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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2768/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Giuseppe Mazzotta che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. Matteo Tamburini che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: per il ricorrente: pronunciare la separazione con obbligo del di corrispondere un assegno di Pt_1 mantenimento di Euro 2000.00 alla per i mesi sette che separano la sentenza di separazione CP_1 dalla procedibilità del procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per la resistente: pronunciare la separazione con versamento della somma di € 2.000,00 a titolo di assegno di separazione mensile per ciascuno dei sette mesi che separeranno la sentenza di separazione dal momento in cui diverrà procedibile il divorzio;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.2.2025 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
l'8.8.2015 in Carmignano (PO) con e che in assenza di figli il rapporto CP_1 coniugale era entrato in crisi a causa del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi per sopravvenuta incompatibilità; tanto che la coniuge aveva già lasciato la casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione e, all'esito, di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento), con addebito alla moglie, senza condizioni accessorie.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi, pur senza CP_1 negare l'irreversibilità della crisi coniugale e la conflittualità esistente con il marito, dovuta anche alle relazioni extraconiugali intrattenute dallo stesso. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione, e la successiva pronuncia di divorzio, con addebito al marito, la previsione di un assegno separativo e, all'esito, di assegno divorzile in proprio favore di
€ 5.000,00 mensili.
A seguito della pronuncia di provvedimenti temporanei e urgenti che hanno previsto il versamento in favore della resistente di un assegno separativo di € 2.000,00 mensili e parti hanno definitivamente concordato le condizioni di separazione e di divorzio e, su richiesta delle parti, il Giudice ha assegnato un termine per il deposito delle rispettive conclusioni ai soli fini della separazione;
all'esito, viste le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 contenenti la precisazione delle conclusioni conformi delle parti come in epigrafe indicato, il Giudice ha posto la causa in decisione davanti al Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza pagina 2 di 4 tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti che attengono a diritti disponibili.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il Parte_1
10.1.1977, e nata a [...] il [...] (matrimonio contratto CP_1
l'8.8.2015 a Carmignano (PO) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Carmignano (PO) al n. 49, parte II, serie C, anno 2015);
pone a carico di la somma mensile di € 2.000,00 a titolo di assegno Parte_1 separativo, da versarsi alla coniuge entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per la durata di mesi sette;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Monica Tarchi pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2768/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Giuseppe Mazzotta che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. Matteo Tamburini che la rappresenta e difende, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione pagina 1 di 4 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: per il ricorrente: pronunciare la separazione con obbligo del di corrispondere un assegno di Pt_1 mantenimento di Euro 2000.00 alla per i mesi sette che separano la sentenza di separazione CP_1 dalla procedibilità del procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per la resistente: pronunciare la separazione con versamento della somma di € 2.000,00 a titolo di assegno di separazione mensile per ciascuno dei sette mesi che separeranno la sentenza di separazione dal momento in cui diverrà procedibile il divorzio;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.2.2025 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
l'8.8.2015 in Carmignano (PO) con e che in assenza di figli il rapporto CP_1 coniugale era entrato in crisi a causa del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi per sopravvenuta incompatibilità; tanto che la coniuge aveva già lasciato la casa coniugale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione e, all'esito, di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento), con addebito alla moglie, senza condizioni accessorie.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi, pur senza CP_1 negare l'irreversibilità della crisi coniugale e la conflittualità esistente con il marito, dovuta anche alle relazioni extraconiugali intrattenute dallo stesso. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione, e la successiva pronuncia di divorzio, con addebito al marito, la previsione di un assegno separativo e, all'esito, di assegno divorzile in proprio favore di
€ 5.000,00 mensili.
A seguito della pronuncia di provvedimenti temporanei e urgenti che hanno previsto il versamento in favore della resistente di un assegno separativo di € 2.000,00 mensili e parti hanno definitivamente concordato le condizioni di separazione e di divorzio e, su richiesta delle parti, il Giudice ha assegnato un termine per il deposito delle rispettive conclusioni ai soli fini della separazione;
all'esito, viste le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 contenenti la precisazione delle conclusioni conformi delle parti come in epigrafe indicato, il Giudice ha posto la causa in decisione davanti al Collegio.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza pagina 2 di 4 tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti che attengono a diritti disponibili.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo in attesa della procedibilità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi, nato a [...] il Parte_1
10.1.1977, e nata a [...] il [...] (matrimonio contratto CP_1
l'8.8.2015 a Carmignano (PO) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Carmignano (PO) al n. 49, parte II, serie C, anno 2015);
pone a carico di la somma mensile di € 2.000,00 a titolo di assegno Parte_1 separativo, da versarsi alla coniuge entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per la durata di mesi sette;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Monica Tarchi pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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