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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1674/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1753/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1833/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 29/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400425 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.1833/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione n.1 in data 08/07/2022, depositata in data
29.07.2022 con cui era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n.
TYX01L400425/2020, col quale era stata ricostruita per l'anno la contabilità inerente la sua attività di commercialista svolta in Milazzo del professionista per l'anno 2015 e richiesta la maggiore imposta Irpef di €.17.660,00. Add.Regionale di €.711,00, Irap €.1.980,0 Iva €.9.396,00. Add. Comunale 329,00, oltre interessi e sanzioni per €.26.225,10. Con l'interposto gravame il Ricorrente_1 lamentava il mancato accoglimento della eccezione di decadenza, riproponendo tutte le eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo. In esito alla costituzione dell'Ufficio, che contestava, questa Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto. A prescindere dalla censura sollevata con l'atto di gravame circa la sussistenza dei presupposti per ritenere la congruità e coerenza della dichiarazione allo studio di settore presentato dal ricorrente ai fini dell'applicazione della normativa ad effetto premiante , è lo stesso ragionamento del primo Giudice ( che ha comunque errato nel conteggio degli anni) che impone di ritenere l'intempestività della notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Si legge in sentenza che
“ l'accertamento ha riguardato l'attività svolta dal ricorrente nell'anno 2015. Ne deriva che l'accertamento per cui è causa avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2020 e quindi, in applicazione dell'art. 157 di. 34/2020, la notifica eseguita il 31/08/2021 è tempestiva”. Invece, proprio perché la notifica è stata eseguita il 31/8/2021, mentre avrebbe dovuto essere eseguita entri i quattro anni dalla dichiarazione e, quindi, entro il 31/12/2020, l'Amministrazione andava dichiarata decaduta dalla potesta' di accertamento.
E la decadenza va certo ritenuta anche tenendo conto della sospensione che va dall'8/3/2020 al 31
Maggio 2020. Occorre in materia richiamare i principi esposti dal Supremo Collegio ( in sede ordinaria) nella ordinanza depositata il 15.01.2025. La Corte ha osservato che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
La Corte di Cassazione, quindi, ha sostenuto la tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento. Ma proprio ed anche tenendo conto della citata sospensione , la notifica effettuata il
31/8/2021 ( quindi oltre il 12 marzo 2021, data che risulta dalla considerazione dei due mesi e dodici giorni di sospensione), deve l'Amministrazione considerarsi decaduta dalla potestà accertativa.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato l'avviso di accertamento impugnato in primo grado. La circostanza che parte appellante non ha rilevato l'erroneità del conteggio effettuato dal primo Giudice, avendo a tanto provveduto d'ufficio la Corte, è circostanza che giustifica la compensazione della spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1753/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1833/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA e pubblicata il 29/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L400425 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/ Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.1833/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione n.1 in data 08/07/2022, depositata in data
29.07.2022 con cui era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n.
TYX01L400425/2020, col quale era stata ricostruita per l'anno la contabilità inerente la sua attività di commercialista svolta in Milazzo del professionista per l'anno 2015 e richiesta la maggiore imposta Irpef di €.17.660,00. Add.Regionale di €.711,00, Irap €.1.980,0 Iva €.9.396,00. Add. Comunale 329,00, oltre interessi e sanzioni per €.26.225,10. Con l'interposto gravame il Ricorrente_1 lamentava il mancato accoglimento della eccezione di decadenza, riproponendo tutte le eccezioni sollevate con il ricorso introduttivo. In esito alla costituzione dell'Ufficio, che contestava, questa Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto. A prescindere dalla censura sollevata con l'atto di gravame circa la sussistenza dei presupposti per ritenere la congruità e coerenza della dichiarazione allo studio di settore presentato dal ricorrente ai fini dell'applicazione della normativa ad effetto premiante , è lo stesso ragionamento del primo Giudice ( che ha comunque errato nel conteggio degli anni) che impone di ritenere l'intempestività della notifica dell'avviso di accertamento impugnato. Si legge in sentenza che
“ l'accertamento ha riguardato l'attività svolta dal ricorrente nell'anno 2015. Ne deriva che l'accertamento per cui è causa avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2020 e quindi, in applicazione dell'art. 157 di. 34/2020, la notifica eseguita il 31/08/2021 è tempestiva”. Invece, proprio perché la notifica è stata eseguita il 31/8/2021, mentre avrebbe dovuto essere eseguita entri i quattro anni dalla dichiarazione e, quindi, entro il 31/12/2020, l'Amministrazione andava dichiarata decaduta dalla potesta' di accertamento.
E la decadenza va certo ritenuta anche tenendo conto della sospensione che va dall'8/3/2020 al 31
Maggio 2020. Occorre in materia richiamare i principi esposti dal Supremo Collegio ( in sede ordinaria) nella ordinanza depositata il 15.01.2025. La Corte ha osservato che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
La Corte di Cassazione, quindi, ha sostenuto la tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento. Ma proprio ed anche tenendo conto della citata sospensione , la notifica effettuata il
31/8/2021 ( quindi oltre il 12 marzo 2021, data che risulta dalla considerazione dei due mesi e dodici giorni di sospensione), deve l'Amministrazione considerarsi decaduta dalla potestà accertativa.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato l'avviso di accertamento impugnato in primo grado. La circostanza che parte appellante non ha rilevato l'erroneità del conteggio effettuato dal primo Giudice, avendo a tanto provveduto d'ufficio la Corte, è circostanza che giustifica la compensazione della spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso impugnato in primo grado.
Spese compensate.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore