Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 212
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Compensazione delle spese senza idonea motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'accoglimento del ricorso per mancata prova della notifica di atti presupposti non integra una situazione legittimante la compensazione delle spese, e che il giudice di primo grado non ha fornito un'idonea motivazione sul punto. Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione delle spese anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate.

  • Accolto
    Liquidazione delle spese del grado di appello

    La Corte ha accolto l'appello e condannato gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 212
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 212
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo