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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4783 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giuseppe Eboli, presso il cui studio in Portici (NA), Corso Garibaldi n. 85 domicilia;
Appellante
CONTRO
; Controparte_1
Appellato contumace
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 CP_3
Domenico Pignetti e Giuseppe Nerone ed elettivamente domiciliato in alla Piazza CP_2
Municipio.
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2551/2022 del Giudice di pace di Frattamaggiore, depositata in data 23/11/2022 e non notificata.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2 tempestivo appello avverso la sentenza n. 2551/2022 del Giudice di Pace di
Frattamaggiore, pubblicata in data 23/11/2022, resa all'esito del giudizio RG n.
2819/2022 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella n.
02820200020042910000 di Euro 2.393,42 emessa per il mancato pagamento, in seguito 2
all'avviso di accertamento, della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta al Controparte_2
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, sull'incompetenza, per materia e territorio, del giudice di Pace di
Frattamaggiore per essere la questione di competenza del Giudice Tributario;
nel merito, sulla regolare notificazione, avvenuta il 30/07/2019, dell'avviso di accertamento TARI emesso dal e sulla regolare notificazione, avvenuta Controparte_2 in data 10/03/2022, della cartella di pagamento.
In seguito alla rituale comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio, si costituiva il eccependo l'infondatezza delle deduzioni sollevate in primo grado Controparte_2 dall'appellato e chiedendo, quindi, l'accoglimento dell'appello.
, invece, restava contumace. Controparte_1
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Deve ritenersi preliminare ed assorbente l'esame dell'eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
La S.C. (Cass., S.U., ord., n. 16986 del 2022; Cass., ord., n. 32539 del 2024), ha chiarito che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto
l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
L'art. 2, d.lgs. n. 546/92, come modificato dal d.lgs. n. 203/2005, prevede infatti che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. 3
Il successivo art. 19, comma 1, lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
La giurisprudenza sopra richiamata ha chiarito che, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica della cartella, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_2 sentenza n. 2551/2022 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata il 23/11/2022, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 2819/2022 così provvede: 4
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore n. 2551/2022, pubblicata il 23/11/2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dinanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di cui all'art. 59, comma 2, legge n. 69 del 2009;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Aversa, 22.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione