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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6820/2025
TRA in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Mario Caliendo, con cui elett. Parte_1 ellino (CE), alla via Oberdan n. 3, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Vanvitelli n. 4/D, giusta procura CP_1 in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/09/2025, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 509/2025, emesso in data 23/07/2025 in favore di , con cui veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somm e legali, per l'omesso versamento alla resistente delle somme da destinarsi ai dipendenti per le ferie, nonché per la gratifica CP_1 natalizia. Eccepito il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e dedotto di aver già provveduto al versamento dell'importo di € 1.080,00, rientrante nelle somme ingiunte, nei confronti del dipendente , concludeva chiedendo all'adito Controparte_2
Tribunale di “1. In via preliminare , accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'opposta.
2. Nel merito , previa revoca del decreto ingiuntivo accertare e dichiarare per tutte le causali di cui sopra, che la somma di € 1.080,00 oggetto dell'ingiunzione risulta già corrisposta direttamente al dipendente dell'impresa opponente, Sig. CP_2
.
3. Nel merito , previa revoca del decreto ingiuntivo , accertare e dichiarare la compensazione tra
[...]
e già corrisposte dalla soc. al dipendente Sig. di € 1.080,00 e Parte_1 Controparte_2
1 quelle richieste dalla opposta ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c., anche quale compensazione giudiziale, al fine di evitare una duplicazione di adempimenti e un indebito arricchimento della Controparte_1
.
4. Rigettare se richiesta, la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo oggi op
[...]
e, con attribuzione. Si costituiva la Cassa opposta, eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica, e, dedotta nel merito l'infondatezza dell'opposizione, concludeva per il rigetto della stessa, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché condanna ex art. 96 c.p.c. Spese vinte, con distrazione. La causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminare ed assorbente è la valutazione in ordine alla fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, formulata da parte opposta, in quanto tardivamente proposta. Dalla documentazione versata in atti da parte opposta, si evince che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata in data 23/07/2025, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 10/09/2025, oltre il termine di 40 giorni dalla suddetta notifica. Va precisato che l'art. 650 c.p.c. prevede la possibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo anche oltre il termine indicato nel decreto stesso, e dunque tardiva, laddove la parte opponente provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso in esame, parte opponente nulla ha dedotto sul punto, muovendo censure di tipo formale (omessa previa mediazione) e sostanziale (avvenuto parziale pagamento delle somme ingiunte), che tuttavia possono essere oggetto di sindacato giudiziale solo una volta superato il vaglio della tempestività della proposizione del ricorso. Si osserva, inoltre, che non è condivisibile la difesa della parte opponente secondo cui alcun termine decadenziale sarebbe decorso, essendovi la sospensione feriale dei termini, in ragione della natura della controversia, rientrante nell'ambito di operatività di cui agli artt. 409- 442 c.p.c., per i quali non opera la sospensione feriale dei termini. Ed invero, “la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 20732 del 26/10/2004 – Rv. 577824- 01). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione è inammissibile, in quanto tardiva. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, ferme quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., invocata da parte opposta, non potendo ritenersi la palese e strumentale infondatezza, in ragione della natura interpretativa della questione posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 509/2025, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 4.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Santa Maria Capua Vetere, 18/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6820/2025
TRA in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Mario Caliendo, con cui elett. Parte_1 ellino (CE), alla via Oberdan n. 3, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Vanvitelli n. 4/D, giusta procura CP_1 in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/09/2025, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 509/2025, emesso in data 23/07/2025 in favore di , con cui veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somm e legali, per l'omesso versamento alla resistente delle somme da destinarsi ai dipendenti per le ferie, nonché per la gratifica CP_1 natalizia. Eccepito il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e dedotto di aver già provveduto al versamento dell'importo di € 1.080,00, rientrante nelle somme ingiunte, nei confronti del dipendente , concludeva chiedendo all'adito Controparte_2
Tribunale di “1. In via preliminare , accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte dell'opposta.
2. Nel merito , previa revoca del decreto ingiuntivo accertare e dichiarare per tutte le causali di cui sopra, che la somma di € 1.080,00 oggetto dell'ingiunzione risulta già corrisposta direttamente al dipendente dell'impresa opponente, Sig. CP_2
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3. Nel merito , previa revoca del decreto ingiuntivo , accertare e dichiarare la compensazione tra
[...]
e già corrisposte dalla soc. al dipendente Sig. di € 1.080,00 e Parte_1 Controparte_2
1 quelle richieste dalla opposta ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c., anche quale compensazione giudiziale, al fine di evitare una duplicazione di adempimenti e un indebito arricchimento della Controparte_1
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4. Rigettare se richiesta, la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo oggi op
[...]
e, con attribuzione. Si costituiva la Cassa opposta, eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica, e, dedotta nel merito l'infondatezza dell'opposizione, concludeva per il rigetto della stessa, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché condanna ex art. 96 c.p.c. Spese vinte, con distrazione. La causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminare ed assorbente è la valutazione in ordine alla fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, formulata da parte opposta, in quanto tardivamente proposta. Dalla documentazione versata in atti da parte opposta, si evince che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata in data 23/07/2025, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 10/09/2025, oltre il termine di 40 giorni dalla suddetta notifica. Va precisato che l'art. 650 c.p.c. prevede la possibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo anche oltre il termine indicato nel decreto stesso, e dunque tardiva, laddove la parte opponente provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso in esame, parte opponente nulla ha dedotto sul punto, muovendo censure di tipo formale (omessa previa mediazione) e sostanziale (avvenuto parziale pagamento delle somme ingiunte), che tuttavia possono essere oggetto di sindacato giudiziale solo una volta superato il vaglio della tempestività della proposizione del ricorso. Si osserva, inoltre, che non è condivisibile la difesa della parte opponente secondo cui alcun termine decadenziale sarebbe decorso, essendovi la sospensione feriale dei termini, in ragione della natura della controversia, rientrante nell'ambito di operatività di cui agli artt. 409- 442 c.p.c., per i quali non opera la sospensione feriale dei termini. Ed invero, “la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 20732 del 26/10/2004 – Rv. 577824- 01). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione è inammissibile, in quanto tardiva. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, ferme quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., invocata da parte opposta, non potendo ritenersi la palese e strumentale infondatezza, in ragione della natura interpretativa della questione posta a fondamento della decisione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 509/2025, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 4.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Santa Maria Capua Vetere, 18/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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