistra con resezione costale e linfoadenectomia.
Tuttavia, l'esito dell'agobiopsia, pervenuto due giorni dopo, aveva escluso la presenza di neoplasia, attestando una polmonite organizzata con bron- chiolite ascessualizzante, al pari dell'esame istologico sul tessuto asportato, che aveva confermato l'assenza di carcinoma, evidenziando una patologia in- fettiva curabile farmacologicamente.
ha rilevato che l'intervento si era rivelato quindi non Parte_1 necessario e sproporzionato ed ha dedotto che la condotta medica del perso- nale del Nosocomio era stata gravemente colposa, in quanto adottata senza approfondimenti diagnostici e in violazione delle linee guida cliniche (AIOM
2013).
L'intervento demolitivo eseguito su un paziente sano aveva prodotto gravi postumi, comportando l'asportazione di organi sani e una insufficienza re- spiratoria a carattere permanente (postumi quantificati nella perizia medico-
- 2 - legale di parte a firma del Prof. in una invalidità permanente Persona_1 del 35–40%), oltre ad inevitabili ripercussioni psicologiche e modifiche nega- tive delle abitudini di vita sia dell'attore che dei suoi familiari nonché danni patrimoniali per incapacità lavorativa generica e specifica.
Alla luce di ciò, ha, quindi, concluso chiedendo al Tri- Parte_1 bunale di «1) accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria dell'
[...]
Controparte_1 in persona del Direttore e legale rappresentante
[...] protempore, per la condotta colposa posta in essere dal personale sanitario del convenuto per errata e/o omessa diagnosi di una neoplasia polmo- Parte_2 nare inesistente e per aver, così, eseguito - negligentemente, imprudentemente ed imperitamente, omettendo del tutto indagini approfondite ed esami specia- listi come richiesto dalla leges artis e dalla scienza medica del settore - sulla persona del Sig. in data 18/06/2013 presso il Reparto di Parte_1
Chirurgia Toracica l'intervento chirurgico di “lobectomia superiore sinistra, re- sezione della 5^ costa e linfoadenectomia” non solo ingiustificato ed inutile ma altamente demolitivo e rischioso per la salute del Paziente con postumi irrever- sibili ed invalidanti;
2) accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
Controparte_1 in persona del Direttore e legale rappresentante
[...] pro-tempore per non aver adottato tutte le misure idonee alla salvaguardia del- la salute del Paziente ponendo in essere tutte le regole e gli accorgimenti per pervenire ad una diagnosi corretta, esponendolo, invece, negligentemente, im- peritamente ed imprudentemente ad un grave rischio per la salute e procuran- do allo stesso danni irreversibili a carattere permanente causalmente connessi alla condotta colposa contestata;
; 3) conseguentemente, in accoglimento della domanda attrice, condannare l'
[...] in Controparte_5 persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore per i gravi fatti di cui é causa al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Sig.
[...] per la condotta colposa del personale sanitario dell'Ente Ospedalie- Parte_1
- 3 - ro convenuto per inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di spedalità concluso con il , quali: personali alla salute, biologici, morali, Pt_3 esistenziali, relazionali, psicologici e patrimoniali, da incapacità lavorativa ge- nerica e specifica, secondo l'importo che verrà quantificato in corso di causa dall'espletanda CTU medico legale e dall'istruttoria, o liquidato equitativamen- te dal Giudice sulla base della relazione peritale e della documentazione clini- ca agli atti, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e sostenende, inte- ressi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) tenere conto della mancata partecipazione ingiustificata dell'Azienda sanitaria convenuta al procedimento obbligatorio di mediazione instaurato dall'attore ai sensi dell'art. 5 D.L.G.S.
28/2010 con le conseguenze di legge;
5) vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione delle spese per il difensore che ne é antistatario»
L' Controparte_1
, nel costituirsi, ha eccepito che il pa-
[...] ziente, per la sua familiarità positiva per malattie tumorali, aveva insistito per essere operato ancor prima della ufficializzazione dell'esito bioptico, ac- cettando rischi e complicanze come da consenso da lui firmato ed era stato sottoposto ad intervento sulla scorta del risultato della biopsia suggestivo per “Iperplasia Adenomatosa Atipica. ( Lesione Cancerosa)”.
Pertanto, dopo avere respinto ogni addebito, contestando la fondatezza delle domande attoree, sia in ordine all'an che al quantum, rinviando alla documentazione medica prodotta, dimostrativa dell'esatto adempimento delle prestazioni di assistenza e cura nei confronti del paziente e idonea a confuta- re la tesi attorea, l' ha concluso chiedendo al Tribunale di « rigetta- CP_3 re tutte le domande di parte avversa perché infondate, assolvendo l' da CP_3 tutte le pretese risarcitorie azionate nei suoi confronti;
- ritenere e dichiarare non dovuti i danni pretesi ex adverso nei confronti dell' - ammettere quei CP_3 mezzi di prova che l'istante si riserva di indicare ed articolare;
- condannare parte avversa alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Istruita la causa attraverso indagini medico – legali d'ufficio affidate al col- legio composto dal prof. - Ordinario di Chirurgia Generale – Persona_2
- 4 - e dott. - Specialista Assicu- Controparte_6 Controparte_7
-, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23/06/2025, CP_8 svolta in modalità c.d. cartolare, sulle conclusioni come sopra rassegnate e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
In diritto. La natura della responsabilità della struttura sanitaria. Il riparto dell'onere della prova ed il nesso causale.
Orbene, sono opportune alcune brevi considerazioni sull'inquadramento giuridico della responsabilità della struttura sanitaria e sul riparto dell'onere probatorio, non essendo applicabili ratione temporis alla fattispecie per cui è causa le norme di carattere sostanziale introdotte dalla legge 24/2017 di cui la Suprema Corte (sent. 28994/2019) ha escluso, in mancanza di apposita disciplina transitoria, l'applicazione retroattiva ai fatti accaduti anteriormen- te alla sua entrata in vigore (1° aprile 2017).
È noto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in ob- bligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico, di cui tuttavia condivide l'intima natura.
La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente e l'ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un ati- pico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente
(“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una vi- sita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n.
24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausi- liario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, an- che Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
- 5 - Da siffatta qualificazione discendono le conseguenze in punto di valuta- zione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da nu- merosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
Prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di re- sponsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. alea terapeutica.
Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva, che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del con- tratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) del- la preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione pa- tologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedi- bile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo opera- to, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In altri termini, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sani- taria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del
- 6 - debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., sez. un., n.
577/2008).
Peraltro la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costitui- scono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e vice- versa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da re- sponsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'e- sistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal pa- ziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n.
26824/2017).
Quanto al criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rap- porto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente,
i giudici di legittimità hanno di recente affermato che “in tema di responsabi- lità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occor- re dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime
- 7 - probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la re- gola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, es- sendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attivi- tà, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ.
n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e preven- zione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipo- tizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriver- si entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Il caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie, giova osservare che sono incontestate ed emer- gono dalla documentazione medica versata in atti l'instaurazione del rappor- to contrattuale di parte attrice con la struttura sanitaria convenuta.
I consulenti tecnici d'ufficio incaricati nel corso del giudizio (prof.
[...]
- Ordinario di Chirurgia Generale – e dott. - Per_3 Controparte_6
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) – esaminata la docu- mentazione prodotta ed eseguiti, nel contraddittorio delle parti, gli accerta- menti ritenuti necessari – dopo avere ricostruito la storia clinica dell'attore
- 8 - hanno riferito che « La TC, eseguita il 05.06.2013, presso l'UOC di Radiologia dell'Ospedale Civico di dove lo stesso prestava servizio CP_1 Parte_1 nella qualità di infermiere, mostrava una “formazione nodulare di 22x18mm circa, nel segmento anteriore del lobo superiore sinistro, in rapporto con la parete toracica in paracostale”. Il referto era coerente con l'anamnesi (riporta- ta nell'atto di citazione) di dispnea marcata con dolore trafittivo in sede tra la
IV° e la V° costa toracica di sinistra. Un nodulo solitario del polmone di 2 cm di diametro, che mostra segni di continuità con la parete toracica, specialmente se il soggetto ha dolore come tipicamente accade nella infiltrazione neoplastica della parete toracica, merita un approfondimento diagnostico. Fu quindi ese- guita una TC total body anche con mezzo di contrasto, accertamento necessa- rio per ottenere immagini dettagliate di tutti gli organi ed apparati come, ad esempio, quando esiste il fondato sospetto di una lesione maligna e si deve accertare o escludere la presenza di metastasi a distanza. La TC total body, con e senza mezzo di contrasto, confermava la presenza del nodulo e ne preci- sava i caratteri: “… formazione nodulare che mostra disomogeneo contrast- enhancement, avente dimensioni di 2,4 x 1,9 cm circa, in stretti rapporti di continuità con la pleura parieto-costale, localmente ispessita, con sfumata iperdensità del parenchima polmonare limitrofo a tale livello”. Si osservarono anche segni di distrofia bollosa. L'infusione del mezzo di contrasto permette di valutare anche la fine vascolarizzazione polmonare. Nel caso di una lesione nodulare, se è presente una disomogenea opacizzazione resa evidente dal mezzo di contrasto (contrast-enhancement = incremento del contrasto), sorge il sospetto di malignità».
I CC.TT.UU. hanno, quindi, precisato che «Le probabilità di malignità del nodulo sono poste in relazione alla presentazione più o meno disomogenea del contrast-enhancement che è strettamente correlato alla compattezza o meno del nodulo. La prevalenza della malignità in questi noduli varia dal 7% dei no- duli completamente solidi, al 18% di un nodulo non solido e arriva al 63% di un nodulo parzialmente solido come il caso di cui ci occupiamo (“disomogeneo contrast-enhancement”)» e rilevato che «per avere risultati più affidabili, occor-
- 9 - re l'agobiopsia transtoracica con ago sottile che identifica le lesioni polmonari periferiche come maligne o benigne fino al 95% dei casi e per le lesioni mali- gne, la sensibilità è compresa tra l'80 e il 95% con la specificità compresa tra il
50 e l'88% dei casi».
Nella specie, «L'agobiopsia del nodulo mostrò: “alveoli rivestiti da un singo- lo strato di cellule cuboidali con lieve pleomorfismo nucleare suggestivi di iperplasia adenomatosa atipica”. L'iperplasia adenomatosa atipica (Atypical adenomatous hyperplasia) è stata identificata da tempo come un precursore del carcinoma polmonare, è elencata come lesione preinvasiva nella classifica- zione internazionale dell'adenocarcinoma polmonare (…) e con l'iperplasia adenomatosa atipica inizia il continuum verso l'adenocarcinoma in situ e
l'adenocarcinoma polmonare com'è avvalorato da solidi studi biomolecolari».
Il Collegio peritale ha dato, quindi, conto del fatto che « Sulla base del do- lore toracico e delle immagini TC che mostravano un nodulo polmonare con di- somogenea opacizzazione, con la diagnosi preoperatoria di “neoformazione lo- bo superiore polmonare sin infiltrante la parete”, il 18.06.2013 fu Parte_1 operato di lobectomia superiore sinistra con asportazione della 5 costa.
L'intervento fu condotto secondo tecnica e non vi furono complicazioni. Il verba- le dell'esame citologico è datato, però, 20.06.2013, due giorni dopo l'atto ope- ratorio».
Secondo le linee guida applicabili nella specie ed alla luce delle «valutazio- ni di carattere generale desumibili dalla letteratura specialistica dell'epoca, le condizioni di salute del sig. (soggetto inquadrabile a basso- Parte_1 moderato rischio di chirurgia), la presenza di un nodulo parzialmente solido
(con non trascurabile rischio neoplastico, ma non tale da rientrare nell'alta probabilità), doveva prevedere l'esecuzione di una PET per valutare se il nodu- lo fosse o meno captante il radiofarmaco e, quindi, alla constatazione del com- portamento biologico della massa, valutare se procedere a sorveglianza TC o biopsia non chirurgica (agobiopsia), in caso di bassa captazione, o a biopsia non chirurgica o resezione chirurgica del nodulo, nel caso di alta captazione del radiofarmaco».
- 10 - E tuttavia, «Nel caso in specie, probabilmente, in seguito a discussione av- venuta con il paziente, come previsto, peraltro, dalla letteratura di riferimento, si è optato per “saltare” la fase relativa alla PET ed optare direttamente per una biopsia non chirurgica, eseguita, secondo il ricordo del sig. il Parte_1
13.06.2013 (non v'è annotazione o referto della procedura negli atti sanitari compulsati). Il responso dell'accertamento citologico, datato 20.06.2013, non è stato, tuttavia atteso dal Personale medico di Tale condotta non CP_9
è spiegabile attraverso lo studio della documentazione in atti;
si può ipotizzare che dall'aspetto radiologico della lesione, i sanitari abbiano “battezzato” come neoplastico il nodulo e che abbiano, pertanto, voluto anticipare il più possibile
l'approccio chirurgico nei confronti della massa stessa, ma tale condotta non è giustificabile se si è in attesa di un esame citologico finalizzato, proprio, a comprendere se la massa sia o meno neoplastica. E, nel caso in specie,
l'attesa del responso dell'esame citologico non avrebbe giustificato l'intervento chirurgico, tenuto conto che la valutazione dell'anatomo-patologo aziendale (in- contestata da alcuna delle Parti in causa) esitava nel giudizio di iperplasia adenomatosa atipica;
tale condizione, pur essendo certamente una precance- rosi, avrebbe richiesto un atteggiamento attendista e non operativo, secondo le modalità precedentemente descritte nell'algoritmo tratto dalle linee guida di ri- ferimento (l'esecuzione della PET e da lì, in relazione al comportamento biologi- co della massa tumorale, la sorveglianza con TAC seriate, al fine di valutarne
l'evoluzione nel tempo, in caso di bassa o nulla captazione, l'eventuale escis- sione chirurgica del nodulo nel caso di massa ipercaptante)».
Sulla base di siffatte considerazioni, i CC.TT.UU. sono giunti alla conclu- sione che «dallo studio della documentazione in atti, appare evidente
l'inadeguata gestione del paziente in seno alla U.O. di Chirurgia Toracica, sia in termini di algoritmo diagnostico, che in termini di approccio terapeutico im- prudente e precipitoso».
La Struttura sanitaria, dal canto suo, non ha fornito la prova dell'inesistenza, dell'irrilevanza e/o della non imputabilità dell' inadempi- mento dedotto dalla attrice a fondamento delle domande risarcitorie.
- 11 - Ed infatti, infondate sono risultate, alla luce dei chiari e condivisibili chia- rimenti forniti dai CC.TT.UU., le osservazioni mosse dall' alla rela- CP_3 zione del Collegio peritale.
Sul punto mette appena conto ricordare che anche la consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì una semplice allegazione difensiva, in relazione alla quale il giudice non deve motivare il proprio dis- senso quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incom- patibili con le osservazioni ivi contenute e conformi al parere del proprio consulente (v. Cass. 6432/2002; Cass. 17556/2002; Cass. 1902/2002;
Cass. 15028/2001; Cass. 5687/2001; Cass. 3371/2001).
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, fondata, sot- to il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata dalla parte at- trice nei confronti dell'
[...]
del danno non patrimoniale. CP_10
In ordine al quantum dei danni risarcibili ed alla relativa liquidazione, dal- la lettura dell'elaborato peritale risulta che i CC.TT.UU. hanno stimato una inabilità temporanea assoluta di giorni 6 (periodo di ricovero per un inter- vento chirurgico non necessario) e parziale mediamente al 50% pari a giorni
60 (postumi di lobectomia polmonare, sino a stabilizzazione dei postumi nel- le odierne menomazioni, in assenza di indicazioni più precise sull'iter clinico nella documentazione compulsata).
Per quanto attiene alla stima del danno biologico, con riferimento alle voci di danno biologico contenute nei baremes di consueto utilizzo in ambito me- dico legale, gli esiti permanenti, a parere dei CC.TT.UU. deve essere ricono- sciuta nel caso di specie una riduzione dell'integrità fisica pari al 16%.
In mancanza di specifici rilievi, le valutazioni operate dagli ausiliari vanno condivise dal Decidente.
Va a questo punto osservato che, con alcune recenti pronunce, la TE
- 12 - Sezione Civile della Corte di Cassazione ha tenuto a chiarire che, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispe- cie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.).
La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secon- do l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Su- prema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n.
26972), dev'essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente pro- tetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività in- tesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concor- rente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessa- ri mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente,
"danno biologico") e il cui contenuto consentono di distinguere definitiva- mente il danno dinamico relazionale da quello morale.
Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'a- spetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore,
- 13 - come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno in parola, in particolare ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua com- ponente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ri- tenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimen- to del danno cd. "dinamico-relazionale". In questo senso, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini mone- tari) attraverso i meccanismi tabellari destinati alla riparazione delle conse- guenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, è compito del giudice far emergere e valo- rizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risul- tanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabel- lari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in
- 14 - quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizza- ta) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939, Cass.,
17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).
In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa defini- zione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenzia- le, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autono- ma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore pati- ta dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di at- tribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (così Cass. 20/8/2018 n. 20795; Cass.,
20/04/2016, n. 7766).
Nel caso di specie, tale voce di danno va certamente risarcita, ben potendo detta sofferenza presumersi in ragione della età, delle conseguenze perma- nenti, anatomiche, funzionali ed estetiche, e della incidenza non risibile sull'integrità psicofisica.
Venendo, dunque, al quantum debeatur, va osservato che, in mancanza della tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 (entrata in vigore il
05/03/2025 ed applicabile ai sinistri ed alle condotte verificatisi successi- vamente a tale data), per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti per-
- 15 - centuali), risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione of- fertane da Cass. S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale, il Tribunale ade- risce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazio- ne in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano (nell'edizione aggiornata all'anno corren- te), cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di tratta- mento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n.
12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari in questione, aggiornati alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, sono costruiti in guisa da assicurare che, per l'invalidità da postumi permanenti, il valore attribuito a ciascun punto sia progressiva- mente crescente e sia differenziato a seconda dell'età del danneggiato (do- vendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale tra- scorso e dell'aspettativa di vita residua), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale com- prensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in quanto sufficientemente allegato dal danneggiato e provato, eventualmente in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menoma- zione permanente, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abi- tudini di vita della persona, e della componente dinamico – relazionale di es- so.
Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della compo- nente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che co- stituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi
- 16 - connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Tenuto conto dell'età della parte lesa (50 anni) al tempo dell'errato tratta- mento sanitario, del grado di invalidità permanente (16%) e del valore base per punto di “danno non patrimoniale” omnicomprensivo nel senso sopra chiarito, e comprendente anche la valutazione della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale allegata e presuntivamente accertata, va equitativamente liquidata la somma pari ad € 53.112,00, che può essere ul- teriormente personalizzata tenuto conto della puntuale allegazione in ordine agli ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico- relazionale, ulteriori rispetto a quelli già computati nel bareme.
Segnatamente, parte attrice ha allegato che, a causa dell'inutile intervento chirurgico subito cui è stato sottoposto, assolutamente non necessario ri- spetto alle patologie da cui era affetto, egli è stato assegnato a mansioni di- verse da quelle da sempre svolte quale infermiere di terapia intensiva e ria- nimazione ad alta specializzazione con assistenza diretta al paziente riani- matorio.
Ed invero, non risulta contestato che, dopo l'intervento, a Realmonte Ro- sario siano state assegnate le mansioni di magazziniere nel medesimo repar- to e che da allora costui si occupi di approvvigionamento di farmaci e dispo- sitivi medicale della medesima unità operativa.
Tale circostanza, sebbene non provi di per sé la produzione di un danno patrimoniale, ben rappresenta uno stravolgimento delle sue abitudini di vita.
Va pertanto riconosciuta una personalizzazione del danno fino ad euro
65.000,00.
Quanto al danno da invalidità temporanea, appare congruo liquidare l'importo pari a complessivi € 4.140,00.
Rivalutazione ed interessi.
Spetta, infine, alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
- 17 - A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reinte- grazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati- vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferi- mento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifi- che allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso
- 18 - di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con caden- za annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte resistente va condanna- ta a pagare alla parte attrice l'importo di € 78.557,75.
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento.
Danno patrimoniale
Va invece rigettata la richiesta di un'autonoma posta risarcitoria per il
(presunto) danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa speci- fica dell'attore, sotto il profilo della perdita di retribuzioni a causa del de- mansionamento a “ruolo di magazziniere”.
Sul punto si osserva che una tale voce di danno, avente natura patrimo- niale, deve essere accertata in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova del- la mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di at- tendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (cfr. Cass. civ. n. 10074/2010 e n. 6291/2003).
Orbene, nella specie, nessun danno patrimoniale può ritenersi avere subi- to l'attore il quale, par fatto pacifico e non contestato, é attualmente dipen- dente dell' di con la qualifica Controparte_11 CP_1 di infermiere, sebbene sia attualmente assegnato alla farmacia del reparto di rianimazione, occupandosi di forniture di farmaci e presidi per il reparto stesso.
Non vi è prova agli atti che ciò abbia comportato una lesione di tipo patri-
- 19 - moniale, risultando, per converso, dall'esame della documentazione fiscale, una sostanziale uniformità del reddito annuo lordo da lavoro dipendente (cfr. all. 28 e 29 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma n. 2
c.p.c. CUD 2013 che attesta la percezione di € 31,279,00 e C.U. 2022 che at- testa la percezione di € 32.518,29).
A tale riguardo, superflua appare, per come formulata, anche la prova te- stimoniale articolata sul punto da parte attrice, in quanto la medesima non è idonea a comprovare che abbia sofferto, in conseguenza Parte_1 del mutamento delle mansioni, un nocumento economico.
Vanno invece riconosciute a parte attrice le spese per la Perizia di parte pari ad € 500,00 (cfr. doc. 32).
Le spese di lite.
Infine, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'
Controparte_1
deve essere, altresì, condannata al paga-
[...] mento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al decisum con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di par- te convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: condanna l' Controparte_12
, in persona del legale rap-
[...] presentante pro tempore, al pagamento in favore di a tito- Parte_1 lo di danno non patrimoniale, della somma di € 78.557,75, oltre interessi le- gali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo e di euro 500,00 a
- 20 - titolo di danno patrimoniale;
condanna l' Controparte_12
, in persona del legale rap-
[...] presentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di parte attrice che si liquidano in complessivi € 14.103,00, per compenso, oltre C.U., marca e rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. con distrazione in favore del procu- ratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' Controparte_13
.
[...]
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 05/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 21 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5070 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Interiano, n. C.F._1
3/5 presso lo studio dell'Avv. Celestino Sandra, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Ni- CP_1 cola Leotta, n. 4 presso l'Ufficio legale dell'Azienda e rappresentata e difesa dall'Avv. Rizzotto Caterina, per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/06/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto e lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 la condanna dell' Controparte_2
(di seguito per brevità
[...]
1 anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_3 subiti a seguito dei trattamenti sanitari cui era stato sottoposto presso il predetto nosocomio.
Segnatamente, infermiere presso l'U.O. di Rianimazio- Parte_1 ne dell' convenuto, ha dedotto che, dopo aver accusato sintomi re- CP_4 spiratori nel giugno 2013, si era sottoposto presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio a esami diagnostici (screening generale ed a Tomogra- fia computerizzata del torace e successivamente total body) che avevano evi- denziato una formazione nodulare polmonare.
Era stato, quindi, sottoposto ad agobiopsia per accertare la natura della lesione.
Nonostante l'assenza di una diagnosi definitiva e senza attendere l'esito dell'agobiopsia, i sanitari del nosocomio convenuto gli avevano comunicato la necessità di un intervento chirurgico per presunta neoplasia polmonare che era stato eseguito in data 18/06/2013, in assenza di urgenza clinica e senza controllo istologico intraoperatorio.
In particolare, al paziente era stata praticata una lobectomia superiore si- nistra con resezione costale e linfoadenectomia.
Tuttavia, l'esito dell'agobiopsia, pervenuto due giorni dopo, aveva escluso la presenza di neoplasia, attestando una polmonite organizzata con bron- chiolite ascessualizzante, al pari dell'esame istologico sul tessuto asportato, che aveva confermato l'assenza di carcinoma, evidenziando una patologia in- fettiva curabile farmacologicamente.
ha rilevato che l'intervento si era rivelato quindi non Parte_1 necessario e sproporzionato ed ha dedotto che la condotta medica del perso- nale del Nosocomio era stata gravemente colposa, in quanto adottata senza approfondimenti diagnostici e in violazione delle linee guida cliniche (AIOM
2013).
L'intervento demolitivo eseguito su un paziente sano aveva prodotto gravi postumi, comportando l'asportazione di organi sani e una insufficienza re- spiratoria a carattere permanente (postumi quantificati nella perizia medico-
- 2 - legale di parte a firma del Prof. in una invalidità permanente Persona_1 del 35–40%), oltre ad inevitabili ripercussioni psicologiche e modifiche nega- tive delle abitudini di vita sia dell'attore che dei suoi familiari nonché danni patrimoniali per incapacità lavorativa generica e specifica.
Alla luce di ciò, ha, quindi, concluso chiedendo al Tri- Parte_1 bunale di «1) accertare e dichiarare la responsabilità sanitaria dell'
[...]
Controparte_1 in persona del Direttore e legale rappresentante
[...] protempore, per la condotta colposa posta in essere dal personale sanitario del convenuto per errata e/o omessa diagnosi di una neoplasia polmo- Parte_2 nare inesistente e per aver, così, eseguito - negligentemente, imprudentemente ed imperitamente, omettendo del tutto indagini approfondite ed esami specia- listi come richiesto dalla leges artis e dalla scienza medica del settore - sulla persona del Sig. in data 18/06/2013 presso il Reparto di Parte_1
Chirurgia Toracica l'intervento chirurgico di “lobectomia superiore sinistra, re- sezione della 5^ costa e linfoadenectomia” non solo ingiustificato ed inutile ma altamente demolitivo e rischioso per la salute del Paziente con postumi irrever- sibili ed invalidanti;
2) accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
Controparte_1 in persona del Direttore e legale rappresentante
[...] pro-tempore per non aver adottato tutte le misure idonee alla salvaguardia del- la salute del Paziente ponendo in essere tutte le regole e gli accorgimenti per pervenire ad una diagnosi corretta, esponendolo, invece, negligentemente, im- peritamente ed imprudentemente ad un grave rischio per la salute e procuran- do allo stesso danni irreversibili a carattere permanente causalmente connessi alla condotta colposa contestata;
; 3) conseguentemente, in accoglimento della domanda attrice, condannare l'
[...] in Controparte_5 persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore per i gravi fatti di cui é causa al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Sig.
[...] per la condotta colposa del personale sanitario dell'Ente Ospedalie- Parte_1
- 3 - ro convenuto per inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di spedalità concluso con il , quali: personali alla salute, biologici, morali, Pt_3 esistenziali, relazionali, psicologici e patrimoniali, da incapacità lavorativa ge- nerica e specifica, secondo l'importo che verrà quantificato in corso di causa dall'espletanda CTU medico legale e dall'istruttoria, o liquidato equitativamen- te dal Giudice sulla base della relazione peritale e della documentazione clini- ca agli atti, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e sostenende, inte- ressi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) tenere conto della mancata partecipazione ingiustificata dell'Azienda sanitaria convenuta al procedimento obbligatorio di mediazione instaurato dall'attore ai sensi dell'art. 5 D.L.G.S.
28/2010 con le conseguenze di legge;
5) vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione delle spese per il difensore che ne é antistatario»
L' Controparte_1
, nel costituirsi, ha eccepito che il pa-
[...] ziente, per la sua familiarità positiva per malattie tumorali, aveva insistito per essere operato ancor prima della ufficializzazione dell'esito bioptico, ac- cettando rischi e complicanze come da consenso da lui firmato ed era stato sottoposto ad intervento sulla scorta del risultato della biopsia suggestivo per “Iperplasia Adenomatosa Atipica. ( Lesione Cancerosa)”.
Pertanto, dopo avere respinto ogni addebito, contestando la fondatezza delle domande attoree, sia in ordine all'an che al quantum, rinviando alla documentazione medica prodotta, dimostrativa dell'esatto adempimento delle prestazioni di assistenza e cura nei confronti del paziente e idonea a confuta- re la tesi attorea, l' ha concluso chiedendo al Tribunale di « rigetta- CP_3 re tutte le domande di parte avversa perché infondate, assolvendo l' da CP_3 tutte le pretese risarcitorie azionate nei suoi confronti;
- ritenere e dichiarare non dovuti i danni pretesi ex adverso nei confronti dell' - ammettere quei CP_3 mezzi di prova che l'istante si riserva di indicare ed articolare;
- condannare parte avversa alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Istruita la causa attraverso indagini medico – legali d'ufficio affidate al col- legio composto dal prof. - Ordinario di Chirurgia Generale – Persona_2
- 4 - e dott. - Specialista Assicu- Controparte_6 Controparte_7
-, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 23/06/2025, CP_8 svolta in modalità c.d. cartolare, sulle conclusioni come sopra rassegnate e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
In diritto. La natura della responsabilità della struttura sanitaria. Il riparto dell'onere della prova ed il nesso causale.
Orbene, sono opportune alcune brevi considerazioni sull'inquadramento giuridico della responsabilità della struttura sanitaria e sul riparto dell'onere probatorio, non essendo applicabili ratione temporis alla fattispecie per cui è causa le norme di carattere sostanziale introdotte dalla legge 24/2017 di cui la Suprema Corte (sent. 28994/2019) ha escluso, in mancanza di apposita disciplina transitoria, l'applicazione retroattiva ai fatti accaduti anteriormen- te alla sua entrata in vigore (1° aprile 2017).
È noto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – la responsabilità della struttura sanitaria ha fonte in ob- bligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico, di cui tuttavia condivide l'intima natura.
La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente e l'ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un ati- pico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente
(“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una vi- sita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n.
24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausi- liario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, an- che Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
- 5 - Da siffatta qualificazione discendono le conseguenze in punto di valuta- zione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da nu- merosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
Prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a sezioni unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di re- sponsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. alea terapeutica.
Questa regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva, che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del con- tratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) del- la preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione pa- tologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura, è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedi- bile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo opera- to, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n. 11488/2004).
In altri termini, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sani- taria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del
- 6 - debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., sez. un., n.
577/2008).
Peraltro la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costitui- scono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e vice- versa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da re- sponsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'e- sistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal pa- ziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n.
26824/2017).
Quanto al criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rap- porto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente,
i giudici di legittimità hanno di recente affermato che “in tema di responsabi- lità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occor- re dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime
- 7 - probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la re- gola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, es- sendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attivi- tà, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ.
n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e preven- zione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipo- tizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriver- si entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Il caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie, giova osservare che sono incontestate ed emer- gono dalla documentazione medica versata in atti l'instaurazione del rappor- to contrattuale di parte attrice con la struttura sanitaria convenuta.
I consulenti tecnici d'ufficio incaricati nel corso del giudizio (prof.
[...]
- Ordinario di Chirurgia Generale – e dott. - Per_3 Controparte_6
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni) – esaminata la docu- mentazione prodotta ed eseguiti, nel contraddittorio delle parti, gli accerta- menti ritenuti necessari – dopo avere ricostruito la storia clinica dell'attore
- 8 - hanno riferito che « La TC, eseguita il 05.06.2013, presso l'UOC di Radiologia dell'Ospedale Civico di dove lo stesso prestava servizio CP_1 Parte_1 nella qualità di infermiere, mostrava una “formazione nodulare di 22x18mm circa, nel segmento anteriore del lobo superiore sinistro, in rapporto con la parete toracica in paracostale”. Il referto era coerente con l'anamnesi (riporta- ta nell'atto di citazione) di dispnea marcata con dolore trafittivo in sede tra la
IV° e la V° costa toracica di sinistra. Un nodulo solitario del polmone di 2 cm di diametro, che mostra segni di continuità con la parete toracica, specialmente se il soggetto ha dolore come tipicamente accade nella infiltrazione neoplastica della parete toracica, merita un approfondimento diagnostico. Fu quindi ese- guita una TC total body anche con mezzo di contrasto, accertamento necessa- rio per ottenere immagini dettagliate di tutti gli organi ed apparati come, ad esempio, quando esiste il fondato sospetto di una lesione maligna e si deve accertare o escludere la presenza di metastasi a distanza. La TC total body, con e senza mezzo di contrasto, confermava la presenza del nodulo e ne preci- sava i caratteri: “… formazione nodulare che mostra disomogeneo contrast- enhancement, avente dimensioni di 2,4 x 1,9 cm circa, in stretti rapporti di continuità con la pleura parieto-costale, localmente ispessita, con sfumata iperdensità del parenchima polmonare limitrofo a tale livello”. Si osservarono anche segni di distrofia bollosa. L'infusione del mezzo di contrasto permette di valutare anche la fine vascolarizzazione polmonare. Nel caso di una lesione nodulare, se è presente una disomogenea opacizzazione resa evidente dal mezzo di contrasto (contrast-enhancement = incremento del contrasto), sorge il sospetto di malignità».
I CC.TT.UU. hanno, quindi, precisato che «Le probabilità di malignità del nodulo sono poste in relazione alla presentazione più o meno disomogenea del contrast-enhancement che è strettamente correlato alla compattezza o meno del nodulo. La prevalenza della malignità in questi noduli varia dal 7% dei no- duli completamente solidi, al 18% di un nodulo non solido e arriva al 63% di un nodulo parzialmente solido come il caso di cui ci occupiamo (“disomogeneo contrast-enhancement”)» e rilevato che «per avere risultati più affidabili, occor-
- 9 - re l'agobiopsia transtoracica con ago sottile che identifica le lesioni polmonari periferiche come maligne o benigne fino al 95% dei casi e per le lesioni mali- gne, la sensibilità è compresa tra l'80 e il 95% con la specificità compresa tra il
50 e l'88% dei casi».
Nella specie, «L'agobiopsia del nodulo mostrò: “alveoli rivestiti da un singo- lo strato di cellule cuboidali con lieve pleomorfismo nucleare suggestivi di iperplasia adenomatosa atipica”. L'iperplasia adenomatosa atipica (Atypical adenomatous hyperplasia) è stata identificata da tempo come un precursore del carcinoma polmonare, è elencata come lesione preinvasiva nella classifica- zione internazionale dell'adenocarcinoma polmonare (…) e con l'iperplasia adenomatosa atipica inizia il continuum verso l'adenocarcinoma in situ e
l'adenocarcinoma polmonare com'è avvalorato da solidi studi biomolecolari».
Il Collegio peritale ha dato, quindi, conto del fatto che « Sulla base del do- lore toracico e delle immagini TC che mostravano un nodulo polmonare con di- somogenea opacizzazione, con la diagnosi preoperatoria di “neoformazione lo- bo superiore polmonare sin infiltrante la parete”, il 18.06.2013 fu Parte_1 operato di lobectomia superiore sinistra con asportazione della 5 costa.
L'intervento fu condotto secondo tecnica e non vi furono complicazioni. Il verba- le dell'esame citologico è datato, però, 20.06.2013, due giorni dopo l'atto ope- ratorio».
Secondo le linee guida applicabili nella specie ed alla luce delle «valutazio- ni di carattere generale desumibili dalla letteratura specialistica dell'epoca, le condizioni di salute del sig. (soggetto inquadrabile a basso- Parte_1 moderato rischio di chirurgia), la presenza di un nodulo parzialmente solido
(con non trascurabile rischio neoplastico, ma non tale da rientrare nell'alta probabilità), doveva prevedere l'esecuzione di una PET per valutare se il nodu- lo fosse o meno captante il radiofarmaco e, quindi, alla constatazione del com- portamento biologico della massa, valutare se procedere a sorveglianza TC o biopsia non chirurgica (agobiopsia), in caso di bassa captazione, o a biopsia non chirurgica o resezione chirurgica del nodulo, nel caso di alta captazione del radiofarmaco».
- 10 - E tuttavia, «Nel caso in specie, probabilmente, in seguito a discussione av- venuta con il paziente, come previsto, peraltro, dalla letteratura di riferimento, si è optato per “saltare” la fase relativa alla PET ed optare direttamente per una biopsia non chirurgica, eseguita, secondo il ricordo del sig. il Parte_1
13.06.2013 (non v'è annotazione o referto della procedura negli atti sanitari compulsati). Il responso dell'accertamento citologico, datato 20.06.2013, non è stato, tuttavia atteso dal Personale medico di Tale condotta non CP_9
è spiegabile attraverso lo studio della documentazione in atti;
si può ipotizzare che dall'aspetto radiologico della lesione, i sanitari abbiano “battezzato” come neoplastico il nodulo e che abbiano, pertanto, voluto anticipare il più possibile
l'approccio chirurgico nei confronti della massa stessa, ma tale condotta non è giustificabile se si è in attesa di un esame citologico finalizzato, proprio, a comprendere se la massa sia o meno neoplastica. E, nel caso in specie,
l'attesa del responso dell'esame citologico non avrebbe giustificato l'intervento chirurgico, tenuto conto che la valutazione dell'anatomo-patologo aziendale (in- contestata da alcuna delle Parti in causa) esitava nel giudizio di iperplasia adenomatosa atipica;
tale condizione, pur essendo certamente una precance- rosi, avrebbe richiesto un atteggiamento attendista e non operativo, secondo le modalità precedentemente descritte nell'algoritmo tratto dalle linee guida di ri- ferimento (l'esecuzione della PET e da lì, in relazione al comportamento biologi- co della massa tumorale, la sorveglianza con TAC seriate, al fine di valutarne
l'evoluzione nel tempo, in caso di bassa o nulla captazione, l'eventuale escis- sione chirurgica del nodulo nel caso di massa ipercaptante)».
Sulla base di siffatte considerazioni, i CC.TT.UU. sono giunti alla conclu- sione che «dallo studio della documentazione in atti, appare evidente
l'inadeguata gestione del paziente in seno alla U.O. di Chirurgia Toracica, sia in termini di algoritmo diagnostico, che in termini di approccio terapeutico im- prudente e precipitoso».
La Struttura sanitaria, dal canto suo, non ha fornito la prova dell'inesistenza, dell'irrilevanza e/o della non imputabilità dell' inadempi- mento dedotto dalla attrice a fondamento delle domande risarcitorie.
- 11 - Ed infatti, infondate sono risultate, alla luce dei chiari e condivisibili chia- rimenti forniti dai CC.TT.UU., le osservazioni mosse dall' alla rela- CP_3 zione del Collegio peritale.
Sul punto mette appena conto ricordare che anche la consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì una semplice allegazione difensiva, in relazione alla quale il giudice non deve motivare il proprio dis- senso quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incom- patibili con le osservazioni ivi contenute e conformi al parere del proprio consulente (v. Cass. 6432/2002; Cass. 17556/2002; Cass. 1902/2002;
Cass. 15028/2001; Cass. 5687/2001; Cass. 3371/2001).
Alle conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta, quindi, fondata, sot- to il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata dalla parte at- trice nei confronti dell'
[...]
del danno non patrimoniale. CP_10
In ordine al quantum dei danni risarcibili ed alla relativa liquidazione, dal- la lettura dell'elaborato peritale risulta che i CC.TT.UU. hanno stimato una inabilità temporanea assoluta di giorni 6 (periodo di ricovero per un inter- vento chirurgico non necessario) e parziale mediamente al 50% pari a giorni
60 (postumi di lobectomia polmonare, sino a stabilizzazione dei postumi nel- le odierne menomazioni, in assenza di indicazioni più precise sull'iter clinico nella documentazione compulsata).
Per quanto attiene alla stima del danno biologico, con riferimento alle voci di danno biologico contenute nei baremes di consueto utilizzo in ambito me- dico legale, gli esiti permanenti, a parere dei CC.TT.UU. deve essere ricono- sciuta nel caso di specie una riduzione dell'integrità fisica pari al 16%.
In mancanza di specifici rilievi, le valutazioni operate dagli ausiliari vanno condivise dal Decidente.
Va a questo punto osservato che, con alcune recenti pronunce, la TE
- 12 - Sezione Civile della Corte di Cassazione ha tenuto a chiarire che, sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispe- cie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.).
La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secon- do l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Su- prema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n.
26972), dev'essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente pro- tetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività in- tesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concor- rente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessa- ri mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente,
"danno biologico") e il cui contenuto consentono di distinguere definitiva- mente il danno dinamico relazionale da quello morale.
Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'a- spetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore,
- 13 - come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno in parola, in particolare ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere poi aumentata, nella sua com- ponente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ri- tenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimen- to del danno cd. "dinamico-relazionale". In questo senso, ai fini della c.d.
"personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini mone- tari) attraverso i meccanismi tabellari destinati alla riparazione delle conse- guenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, è compito del giudice far emergere e valo- rizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risul- tanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabel- lari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in
- 14 - quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizza- ta) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass., 21/09/2017, n. 21939, Cass.,
17/01/2018, n. 901, Cass., 27/03/2018, n. 7513).
In tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa defini- zione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenzia- le, appartenendo tali "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autono- ma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore pati- ta dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).
La liquidazione finalisticamente unitaria di tale danno (non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di at- tribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (così Cass. 20/8/2018 n. 20795; Cass.,
20/04/2016, n. 7766).
Nel caso di specie, tale voce di danno va certamente risarcita, ben potendo detta sofferenza presumersi in ragione della età, delle conseguenze perma- nenti, anatomiche, funzionali ed estetiche, e della incidenza non risibile sull'integrità psicofisica.
Venendo, dunque, al quantum debeatur, va osservato che, in mancanza della tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 (entrata in vigore il
05/03/2025 ed applicabile ai sinistri ed alle condotte verificatisi successi- vamente a tale data), per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale relativo a lesioni di non lieve entità (eccedenti i nove punti per-
- 15 - centuali), risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione of- fertane da Cass. S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale, il Tribunale ade- risce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazio- ne in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano (nell'edizione aggiornata all'anno corren- te), cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di tratta- mento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n.
12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari in questione, aggiornati alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, sono costruiti in guisa da assicurare che, per l'invalidità da postumi permanenti, il valore attribuito a ciascun punto sia progressiva- mente crescente e sia differenziato a seconda dell'età del danneggiato (do- vendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale tra- scorso e dell'aspettativa di vita residua), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale com- prensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in quanto sufficientemente allegato dal danneggiato e provato, eventualmente in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menoma- zione permanente, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abi- tudini di vita della persona, e della componente dinamico – relazionale di es- so.
Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della compo- nente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che co- stituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi
- 16 - connessi al fare areddituale del soggetto leso.
Tenuto conto dell'età della parte lesa (50 anni) al tempo dell'errato tratta- mento sanitario, del grado di invalidità permanente (16%) e del valore base per punto di “danno non patrimoniale” omnicomprensivo nel senso sopra chiarito, e comprendente anche la valutazione della componente descrittiva costituita dalla sofferenza morale allegata e presuntivamente accertata, va equitativamente liquidata la somma pari ad € 53.112,00, che può essere ul- teriormente personalizzata tenuto conto della puntuale allegazione in ordine agli ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico- relazionale, ulteriori rispetto a quelli già computati nel bareme.
Segnatamente, parte attrice ha allegato che, a causa dell'inutile intervento chirurgico subito cui è stato sottoposto, assolutamente non necessario ri- spetto alle patologie da cui era affetto, egli è stato assegnato a mansioni di- verse da quelle da sempre svolte quale infermiere di terapia intensiva e ria- nimazione ad alta specializzazione con assistenza diretta al paziente riani- matorio.
Ed invero, non risulta contestato che, dopo l'intervento, a Realmonte Ro- sario siano state assegnate le mansioni di magazziniere nel medesimo repar- to e che da allora costui si occupi di approvvigionamento di farmaci e dispo- sitivi medicale della medesima unità operativa.
Tale circostanza, sebbene non provi di per sé la produzione di un danno patrimoniale, ben rappresenta uno stravolgimento delle sue abitudini di vita.
Va pertanto riconosciuta una personalizzazione del danno fino ad euro
65.000,00.
Quanto al danno da invalidità temporanea, appare congruo liquidare l'importo pari a complessivi € 4.140,00.
Rivalutazione ed interessi.
Spetta, infine, alla parte attrice il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
- 17 - A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la li- quidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore - anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pa- gamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle presta- zioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalu- tata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reinte- grazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negati- vo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferi- mento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifi- che allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu- zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Supre- ma Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso
- 18 - di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con caden- za annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Operati i conteggi secondo gli esposti criteri parte resistente va condanna- ta a pagare alla parte attrice l'importo di € 78.557,75.
Su tale importo decorreranno interessi, nella misura prevista dalla legge, dalla decisione all'effettivo pagamento.
Danno patrimoniale
Va invece rigettata la richiesta di un'autonoma posta risarcitoria per il
(presunto) danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa speci- fica dell'attore, sotto il profilo della perdita di retribuzioni a causa del de- mansionamento a “ruolo di magazziniere”.
Sul punto si osserva che una tale voce di danno, avente natura patrimo- niale, deve essere accertata in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova del- la mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di at- tendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (cfr. Cass. civ. n. 10074/2010 e n. 6291/2003).
Orbene, nella specie, nessun danno patrimoniale può ritenersi avere subi- to l'attore il quale, par fatto pacifico e non contestato, é attualmente dipen- dente dell' di con la qualifica Controparte_11 CP_1 di infermiere, sebbene sia attualmente assegnato alla farmacia del reparto di rianimazione, occupandosi di forniture di farmaci e presidi per il reparto stesso.
Non vi è prova agli atti che ciò abbia comportato una lesione di tipo patri-
- 19 - moniale, risultando, per converso, dall'esame della documentazione fiscale, una sostanziale uniformità del reddito annuo lordo da lavoro dipendente (cfr. all. 28 e 29 alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma n. 2
c.p.c. CUD 2013 che attesta la percezione di € 31,279,00 e C.U. 2022 che at- testa la percezione di € 32.518,29).
A tale riguardo, superflua appare, per come formulata, anche la prova te- stimoniale articolata sul punto da parte attrice, in quanto la medesima non è idonea a comprovare che abbia sofferto, in conseguenza Parte_1 del mutamento delle mansioni, un nocumento economico.
Vanno invece riconosciute a parte attrice le spese per la Perizia di parte pari ad € 500,00 (cfr. doc. 32).
Le spese di lite.
Infine, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'
Controparte_1
deve essere, altresì, condannata al paga-
[...] mento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Le spese vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri in- trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta in relazione al decisum con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese occorse per la C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di par- te convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando così provvede: condanna l' Controparte_12
, in persona del legale rap-
[...] presentante pro tempore, al pagamento in favore di a tito- Parte_1 lo di danno non patrimoniale, della somma di € 78.557,75, oltre interessi le- gali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo e di euro 500,00 a
- 20 - titolo di danno patrimoniale;
condanna l' Controparte_12
, in persona del legale rap-
[...] presentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di parte attrice che si liquidano in complessivi € 14.103,00, per compenso, oltre C.U., marca e rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. con distrazione in favore del procu- ratore dichiaratosi antistatario;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' Controparte_13
.
[...]
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 05/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 21 -