Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6227 del 2025, proposto da
HU HA HA IM Khayal, rappresentato e difeso dall'avvocato Amarilda Lici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio - diniego maturato sulla richiesta di ostensione documentale del 4 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. OC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che in prossimità della udienza di trattazione è emerso che, in seguito alla proposizione del ricorso avverso il silenzio rigetto maturato sulla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente, è stata soddisfatta la pretesa ostensiva quivi azionata in data 3 dicembre 2025.
Il ricorso va, indi, definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere –siccome peraltro expressis verbis riconosciuto dallo stesso ricorrente- atteso che l’interesse ostensivo quivi azionato è stato integralmente soddisfatto.
Può dirsi, dunque:
- realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni presso la Amministrazione all’uopo compulsata;
- integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che l’ha connotata, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NO LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC PA | NO LL |
IL SEGRETARIO