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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1148/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PLACENTINO GIUSEPPE e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO NENNI 21 SAN GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore avv. PLACENTINO GIUSEPPE
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
RN ND ID e elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COSSA, 2 20122
MILANO presso lo studio dell'avv. RN ND ID
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:- in via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale avanzata dalla società causa dell'assenza della negoziazione assistita;
Pt_2 Parte_3
- nel merito, revocare e mettere nel nulla il d.i. opposto per i motivi esposti in epigrafe;
- dichiarare parzialmente inesigibile e/o insussistente il credito azionato, in ispecial modo il credito presunto di euro 10.770,46, riportato come “ricalcoli” nella fattura dell'8-5-2023, così come azionato e richiesto con il d.i. opposto;
pagina 1 di 4 - condannare la società opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in via equitativa per aver azionato il procedimento monitorio in mala fede e colpa grave;
- condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
CONVENUTA: Nel merito, in via principale: rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettate, dichiarate improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le ragioni esposte, accertare che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è creditrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dell'importo di euro 17.076,72 oltre interessi moratori ex art. 5 D. lgs n. 231/02, e, per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo Controparte_1 di Euro 17.076,72 oltre interessi moratori ex art. 5 D. lgs n. 231/02, oppure della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
9.5.2024 la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.214/2024 in forza del quale era stata condannata a corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 17.076,72, oltre ad interessi e spese, quale corrispettivo per le forniture di energia elettrica
Ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della domanda attorea a causa dell'assenza della negoziazione assistita.
Ha affermato che controparte nella fattura del 18.5.2023 aveva modificato unilateralmente le tariffe, operando un illegittimo ricalcolo dal 14.6.2022 al 31.1.2023 e chiedendo una somma aggiuntiva di ben
€ 10.770,46.
Ha affermato che la stessa convenuta opposta, nella fattura del 17.7.2023 aveva dato atto che, a tale data, tutte le fatture risultavano pagate.
Ha, inoltre, contestato che le fatture costituissero una prova idonea del credito, in quanto di formazione unilaterale.
Con comparsa dd. 24.9.2024 si è costituita la asserendo che il rapporto Controparte_1 contrattuale tra e era sorto a seguito di una richiesta di voltura Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 4 da alla e che il contratto sottoscritto il 01.06.2022, Parte_4 Parte_1 avente decorrenza dal 08/06/2022, aveva avuto ad oggetto la fornitura di Energia Elettrica presso il punto di prelievo: POD: IT001E04521379.
Ha precisato che l'offerta commerciale riconosciuta in fattura prevedeva l'applicazione di un corrispettivo energia variabile mensilmente sulla base del PUN (Prezzo Unico Nazionale).
Ha asserito che non vi era stata alcuna modifica unilaterale delle condizioni economiche, ma che la fattura n. 42301657612 di € 13.188,42 oggetto di contestazione, conteneva la contabilizzazione dei consumi relativi al periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023, nonché il ricalcolo dei consumi/potenza relativo al periodo dal 14/06/2022 al 28/02/2023.
Ha precisato, invero, che tale ricalcolo era stato effettuato sulla base delle letture effettive dei consumi, mentre, in precedenza, la fatturazione era avvenuta sulla base di stime periodiche.
Ha asserito che la procedura di mediazione doveva essere esperita solo dopo la decisione sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Ha affermato che dalle bollette risultavano i consumi ed i quantitativi di energia erogati e che tali bollette non erano mai state contestate.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta e che controparte fosse condannata ex art. 96 cpc.
***
L'eccezione di improcedibilità è infondata;
invero, dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, è stato concesso termine per l'esperimento della procedura di mediazione (che ha avuto esito negativo).
L'istruttoria testimoniale svolta ha confermato che i consumi di effettivi energia elettrica riferibili al punto di prelievo oggetto di causa ( POD: IT001E04521379) sono quelli indicati e fatturati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo.
In particolare, non si è trattato – come dedotto dall'attrice – di una unilaterale variazione dei prezzi applicati, bensì di un ricalcolo effettuato sulla base delle letture effettive dei consumi - mentre, in precedenza, la fatturazione avveniva sulla base di stime periodiche€ 9 : “5): “sì è vero, Persona_1 visti di report di cui al doc. 6 e le fatture azionate doc. 2 monitorio”; 6): “sì è vero, confermo che
l'energia elettrica è stata somministrata come da doc. 04” posso confermare la circostanza in quanto
l'ho verificata nei nostri sistemi”; 7): “sì è vero, le fatture di cui al doc. 5 sono quelle emesse in un primo tempo sulla base di consumi stimati, come risulta a pag. 5 delle stesse;
la prima fattura di cui al doc. 2 monitorio è la fattura di conguaglio emessa sui consumi effettivi rilevati al netto delle fatture sui consumi stimati (fatture di acconto)”; 8): “Sì è vero, confermo i docc. 4 e 7””; ). Parte_5
pagina 3 di 4 Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 – 50 % (in considerazione della semplicità della vertenza e dell'emissione di una sentenza ex art. 281 sexies cpc) = € 2.538,50, oltre, iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.214/24 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva;
2. Condanna la a rimborsare alla le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 2.538,50 per compensi, oltre, iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 11/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1148/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PLACENTINO GIUSEPPE e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO NENNI 21 SAN GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore avv. PLACENTINO GIUSEPPE
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2
RN ND ID e elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COSSA, 2 20122
MILANO presso lo studio dell'avv. RN ND ID
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:- in via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale avanzata dalla società causa dell'assenza della negoziazione assistita;
Pt_2 Parte_3
- nel merito, revocare e mettere nel nulla il d.i. opposto per i motivi esposti in epigrafe;
- dichiarare parzialmente inesigibile e/o insussistente il credito azionato, in ispecial modo il credito presunto di euro 10.770,46, riportato come “ricalcoli” nella fattura dell'8-5-2023, così come azionato e richiesto con il d.i. opposto;
pagina 1 di 4 - condannare la società opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in via equitativa per aver azionato il procedimento monitorio in mala fede e colpa grave;
- condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
CONVENUTA: Nel merito, in via principale: rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettate, dichiarate improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le ragioni esposte, accertare che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è creditrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dell'importo di euro 17.076,72 oltre interessi moratori ex art. 5 D. lgs n. 231/02, e, per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo Controparte_1 di Euro 17.076,72 oltre interessi moratori ex art. 5 D. lgs n. 231/02, oppure della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
9.5.2024 la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.214/2024 in forza del quale era stata condannata a corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 17.076,72, oltre ad interessi e spese, quale corrispettivo per le forniture di energia elettrica
Ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della domanda attorea a causa dell'assenza della negoziazione assistita.
Ha affermato che controparte nella fattura del 18.5.2023 aveva modificato unilateralmente le tariffe, operando un illegittimo ricalcolo dal 14.6.2022 al 31.1.2023 e chiedendo una somma aggiuntiva di ben
€ 10.770,46.
Ha affermato che la stessa convenuta opposta, nella fattura del 17.7.2023 aveva dato atto che, a tale data, tutte le fatture risultavano pagate.
Ha, inoltre, contestato che le fatture costituissero una prova idonea del credito, in quanto di formazione unilaterale.
Con comparsa dd. 24.9.2024 si è costituita la asserendo che il rapporto Controparte_1 contrattuale tra e era sorto a seguito di una richiesta di voltura Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 4 da alla e che il contratto sottoscritto il 01.06.2022, Parte_4 Parte_1 avente decorrenza dal 08/06/2022, aveva avuto ad oggetto la fornitura di Energia Elettrica presso il punto di prelievo: POD: IT001E04521379.
Ha precisato che l'offerta commerciale riconosciuta in fattura prevedeva l'applicazione di un corrispettivo energia variabile mensilmente sulla base del PUN (Prezzo Unico Nazionale).
Ha asserito che non vi era stata alcuna modifica unilaterale delle condizioni economiche, ma che la fattura n. 42301657612 di € 13.188,42 oggetto di contestazione, conteneva la contabilizzazione dei consumi relativi al periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023, nonché il ricalcolo dei consumi/potenza relativo al periodo dal 14/06/2022 al 28/02/2023.
Ha precisato, invero, che tale ricalcolo era stato effettuato sulla base delle letture effettive dei consumi, mentre, in precedenza, la fatturazione era avvenuta sulla base di stime periodiche.
Ha asserito che la procedura di mediazione doveva essere esperita solo dopo la decisione sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Ha affermato che dalle bollette risultavano i consumi ed i quantitativi di energia erogati e che tali bollette non erano mai state contestate.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta e che controparte fosse condannata ex art. 96 cpc.
***
L'eccezione di improcedibilità è infondata;
invero, dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, è stato concesso termine per l'esperimento della procedura di mediazione (che ha avuto esito negativo).
L'istruttoria testimoniale svolta ha confermato che i consumi di effettivi energia elettrica riferibili al punto di prelievo oggetto di causa ( POD: IT001E04521379) sono quelli indicati e fatturati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo.
In particolare, non si è trattato – come dedotto dall'attrice – di una unilaterale variazione dei prezzi applicati, bensì di un ricalcolo effettuato sulla base delle letture effettive dei consumi - mentre, in precedenza, la fatturazione avveniva sulla base di stime periodiche€ 9 : “5): “sì è vero, Persona_1 visti di report di cui al doc. 6 e le fatture azionate doc. 2 monitorio”; 6): “sì è vero, confermo che
l'energia elettrica è stata somministrata come da doc. 04” posso confermare la circostanza in quanto
l'ho verificata nei nostri sistemi”; 7): “sì è vero, le fatture di cui al doc. 5 sono quelle emesse in un primo tempo sulla base di consumi stimati, come risulta a pag. 5 delle stesse;
la prima fattura di cui al doc. 2 monitorio è la fattura di conguaglio emessa sui consumi effettivi rilevati al netto delle fatture sui consumi stimati (fatture di acconto)”; 8): “Sì è vero, confermo i docc. 4 e 7””; ). Parte_5
pagina 3 di 4 Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 – 50 % (in considerazione della semplicità della vertenza e dell'emissione di una sentenza ex art. 281 sexies cpc) = € 2.538,50, oltre, iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.214/24 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva;
2. Condanna la a rimborsare alla le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 2.538,50 per compensi, oltre, iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 11/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 4 di 4