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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/09/2024, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gino Bloise, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1701 R.G.A.C. dell'anno 2018, promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Nicola Carratelli e Giuseppe Carratelli, presso il cui studio, in Cosenza, via Sabotino n 55, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona di , erede di Controparte_1 Controparte_2 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pezzo, presso il cui studio, in Corigliano-Rossano (CS), via San Francesco d'Assisi, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 251/2018 R.D.I. (n. 422/2018 R.G.A.C.) emesso il 10.02.2018 – corrispettivo appalto privato;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21 maggio 2024 (entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti): per l'opponente: “voglia l'on.le Tribunale di Cosenza, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e richiesta, accogliere l'opposizione, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 251/2018, dichiarando che la concludente nulla deve alla Controparte_1
con condanna, altresì, dell'opposta alla restituzione della somma ingiunta, nelle
[...] more versata, e con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per l'opposta: “piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) respingere la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 251/2018 emesso dal G.U. dott. Andrea Palma, il 10.02.2018 (proc. n. 422/2018); 2) condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese, diritti ed onorari di causa distratte in favore del sottoscritto avvocato;
3) dare ogni altro utile provvedimento”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore della ditta individuale Controparte_1 per complessivi € 9.900,00, oltre accessori e spese, importo fatturato ed insoluto
[...] del corrispettivo della realizzazione di opere di urbanizzazione (marciapiedi e griglie), assumendo che la ditta appaltatrice aveva in realtà prestato la manodopera per l'edificazione di un fabbricato in c.da Petrara di Rose (CS), emettendo fatture, tutte regolarmente pagate;
deduceva nondimeno che l'impresa del non era stata in grado di prestare la CP_1 manodopera per la lavorazione del ferro dell'armatura in cemento, perciò eseguita dalla cui pagato il corrispettivo di € 9.394,49, evenienza per la quale si era Controparte_3 pattuita la realizzazione gratuita delle opere di urbanizzazione, di conseguenza indebitamente fatturata ed azionata in monitorio;
instava quindi per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, la ditta respingeva la tesi dell'opponente, CP_1 assumendo che tutti i lavori appaltati erano stati da lei regolarmente realizzati, fatturati e pagati, senza contestazione alcuna, e ad eccezione della sola fattura azionata in monitorio, per i cui lavori non era mai stato stipulato l'accordo di compensazione dedotto dalla committente;
concludeva quindi per la conferma del decreto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, vinte le spese di lite. Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale;
il fascicolo è transitato all'odierno giudice in seguito a provvedimento presidenziale di riequilibrio dei ruoli, e, all'udienza del 21 maggio 2024, sulle ristrascritte conclusioni delle parti, introitato a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve di conseguenza essere respinta. Va preliminarmente richiamata, in via metodologica, la regola generale, a mente della quale, “il creditore che agisce … per l'adempimento di una obbligazione contrattuale, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo od impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altra circostanza idonea” (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi). Nel caso di specie, per come invero pacifico tra le parti, il titolo negoziale (contratto di appalto del 04.04.2016) prevedeva altri e diversi lavori rispetto a quelli portati dalla fattura azionata in monitorio dall'opposta CP_4
Nondimeno, la realizzazione, da parte dell'opposta, delle opere di urbanizzazione dell'edificio, ossia dei marciapiedi e delle griglie, non è stata contestata, ed anzi espressamente riconosciuta, anche nel quantum debeatur, dalla società opponente, che si è limitata ad eccepire l'esistenza di un accordo di compensazione, precedente alla realizzazione di quelle opere, eseguite anzi appositamente per restituire alla committente gli esborsi effettuati in favore della che aveva prestato la manodopera in luogo Controparte_3
2 dell' per la lavorazione del ferro nei pilastri di cemento armato, pur fatturata, CP_1
e pagata, alla appaltatrice. Può quindi dirsi asseverato il fatto costitutivo del credito, rimanendo la debitrice opponente onerata della prova di quello estintivo. A tal riguardo, deve rilevarsi come la abbia prospettato, nella Parte_1 citazione introduttiva del giudizio, l'esistenza di un accordo di compensazione, ossia di una compensazione su base volontaria e non legale, salvo poi, in comparsa conclusionale, propugnare comunque l'estinzione del credito azionato in monitorio in ragione del pagamento delle fatture così configurando una compensazione legale, Controparte_3 ovvero invocando quella giudiziale. Trattasi di inammissibile – siccome ampiamente tardiva – mutatio libelli, non consentita prima ancora sotto il profilo sostanziale, che processuale. Ed invero, la differenza tra compensazione volontaria, da una parte, e legale o giudiziale, dall'altra, è ampiamente nota: la prima, siccome fondata sull'accordo delle parti, integra null'altro che un contratto di natura estintiva, che, in quanto tale, può essere concluso qualora non ricorrano i requisiti per darsi luogo a compensazione legale o giudiziale, a mente dell'art. 1252 c.c. La ratio è ovvia, nel senso che la compensazione volontaria assume necessario carattere residuale, consentendo alle parti di accedere all'istituto quando non sussistono i presupposti per operare una compensazione legale o giudiziale. Nello specifico, la compensazione legale si verifica tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, e che sono ugualmente liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 1243 c.c. Quindi, tra i presupposti necessari, oltre alla omogeneità ed alla esigibilità, figura la liquidità, che ricorre non solo allorquando il credito è certo, ma anche non contestato (Cass. n. 13208/2010), evenienza che prima facie non ricorre nella fattispecie alla odierna attenzione, in cui la ditta opposta ha sempre recisamente avversato la pretesa creditoria che l'opponente vorrebbe portare in compensazione. Ed infatti, secondo la giurisprudenza, “un credito contestato non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in giudizio, richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti” (Cass. n. 23716/2013). Nondimeno, la stessa giurisprudenza (Cass. nn. 2037/1976, 1536/1985, 260/2006, 16120/2009, 22324/2014) ritiene che l'operatività della compensazione legale non sia automatica, ma necessiti di una espressa manifestazione di volontà della parte interessata, evenienza che, secondo il chiaro disposto di cui al primo comma, parte seconda, dell'art. 1242 c.c., la rende non rilevabile d'ufficio, così confinandola alle eccezioni di parte da proporre, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., ovvero, considerata l'inversione formale delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto introduttivo dello stesso, che per molti versi è equiparato, dalla giurisprudenza, alla comparsa di costituzione e risposta. Tal ultimo rilievo rafforza quindi la valutazione di tardività della diversa – rispetto a quella volontaria inequivocamente eccepita dalla opponente nella citazione introduttiva del
3 giudizio – compensazione invocata, in conclusionale, dalla difesa della Parte_1
[...]
I medesimi rilievi valgono anche laddove quella (tardivamente) invocata sia una compensazione giudiziale, che non richiede il requisito della liquidità, bastando quello della facile e pronta liquidazione, ma che comunque rimane anch'essa soggetta all'onere di tempestiva domanda, siccome non rilevabile d'ufficio, secondo univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1196/1964, 2705/1981, 3823/1995, 22324/2014). Anche in questo caso, quindi, l'eccezione dell'opponente doveva essere proposta, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del giudizio. Ed a nulla vale a richiamare l'indirizzo giurisprudenziale che precisa come compensazione legale e giudiziale non richiedano particolari formule sacramentali, per poter essere utilmente dedotte in giudizio. Nel caso di specie, come accennato, il tenore letterale dell'opposizione non lascia adito a dubbio alcuno sulla natura volontaria della compensazione eccepita;
a pag. 2 del libello introduttivo, non modificato in sede di prima memoria 183, comma 6, c.p.c., neppure depositata, è dato infatti leggere testualmente: “poiché, si ripete, tale prestazione (quella fatturata ed azionata in monitorio, ndr), contrattualmente spettante alla ditta appaltatrice, era stata eseguita da altra ditta, a spese della committente, tra le parti si convenne che, per estinguere il corrispondente debito della prima verso la seconda, la Controparte_1 avrebbe gratuitamente eseguito i lavori di realizzazione del marciapiede, per un valore corrispondente all'esborso sopportato dalla per la menzionata Parte_1 lavorazione del ferro;
il tutto (l'accordo di compensazione, ndr) alla presenza dei signori
e ”. Parte_2 Parte_3
La deduzione dell'opponente riecheggia perfettamente la citata giurisprudenza sulla possibilità di compensazione di crediti non ancora esistenti, purché siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti (Cass. n. 23716/2013 cit.). Ergo, avendo eccepito la sola compensazione volontaria, di essa, l'opponente, siccome fatto estintivo del credito azionato in monitorio, non contestato nell'an e nel quantum, doveva dare esaustiva dimostrazione, ovvero prova della conclusione di un contratto di compensazione, che nondimeno non può dirsi raggiunta con l'escussione dei testi. Ed infatti, nell'ordine:
geometra della all'epoca dei fatti, ha dichiarato Parte_2 Controparte_3 laconicamente di non saper nulla dei fatti di causa;
, cognato del legale rappresentante della opponente, ha recisamente Persona_1 affermato di non saper nulla della compensazione, pur confermando l'esecuzione della manodopera del ferro da parte della Controparte_3
, legale rappresentante della ha anch'esso negato di Testimone_1 Controparte_3 saper alcunché sull'accordo di compensazione, pur riferendo di essersi occupato della manodopera del ferro e di aver ricevuto dalla il relativo pagamento;
Parte_1
, che, nella prospettazione attorea doveva, insieme a Parte_3 Pt_2
essere presente alla stipula dell'accordo di compensazione, ha invece altrettanto
[...] laconicamente affermato di non saper nulla dello stesso.
4 Con ogni probabilità, sono state proprie le deludenti risultanze della prova testimoniale a determinare la (tardiva) richiesta di compensazione legale o giudiziale, in comparsa conclusionale, dell'opponente. Il difetto di prova del fatto estintivo (accordo di compensazione volontaria) rende quindi infondata l'opposizione, determinandone la prefata reiezione, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 251/2018 R.D.I. (n. 422/2018 R.G.A.C.) emesso il 10.02.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore della ditta opposta, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen. CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Pezzo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 18 settembre 2024
Il Giudice
dott. Gino Bloise
5
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gino Bloise, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1701 R.G.A.C. dell'anno 2018, promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Nicola Carratelli e Giuseppe Carratelli, presso il cui studio, in Cosenza, via Sabotino n 55, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona di , erede di Controparte_1 Controparte_2 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pezzo, presso il cui studio, in Corigliano-Rossano (CS), via San Francesco d'Assisi, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 251/2018 R.D.I. (n. 422/2018 R.G.A.C.) emesso il 10.02.2018 – corrispettivo appalto privato;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21 maggio 2024 (entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti): per l'opponente: “voglia l'on.le Tribunale di Cosenza, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e richiesta, accogliere l'opposizione, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 251/2018, dichiarando che la concludente nulla deve alla Controparte_1
con condanna, altresì, dell'opposta alla restituzione della somma ingiunta, nelle
[...] more versata, e con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per l'opposta: “piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) respingere la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 251/2018 emesso dal G.U. dott. Andrea Palma, il 10.02.2018 (proc. n. 422/2018); 2) condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese, diritti ed onorari di causa distratte in favore del sottoscritto avvocato;
3) dare ogni altro utile provvedimento”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore della ditta individuale Controparte_1 per complessivi € 9.900,00, oltre accessori e spese, importo fatturato ed insoluto
[...] del corrispettivo della realizzazione di opere di urbanizzazione (marciapiedi e griglie), assumendo che la ditta appaltatrice aveva in realtà prestato la manodopera per l'edificazione di un fabbricato in c.da Petrara di Rose (CS), emettendo fatture, tutte regolarmente pagate;
deduceva nondimeno che l'impresa del non era stata in grado di prestare la CP_1 manodopera per la lavorazione del ferro dell'armatura in cemento, perciò eseguita dalla cui pagato il corrispettivo di € 9.394,49, evenienza per la quale si era Controparte_3 pattuita la realizzazione gratuita delle opere di urbanizzazione, di conseguenza indebitamente fatturata ed azionata in monitorio;
instava quindi per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, la ditta respingeva la tesi dell'opponente, CP_1 assumendo che tutti i lavori appaltati erano stati da lei regolarmente realizzati, fatturati e pagati, senza contestazione alcuna, e ad eccezione della sola fattura azionata in monitorio, per i cui lavori non era mai stato stipulato l'accordo di compensazione dedotto dalla committente;
concludeva quindi per la conferma del decreto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, vinte le spese di lite. Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale;
il fascicolo è transitato all'odierno giudice in seguito a provvedimento presidenziale di riequilibrio dei ruoli, e, all'udienza del 21 maggio 2024, sulle ristrascritte conclusioni delle parti, introitato a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve di conseguenza essere respinta. Va preliminarmente richiamata, in via metodologica, la regola generale, a mente della quale, “il creditore che agisce … per l'adempimento di una obbligazione contrattuale, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo od impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altra circostanza idonea” (Cass. SSUU n. 13533/2001 e successive conformi). Nel caso di specie, per come invero pacifico tra le parti, il titolo negoziale (contratto di appalto del 04.04.2016) prevedeva altri e diversi lavori rispetto a quelli portati dalla fattura azionata in monitorio dall'opposta CP_4
Nondimeno, la realizzazione, da parte dell'opposta, delle opere di urbanizzazione dell'edificio, ossia dei marciapiedi e delle griglie, non è stata contestata, ed anzi espressamente riconosciuta, anche nel quantum debeatur, dalla società opponente, che si è limitata ad eccepire l'esistenza di un accordo di compensazione, precedente alla realizzazione di quelle opere, eseguite anzi appositamente per restituire alla committente gli esborsi effettuati in favore della che aveva prestato la manodopera in luogo Controparte_3
2 dell' per la lavorazione del ferro nei pilastri di cemento armato, pur fatturata, CP_1
e pagata, alla appaltatrice. Può quindi dirsi asseverato il fatto costitutivo del credito, rimanendo la debitrice opponente onerata della prova di quello estintivo. A tal riguardo, deve rilevarsi come la abbia prospettato, nella Parte_1 citazione introduttiva del giudizio, l'esistenza di un accordo di compensazione, ossia di una compensazione su base volontaria e non legale, salvo poi, in comparsa conclusionale, propugnare comunque l'estinzione del credito azionato in monitorio in ragione del pagamento delle fatture così configurando una compensazione legale, Controparte_3 ovvero invocando quella giudiziale. Trattasi di inammissibile – siccome ampiamente tardiva – mutatio libelli, non consentita prima ancora sotto il profilo sostanziale, che processuale. Ed invero, la differenza tra compensazione volontaria, da una parte, e legale o giudiziale, dall'altra, è ampiamente nota: la prima, siccome fondata sull'accordo delle parti, integra null'altro che un contratto di natura estintiva, che, in quanto tale, può essere concluso qualora non ricorrano i requisiti per darsi luogo a compensazione legale o giudiziale, a mente dell'art. 1252 c.c. La ratio è ovvia, nel senso che la compensazione volontaria assume necessario carattere residuale, consentendo alle parti di accedere all'istituto quando non sussistono i presupposti per operare una compensazione legale o giudiziale. Nello specifico, la compensazione legale si verifica tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, e che sono ugualmente liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 1243 c.c. Quindi, tra i presupposti necessari, oltre alla omogeneità ed alla esigibilità, figura la liquidità, che ricorre non solo allorquando il credito è certo, ma anche non contestato (Cass. n. 13208/2010), evenienza che prima facie non ricorre nella fattispecie alla odierna attenzione, in cui la ditta opposta ha sempre recisamente avversato la pretesa creditoria che l'opponente vorrebbe portare in compensazione. Ed infatti, secondo la giurisprudenza, “un credito contestato non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in giudizio, richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti” (Cass. n. 23716/2013). Nondimeno, la stessa giurisprudenza (Cass. nn. 2037/1976, 1536/1985, 260/2006, 16120/2009, 22324/2014) ritiene che l'operatività della compensazione legale non sia automatica, ma necessiti di una espressa manifestazione di volontà della parte interessata, evenienza che, secondo il chiaro disposto di cui al primo comma, parte seconda, dell'art. 1242 c.c., la rende non rilevabile d'ufficio, così confinandola alle eccezioni di parte da proporre, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., ovvero, considerata l'inversione formale delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto introduttivo dello stesso, che per molti versi è equiparato, dalla giurisprudenza, alla comparsa di costituzione e risposta. Tal ultimo rilievo rafforza quindi la valutazione di tardività della diversa – rispetto a quella volontaria inequivocamente eccepita dalla opponente nella citazione introduttiva del
3 giudizio – compensazione invocata, in conclusionale, dalla difesa della Parte_1
[...]
I medesimi rilievi valgono anche laddove quella (tardivamente) invocata sia una compensazione giudiziale, che non richiede il requisito della liquidità, bastando quello della facile e pronta liquidazione, ma che comunque rimane anch'essa soggetta all'onere di tempestiva domanda, siccome non rilevabile d'ufficio, secondo univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1196/1964, 2705/1981, 3823/1995, 22324/2014). Anche in questo caso, quindi, l'eccezione dell'opponente doveva essere proposta, a pena di decadenza, nell'atto introduttivo del giudizio. Ed a nulla vale a richiamare l'indirizzo giurisprudenziale che precisa come compensazione legale e giudiziale non richiedano particolari formule sacramentali, per poter essere utilmente dedotte in giudizio. Nel caso di specie, come accennato, il tenore letterale dell'opposizione non lascia adito a dubbio alcuno sulla natura volontaria della compensazione eccepita;
a pag. 2 del libello introduttivo, non modificato in sede di prima memoria 183, comma 6, c.p.c., neppure depositata, è dato infatti leggere testualmente: “poiché, si ripete, tale prestazione (quella fatturata ed azionata in monitorio, ndr), contrattualmente spettante alla ditta appaltatrice, era stata eseguita da altra ditta, a spese della committente, tra le parti si convenne che, per estinguere il corrispondente debito della prima verso la seconda, la Controparte_1 avrebbe gratuitamente eseguito i lavori di realizzazione del marciapiede, per un valore corrispondente all'esborso sopportato dalla per la menzionata Parte_1 lavorazione del ferro;
il tutto (l'accordo di compensazione, ndr) alla presenza dei signori
e ”. Parte_2 Parte_3
La deduzione dell'opponente riecheggia perfettamente la citata giurisprudenza sulla possibilità di compensazione di crediti non ancora esistenti, purché siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti (Cass. n. 23716/2013 cit.). Ergo, avendo eccepito la sola compensazione volontaria, di essa, l'opponente, siccome fatto estintivo del credito azionato in monitorio, non contestato nell'an e nel quantum, doveva dare esaustiva dimostrazione, ovvero prova della conclusione di un contratto di compensazione, che nondimeno non può dirsi raggiunta con l'escussione dei testi. Ed infatti, nell'ordine:
geometra della all'epoca dei fatti, ha dichiarato Parte_2 Controparte_3 laconicamente di non saper nulla dei fatti di causa;
, cognato del legale rappresentante della opponente, ha recisamente Persona_1 affermato di non saper nulla della compensazione, pur confermando l'esecuzione della manodopera del ferro da parte della Controparte_3
, legale rappresentante della ha anch'esso negato di Testimone_1 Controparte_3 saper alcunché sull'accordo di compensazione, pur riferendo di essersi occupato della manodopera del ferro e di aver ricevuto dalla il relativo pagamento;
Parte_1
, che, nella prospettazione attorea doveva, insieme a Parte_3 Pt_2
essere presente alla stipula dell'accordo di compensazione, ha invece altrettanto
[...] laconicamente affermato di non saper nulla dello stesso.
4 Con ogni probabilità, sono state proprie le deludenti risultanze della prova testimoniale a determinare la (tardiva) richiesta di compensazione legale o giudiziale, in comparsa conclusionale, dell'opponente. Il difetto di prova del fatto estintivo (accordo di compensazione volontaria) rende quindi infondata l'opposizione, determinandone la prefata reiezione, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 251/2018 R.D.I. (n. 422/2018 R.G.A.C.) emesso il 10.02.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore della ditta opposta, delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen. CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Pezzo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 18 settembre 2024
Il Giudice
dott. Gino Bloise
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