TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all' udienza del 20.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n 12166/24 R.G tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in atti, dall'avv. Paolo Galluccio
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
dall'avv. Gelsomina D'Antonio in forza di procura in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 23.5.24 il ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
esponendo: Controparte_1
- Che era dipendente della convenuta, con mansioni di collaboratore professionale sanitario attuale Ctg. C4,, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità
Pubblica e rientrante tra il personale turnista;
- Che si trovava perciò ad ad espletare la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali in quanto rientranti nella normale articolazione dei turni lavorativi;
- Che aveva lavorato dal 2019 al 2022 n. 26 giorni festivi (li indicava in ricorso) per 156 ore, ore di lavoro cui andava applicata la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30%;
- Che per il periodo suddetto non aveva mai fruito del riposo compensativo a fronte della prestazione lavorativa resa nei giorni infrasettimanali, così come risultava pacificamente dai cedolini allegati.
Tanto premesso, previa allegazione al ricorso di tabella indicante le giornate lavorate ed il calciolo della retribuzione dovuta per 6 ore di lavoro al giorno, chiedeva che questo giudice volesse:
1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l , in Controparte_2
persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 2.864,16 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia..
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16.9.24 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- La prescrizione estintiva quinquennale e la nullità del ricorso;
- Che il ricorrente lavorava alle dipendenze della resistente quale “turnista”, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
- Che il personale turnista aveva diritto alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004;
- Che pertanto la norma contrattuale invocata da controparte non poteva trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì era necessario che tale attività venisse “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario);
- Che, quindi, detta norma trovava applicazione soltanto laddove vi era un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
- Che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavorava di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario e l'istante non aveva svolto un numero di ore di lavoro maggiore rispetto al dovuto, tenuto conto della riduzione oraria dovuta alle giornate festive infrasettimanali;
- Che parte istante non aveva provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa avesse ecceduto il normale orario di lavoro;
- Che i dipendenti turnisti dalle convenuta, e dunque anche il ricorrente, prestavano la loro attività lavorativa attività lavorativa il 1° giorno: mattina - 6 ore e 10 minuti
– il 2° giorno pomeriggio - 6 ore 10 minuti – il 3° giorno notte - 12 ore e 10 minuti
– il 4° smonto ed il 5° giorno riposo;
- Che dunque mensilmente, grazie all'articolazione dei turni ed alla fruizione dei riposi compensativi, viene sempre assicurato che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale;
- Che le ore eccedenti il turno erano calcolate ai fini della spettanza dei riposi compensativi;
- Che il compenso era comunque mal calcolato. Tanto premesso istava per il rigetto del ricorso con vittoria spese.
Alla udienza del 20.11.24 questo giudice pronunciava sentenza parziale. Il 28.5.25 la presente sentenza definitiva.
*****
Con sentenza parziale avente ad oggetto la interpretazione del CCNL questo giudice ha statuito:
“Dichiara che l'art. 9, comma 1, del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 si interpreta nel senso che la indennità ivi prevista spetta in maniera integrale solo ove le ore prestate nel giorno festivo infrasettimanale eccedano il limite orario fissato per gli altri lavoratori ovvero costituisca effettivamente lavoro straordinario”.
Orbene l'istante ha goduto di una riduzione oraria che ha compensato il lavoro festivo infrasettimanale. La stessa parte ricorrente ha allegato la circostanza, incontestata dalla convenuta, che la articolazione oraria dei turnisti come l'istante era di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, sei ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti a cavallo tra il terzo ed il quarto giorno ed il giorno successivo riposo. Dalla stampa dei cartellini depositati dalla convenuta risulta che il giorno successivo era di riposo: tale era l'articolazione oraria su 5 giorni;
da rilevarsi che nella colonna ore lavorate sono indicate anche ore non lavorate corrispondenti al codice L51A che indica (cfr codici depositati dalla convenuta) congedo orario. Ne deriva che l'impegno orario era di 24 ore e 30 minuti su 5 giorni ovvero 1470 minuti su 5 giorni ovvero, in media settimanale, 2058 minuti pari a 34 ore e 18 minuti. Tale riduzione oraria è determinata proprio da giorni di smonto e riposo, di tal chè residua un debito orario soddisfatto, almeno parzialmente, dal lavoro festivo infrasettimanale: ne deriva che l'istante non ha svolto lavoro straordinario per cui non è applicabile l'art 9 come interpretato, la cui interpretazione costituisce giudicato.
Residua la necessaria verifica della disposizione applicabile al fine di compensare il lavoro svolto in giornata festiva il cui impegno non è compensato dalla indennità di turno. Soccorre l'art. 86 (Indennità per particolari condizioni di lavoro), comma 13, del
CCNL 2016/2018 che prevede: Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle
24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno–festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Da rilevarsi che l'art 86 espressamente indica il lavoratore turnista al comma 12 (Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di €
2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6) per cui appare chiaro che il comma 13 disciplina il lavoro festivo anche del turnista e che per lavoro festivo non si intende solo il domenicale (altrimenti il CCNL avrebbe usato il termine dominicale come fa agli artt 29 e 42) di tal chè appare evidente che esso disciplina ogni ipotesi di lavoro festivo del turnista.
Le allegazioni di cui alle note dell'8.4.25 sono inammissibili posto che ìfanno riferimento e tendono a confutare fatti incontestati a seguito di specifica allegazione di parte convenuta e non tempestivamente contestati dall'istante ovvero che i turni di lavoro fossero i seguenti:
1 giorno: mattina 6 ore e 10 minuti
2 giorno: pomeriggio 6 ore 10 minuti
3 giorno: notte 12 ore e 10 minuti
4 giorno smonto
5 giorno riposo
Ne deriva che l'impegno orario era di 24 ore e 30 minuti su 5 giorni ovvero 1470 minuti su 5 giorni ovvero, in media settimanale, 2058 minuti pari a 34 ore e 18 minuti. Tale riduzione oraria è determinata proprio da giorni di smonto e riposo, atti a compensare almeno parzialmente il lavoro festivo infrasettimanale, dovendosi procedere ad una verifica puntuale dell'orario di lavoro svolto in relazione a tutto il periodo per verificare se vi sia un debito o un credito orario.
Ne deriva che mai, in ragione della articolazione a turno, l'istante ha lavorato oltre il debito orario in ragione del lavoro il giorno festivo infrasettimanale posto l'orario di lavoro osservato, come incontestato (peraltro, ma ciò si osserva solo per esigenze di recondutio a veritatem della vicenda, nelle stesse buste paga risulta il pagamento di ore di lavoro straordinario in misura considerevole).
Ne deriva che l'istante può godere della sola indennità ex art 86 (Indennità per particolari condizioni di lavoro), comma 13, del CCNL 2016/2018 che espressamente regolamenta la fattispecie: Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno.
Detti importi risultano già liquidati in busta paga con la retribuzione del mese successivo (cfr ad esempio ottobre 2019 dve vengono liquidati i 5 festivi di settembre di cui 4 domeniche ed il Santo Patrono;
novembre 2019 ove vengono liquidaye le 3 domeniche di ottobre 2019; identicamente per maggio e giugno 2020 e così via, con liquidazione dei giorni festivi, compresi tra questi le domeniche, il mese successivo).
Ne consegue il rigetto integrale della domanda.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante il contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
NAPOLI, lì 28.5.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)