TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 894/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Stefania GATTI, elettivamente Parte_1
domiciliato in C.so Galileo Ferraris n. 135, Torino, presso il difensore Avv. Stefania GATTI
e
, con il patrocinio dell'Avv. Silvia LORENZINO, elettivamente domiciliata in CP_1
Via Trieste n. 8, Pinerolo (TO), presso il difensore Avv. Silvia LORENZINO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in IA AL (TO) il 02/08/1987, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 68, Parte II, Serie A, dell'anno 1987; che dal matrimonio sono nati i figli a IA AL (TO) l'01/01/1988, Persona_1
a IA AL (TO) il 24/08/1989, a IA AL (TO) Persona_2 Persona_3
il 07/03/1996 e , a Torino, il 27/06/2002; Persona_4
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 30/09/2015 davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo e che la separazione era stata omologata con decreto del 15/10/2015, pubblicato il 04/11/2015;
che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 16/05/2025. Allo scadere di detto termine, il Giudice assegnava nuovo termine perentorio alle parti sino al 20/06/2025 per il deposito di ulteriore documentazione relativa alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti stesse.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1) l'obbligo a carico del sig. concordato in sede di separazione di contribuire Parte_1
al mantenimento del figlio è venuto meno a far data dal luglio 2022, avendo il figlio reperito Per_4
una occupazione lavorativa remunerata ed essendo, pertanto, ormai economicamente autosufficiente;
2) le parti concordano che quanto dal signor dovuto a titolo di arretrati del Parte_1
contributo al mantenimento del figlio e/o per arretrati del contributo alle spese straordinarie Per_4
riferite al medesimo sia concordemente determinato in complessivi euro 5.000,00 e verrà corrisposto alla sig.ra con versamenti mensili di euro 150,00 ciascuno entro il giorno 20 di CP_1
ciascun mese e ciò a far data dal mese di maggio 2025 e sino al saldo;
3) le parti dichiarano, fatta eccezione e con l'esatto adempimento di quanto sopra, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico - patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
4) le spese del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario restano interamente compensate tra le parti, onde ognuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale. Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 07/04/2025, chiedendo che si accogliesse il ricorso congiunto.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta, anche considerato che i figli nati dall'unione matrimoniale - e - sono ormai Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La pronuncia può pertanto essere emessa alle condizioni condivise.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
02/08/1987 in IA AL (TO) da: , nato a [...] il Parte_1
25/02/1966, e da , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei CP_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di IA AL (TO) al n. 68, Parte II, Serie
A, Anno 1987, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 20/06/2025, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA AL di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 894/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Stefania GATTI, elettivamente Parte_1
domiciliato in C.so Galileo Ferraris n. 135, Torino, presso il difensore Avv. Stefania GATTI
e
, con il patrocinio dell'Avv. Silvia LORENZINO, elettivamente domiciliata in CP_1
Via Trieste n. 8, Pinerolo (TO), presso il difensore Avv. Silvia LORENZINO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in IA AL (TO) il 02/08/1987, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 68, Parte II, Serie A, dell'anno 1987; che dal matrimonio sono nati i figli a IA AL (TO) l'01/01/1988, Persona_1
a IA AL (TO) il 24/08/1989, a IA AL (TO) Persona_2 Persona_3
il 07/03/1996 e , a Torino, il 27/06/2002; Persona_4
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 30/09/2015 davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo e che la separazione era stata omologata con decreto del 15/10/2015, pubblicato il 04/11/2015;
che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 16/05/2025. Allo scadere di detto termine, il Giudice assegnava nuovo termine perentorio alle parti sino al 20/06/2025 per il deposito di ulteriore documentazione relativa alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti stesse.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1) l'obbligo a carico del sig. concordato in sede di separazione di contribuire Parte_1
al mantenimento del figlio è venuto meno a far data dal luglio 2022, avendo il figlio reperito Per_4
una occupazione lavorativa remunerata ed essendo, pertanto, ormai economicamente autosufficiente;
2) le parti concordano che quanto dal signor dovuto a titolo di arretrati del Parte_1
contributo al mantenimento del figlio e/o per arretrati del contributo alle spese straordinarie Per_4
riferite al medesimo sia concordemente determinato in complessivi euro 5.000,00 e verrà corrisposto alla sig.ra con versamenti mensili di euro 150,00 ciascuno entro il giorno 20 di CP_1
ciascun mese e ciò a far data dal mese di maggio 2025 e sino al saldo;
3) le parti dichiarano, fatta eccezione e con l'esatto adempimento di quanto sopra, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico - patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
4) le spese del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario restano interamente compensate tra le parti, onde ognuno provvederà al pagamento delle competenze del proprio legale. Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 07/04/2025, chiedendo che si accogliesse il ricorso congiunto.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta, anche considerato che i figli nati dall'unione matrimoniale - e - sono ormai Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La pronuncia può pertanto essere emessa alle condizioni condivise.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
02/08/1987 in IA AL (TO) da: , nato a [...] il Parte_1
25/02/1966, e da , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei CP_1
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di IA AL (TO) al n. 68, Parte II, Serie
A, Anno 1987, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 20/06/2025, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA AL di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi