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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/10/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 26 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e, CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACCAVINO PIETRO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
ata a RAGUSA (RG) 28/01/1992 CF elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv MACCAVINO PIETRO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 e adivano Parte_1 CP_1 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa della loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili di del matrimonio concordatario contratto in data28/12/2019 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di RAGUSA al n. 2 anno 2020 parte II serie A
Con sentenza resa in data 20.2.2025 questo Tribunale omologava la separazione dei coniugi disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere alla domanda di divorzio.
All'udienza del 23.10.2025 , svoltasi ex art. 127 te rc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero,il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza decreto del
20.2.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 28/12/2019 annotato nel registro degli atti di matrimonio
[...] CP_1 del comune RAGUSA al n. 2 anno 2020 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 26 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e, CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MACCAVINO PIETRO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
ata a RAGUSA (RG) 28/01/1992 CF elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv MACCAVINO PIETRO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 23.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 e adivano Parte_1 CP_1 codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa della loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili di del matrimonio concordatario contratto in data28/12/2019 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di RAGUSA al n. 2 anno 2020 parte II serie A
Con sentenza resa in data 20.2.2025 questo Tribunale omologava la separazione dei coniugi disponendo la rimessione della causa sul ruolo al fine di procedere alla domanda di divorzio.
All'udienza del 23.10.2025 , svoltasi ex art. 127 te rc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero,il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza decreto del
20.2.2025
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 28/12/2019 annotato nel registro degli atti di matrimonio
[...] CP_1 del comune RAGUSA al n. 2 anno 2020 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo