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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3894/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
nato a San Pietro in [...] il [...] e residente in Parte_1
Lequile (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giovanni
Putignano,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Marcello Raho e Riccardo Salvo,
Resistente
Oggetto: Revoca condanna alle spese del Giudice dell'Esecuzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 1/4/2020, il ricorrente di cui in epigrafe espone che con sentenza n. 2369/18 emessa nel giudizio n. 3829/17 R.G. il Tribunale di
Lecce, Sez. Lavoro, oltre a disporre il ripristino della sua pensione d'inabilità civile dal Dicembre 2016, ha annullato l'indebito di € 6.707,28 comunicato da con missiva del 21/2/2017 e relativo ai ratei di pensione d'inabilità civile CP_1 versati dal Gennaio 2015 al Novembre 2016 e ha condannato a restituire le CP_1 somme eventualmente trattenute a titolo di recupero dell'indebito, rappresenta che l' a suo tempo aveva già recuperato la somma di € 6.205,72, CP_2 trattenendola in un'unica soluzione sugli arretrati corrisposti a titolo di assegno cat. IOART liquidato con provvedimento del 8/6/2017, che, ciò nonostante,
l' con missiva del 30/7/2018 ha comunicato di aver emesso ordine di CP_2 restituzione per la sola somma di € 3.639,68 (precisamente di € 3.646,63, comprensiva di interessi) e che il ricorrente con atto di precetto del 3/12/2018 ha intimato ad la restituzione della somma residua pari ad € 2.566,04 e CP_1 ha promosso pignoramento presso terzi.
Parte ricorrente espone, altresì, che ha proposto opposizione avverso l'atto CP_1 di precetto, instaurando la procedura esecutiva n. 1813/2019 R.G. nella quale ha sostenuto che la somma complessivamente recuperata dall'ente non era pari ad € 6.205,72, bensì ad € 3.639,68 e che la somma residua di € 2.566,04 era stata indicata quale trattenuta nel prospetto di liquidazione della pensione
IOART soltanto in quanto corrispondente ai relativi ratei di assegno IOART erogati dopo la revoca dell'assegno, ma non era mai stata effettivamente trattenuta, che il ricorrente, preso atto del chiarimento, ha rinunciato all'azione esecutiva contro e che il Giudice dell'Esecuzione, invece di dichiarare la CP_1 cessazione della materia del contendere, ha accolto l'istanza di sospensione avanzata dall' opponente e ha condannato l'opposto alla rifusione delle CP_2 spese della fase esecutiva liquidate in € 1.245,00.
Parte ricorrente lamenta l'erroneità della decisione del Giudice della Esecuzione laddove ha posto le spese a carico dell'opposta, senza tenere in debito conto la scarsa chiarezza del prospetto di liquidazione degli arretrati dell'assegno cat.
IOART, spiegato da soltanto nella procedura esecutiva, e, quindi, senza CP_1 considerare l'assenza di profili di colpa da parte del pensionato nel promuovere l'esecuzione.
Tanto esposto e dedotto, parte ricorrente chiede testualmente:
“”””””””””””””””””””””””””””””””
“revocare l'ordinanza di sospensione del 20-2-2020 disposta dal G.E. nella proc. es. n. 1813/19, dichiarando cessata la materia del contendere per rinuncia del procedente alla procedura esecutiva;
preso atto dell'assenza di colpa del procedente nell'aver promosso l'esecuzione, revocare il capo di condanna alla rifusione delle spese della fase, disponendo la compensazione integrale delle stesse”.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rilevando la temerarietà della lite, nonché opponendosi oppone alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere per la seguente motivazione: “posto che alcun provvedimento dell'Amministrazione è successivamente intervenuto a comporre una situazione di lesione degli interessi dell'assicurato, anzi, la restituzione integrale di quanto precedentemente trattenuto è avvenuta tempestivamente prima ancora della promozione dell'azione esecutiva. Semmai, dovrà essere dichiarata la carenza di interesse in concreto alla proposizione dell'esecuzione sin dal principio”.
2 Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre rilevare che la Corte di Cassazione con Sentenza
n. 4748 del 15/02/2023 ha affermato che: “La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora
l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.”
Alla stregua della pronuncia giurisprudenziale testè ricbiamata, si deve ritenere la ammissibilità del presente ricorso.
Invero, si deve osservare che nel provvedimento di liquidazione della pensione
IOART dell'8/6/2017, allegato al ricorso, sotto la voce “arretrati da corrispondere” è riportato un prospetto che indica un importo complessivo di ratei arretrati pari ad € 7.292,97 e in basso, sotto la voce “Somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione”, sono indicati gli importi di €
2.566,04 per “recupero quote di pensione” e di € 3.639,68 per “recupero indebito numero 00013276966” per complessivi € 6.205,72
Si deve inoltre rilevare che nella sentenza n.2369/2018 allegata al ricorso e alla memoria di costituzione di si legge che con atto del 21/2/2017 l' CP_1 CP_2 aveva comunicato al ricorrente la indebita percezione di € 6.707,28 sulla pensione di invalidità civile e che l'ente aveva proceduto a recuperare la somma con trattenute del 20% sulla pensione a partire dal Maggio 2017.
Ne consegue che appare plausibile che il ricorrente, dopo aver ricevuto a
Febbraio 2017 una comunicazione di indebito di € 6.707,28 per indebita percezione di pensione di inabilità, allorquando ha letto il successivo provvedimento dell'8/6/2017 di liquidazione della pensione IOART, allegato al ricorso e nel quale sui ratei arretrati veniva trattenuta la somma complessiva di
€ 6.205,72, possa aver ritenuto che la trattenuta fosse tutta da imputare a recupero dell'indebito comunicatogli appena quattro mesi prima.
Ed invero, soltanto nel ricorso in opposizione alla esecuzione, allegato al presente ricorso, ha spiegato di aver trattenuto per recupero dell'indebito la CP_1 somma di € 3.639,68 e di aver indicato nel prospetto di liquidazione dell'assegno
3 IOART la somma di € 2.556,04 come trattenuta all'unico scopo di eliminare dal conteggio del dovuto i ratei di assegno già pagati.
Va a questo punto osservato che il Giudice della Esecuzione nel provvedimento del 20/2/2020, allegato al presente ricorso, scrive: “rilevato che all'odierna udienza il creditore procedente ha dichiarato di “non aver più interesse alla procedura” poiché ha preso atto che dalle difese svolte dall' si è chiarita CP_1
l'origine della trattenuta;
rilevato, pertanto, che l'opposizione dell' appare CP_1 fondata
P.Q.M.
accoglie l'istanza di sospensione…. le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e, pertanto, condanna
l'opposto al pagamento in favore dell'opposto, delle competenze che liquida in €
1.245,00, oltre spese generali, iva e cap se dovuti.”
Si deve, tuttavia, rilevare che il ricorrente, prima di procedere alla esecuzione, era in possesso di tutta la documentazione (ad esempio cedolini, estratto del proprio conto su cui veniva versata la prestazione) necessaria per poter verificare l'importo che aveva effettivamente trattenuto. CP_1
Pertanto, si deve ritenere che fosse onere del ricorrente procedere a tale verifica prima di formulare l'atto di precetto e avviare la procedura esecutiva e che, pertanto, il Giudice dell'esecuzione abbia correttamente accolto l'opposizione di e posto a carico dell'opposto le spese della fase cautelare, sicchè il ricorso CP_1 va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, CP_1 liquidate in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Lecce, 7 Novembre 2025 – 5 Dicembre 2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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