Dispositivo di sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, dispositivo di sentenza 19/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026REG.PROV.COLL.
N. 01022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2025, proposto da:
Consorzio Stabile Viagest S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B412FFEF89, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Zaccone e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle avvocate Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia di Brescia in Brescia, Palazzo Broletto, piazza Paolo VI n. 29 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Settore Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore, non costituito in giudizio;
nei confronti
IA S.P.A, non costituita in giudizio;
Ati Mazza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Notti e Ivan Carino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari
- degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta multi-lotto indetta dalla Provincia di Brescia per l'affidamento tramite accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della Provincia di Brescia, con particolare riferimento al lotto 2 - Pianura Orientale - CIG: B412FFEF89, , nella parte in cui con gli stessi la S.A. ha illegittimamente aggiudicato la procedura al RTI Mazza S.r.l. (capogruppo mandataria) - IA PA (mandante);
in particolare:
- della determina di aggiudicazione n. 1640 del 1.08.2025;
- della nota prot. n. 150002 del 4.08.2025 recante comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c) D.lgs. 36/2023;
- di tutti i verbali di gara anche istruttori e, in particolare, del verbale di gara delle sedute del 17.12.2024, 19.12.2024 e 7.01.2025, recante originaria valutazione finale delle offerte pervenute in fase di gara;
- del verbale di gara della seduta del 23.07.2025 recante nuova valutazione delle offerte a seguito dell'annullamento in autotutela delle originarie aggiudicazioni dei lotti 2 e 4;
- per quanto occorra, della determinazione dirigenziale n. 79 del 15.01.2025 con cui la S.A. ha originariamente proposto l'aggiudicazione del lotto 2 in favore del RTI Pavoni S.p.a. - PR ED De LI A. S.r.l.;
- per quanto occorrer possa, della determinazione dirigenziale n. 330 del 10.02.2025 a mezzo della quale è stata disposta originariamente l'aggiudicazione del lotto 2 nei confronti del RTI Pavoni S.p.a. - PR ED De LI A. S.r.l.;
- per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 39793 del 4.3.3035, recante avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione in favore del RTI Pavoni S.p.a. - PR ED De LI S.r.l.;
- per quanto occorra, delle determinazioni dirigenziali n. 655 del 26.03.2025 e n. 819 del 18.04.2025 recanti annullamento in autotutela dell'originaria aggiudicazione dei lotti 2 e 4 e contestuale esclusione del RTI Pavoni S.p.a. - PR ED De LI (mandante), con successiva riconvocazione della commissione giudicatrice per la riformulazione della graduatoria;
- della determinazione dirigenziale n. 1618 del 29.07. 2025 di rettifica della proposta di aggiudicazione n. 79 del 15.01. 2025 e conseguente proposta di aggiudicazione del lotto 2 in favore del RTI Mazza S.r.l. (capogruppo mandataria) - IA S.p.a. (mandante);
- degli esiti e delle risultanze delle verifiche effettuate dal RUP e dalla S.A. sul possesso dei requisiti e sull'offerta del RTI avversario;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
- della lex specialis e dei chiarimenti resi dalla S.A., ove da intendersi nel senso di legittimare l'aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico anche se partecipante ai diversi lotti in compagini parzialmente differenti;
di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente;
nonché
- con richiesta di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;
- in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e di Ati Mazza S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa LA CH;
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CH | MA RO |
IL SEGRETARIO