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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: US IN Presidente
MA TA Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 665/2025 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nata a [...] l'[...], entrambi Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. US Giunta, presso il cui studio, sito a Palermo in via XII Gennaio 1/G, sono elettivamente domiciliati RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 16.4.2025, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario l' 1.10.1994 a Monreale CP_1
– trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 250, parte II, serie A, dell'anno 1994 –, dal quale il 24.6.1996 è nata la figlia (maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente), hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, le parti hanno pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a Parte_1
la somma mensile di € 400,00 a titolo di assegno divorzile fino a settembre Controparte_1
2027 (ossia fino alla data di collocamento in pensione del ricorrente), a partire dal mese di ottobre 2027 la somma mensile (corrisposta a titolo di assegno divorzile) sarà ridotta ad € 200,00.
Hanno, altresì, stabilito che il ricavato della vendita dell'immobile (in atto in fase di vendita), sito a Casteldaccia, c./da Ciandro n. 44, di proprietà di , sarà utilizzato per Parte_1
l'estinzione dei soli mutui esistenti sul predetto immobile, mentre il residuo (al netto delle spese notarili) sarà ripartito tra favore (70%) e la figlia delle parti Controparte_1 Per_1
(30%).
[...]
Inoltre, le parti hanno previsto che “rinunzia alla parte dei soldi per l'estinzione Parte_1 della cessione del quinto dello stipendio indicata nell'atto di separazione, così come
[...]
“rinuncia alla parte relativa al trattamento di fine servizio maturato da CP_1 Parte_1
.
[...]
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Verificata la produzione della documentazione richiesta, con ordinanza del 27.10.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Il Pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 703/2015 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 11628/2015 del 13.7.2015, depositato il 29.7.2015;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge. Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Monreale l'1.10.1994, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 250, parte II, serie A, dell'anno 1994, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
MA TA US IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.