TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 1942/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MOTTA DI LIVENZA Parte_1 C.F._1 (TV), il 3/07/1985 con l'avv. FRANCESCA GINALDI
e
AN AR (c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), l' C.F._2 8/06/1980 con l'avv. DENIS DOMENIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 31/03/2025, i coniugi e Parte_1 AN AR hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 585/2025 (pubb. 15/05/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/07/2010 tra e Parte_1
AN AR, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PONTE DI PIAVE dell'anno 2010, al n. 11, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/07/2010 da
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 3/07/1985 Parte_1
e AN AR, nato/a a TREVISO (TV), il 8/06/1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONTE DI PIAVE (TV) dell'anno 2010 al n. 11, Parte II, Seria A, alle seguenti condizioni:
“1. ciascuna parte continuerà a provvedere al proprio mantenimento, godendo entrambi i ricorrenti di reddito da lavoro dipendente;
2. Il sig. NO ON continuerà a vivere nella casa di sua proprietà sita a
Negrisia di Ponte di PI (TV) in Via A. De Faveri n. 35, dando atto che la signora ha già asportato i propri effetti personali. Pt_1
3. l'affidamento di e viene condiviso dai genitori, con i quali i Per_1 Per_2 ragazzi hanno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione;
e manterranno la Per_1 Per_2 residenza anagrafica nella casa ex residenza coniugale;
4. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alla quotidianità, procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e Per_1
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_2 aspirazioni degli stessi, nel rispetto di sensibilità ed esigenze dei figli, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni;
5. i bambini dormiranno tutte le settimane dalla domenica sera al giovedì sera compreso con la mamma;
nei fine settimana i tenitori si alterneranno per il turno di responsabilità che inizierà il venerdì pomeriggio alla fine dell'orario scolastico per la mamma, e alle 20:00 (alla fine del turno di lavoro) per il papà e terminerà la domenica sera con, riaccompagnamento a casa della mamma quando il fine- settimana è di competenza paterna. Quando NO ha il turno lavorativo pomeridiano, egli avrà i bambini nel fine-settimana e durante la settimana potrà passare a salutare i figli alla fine del turno lavorativo;
quando invece ha il turno lavorativo mattutino, il papà starà con e tutti i pomeriggi, Per_1 Per_2 mentre il fine settimana sarà dai ragazzi trascorso con la mamma;
6. la famiglia passerà insieme il giorno di Natale ed i momenti particolarmente significativi per i ragazzi (Comunione, altri momenti sacramentali); il restante periodo natalizio verrà trascorso dai figli giusta metà con ciascun genitore: i ricorrenti concorderanno di anno in anno chi terrà i ragazzi nel primo periodo finita scuola e chi nell'altro, fino alla ripresa della scuola, nel principio dell'alternanza. Alla fine del periodo di vacanze natalizie, l'alternanza dei genitori nel fine-settimana verrà ripresa secondo lo schema necessitato dai turni di lavoro del sig. ON, come previsto al superiore punto 5);
7. il periodo pasquale verrà da e trascorso giusta metà con Per_1 Per_2 ciascun genitore, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza;
8. in riferimento ai ponti e alle festività infrannuali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11 e 8/12), i ricorrenti convengono che ove la festività cada di venerdì o di lunedì, essa andrà aggiunta al fine-settimana cui è contigua, mentre negli altri casi il giorno di festa verrà da e trascorso con il genitore con il quale sarebbero Per_1 Per_2 comunque stati in assenza di festa;
9. durante l'estate, e staranno per un periodo di due settimane Per_1 Per_2 anche non consecutive con ciascun genitore più una terza settimana: i ricorrenti avranno cura di concordare tali periodi non appena avranno contezza dei loro rispettivi periodi di ferie e comunque entro fine aprile;
10. i genitori potranno concordare deroghe al calendario, in considerazione di impegni od altri eventi straordinari sia di e sia dei genitori Per_1 Per_2 stessi;
11. i ricorrenti si impegnano a garantire che e godano di una Per_1 Per_2 adeguata frequentazione delle famiglie di origine di entrambi i genitori;
12. tenuto conto che sia sia trascorreranno più tempo presso Per_1 Per_2
l'abitazione della mamma, il signor ON contribuirà al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo mensilmente alla moglie, entro il giorno 15 di ciascun mese, € 400,00 che verranno annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT;
13. le spese straordinarie per e verranno sostenute per metà Per_1 Per_2 da ciascun genitore: per l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di
Treviso, allegato al ricorso (doc. 10) e da intendersi parte integrante dello stesso;
14. l'AU o altra forma di aiuto ai nuclei famigliari verrà percepito dalla signora
”; Pt_1
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 14 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 1942/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MOTTA DI LIVENZA Parte_1 C.F._1 (TV), il 3/07/1985 con l'avv. FRANCESCA GINALDI
e
AN AR (c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), l' C.F._2 8/06/1980 con l'avv. DENIS DOMENIN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 31/03/2025, i coniugi e Parte_1 AN AR hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 585/2025 (pubb. 15/05/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/07/2010 tra e Parte_1
AN AR, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PONTE DI PIAVE dell'anno 2010, al n. 11, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17/07/2010 da
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 3/07/1985 Parte_1
e AN AR, nato/a a TREVISO (TV), il 8/06/1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONTE DI PIAVE (TV) dell'anno 2010 al n. 11, Parte II, Seria A, alle seguenti condizioni:
“1. ciascuna parte continuerà a provvedere al proprio mantenimento, godendo entrambi i ricorrenti di reddito da lavoro dipendente;
2. Il sig. NO ON continuerà a vivere nella casa di sua proprietà sita a
Negrisia di Ponte di PI (TV) in Via A. De Faveri n. 35, dando atto che la signora ha già asportato i propri effetti personali. Pt_1
3. l'affidamento di e viene condiviso dai genitori, con i quali i Per_1 Per_2 ragazzi hanno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione;
e manterranno la Per_1 Per_2 residenza anagrafica nella casa ex residenza coniugale;
4. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alla quotidianità, procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e Per_1
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_2 aspirazioni degli stessi, nel rispetto di sensibilità ed esigenze dei figli, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni;
5. i bambini dormiranno tutte le settimane dalla domenica sera al giovedì sera compreso con la mamma;
nei fine settimana i tenitori si alterneranno per il turno di responsabilità che inizierà il venerdì pomeriggio alla fine dell'orario scolastico per la mamma, e alle 20:00 (alla fine del turno di lavoro) per il papà e terminerà la domenica sera con, riaccompagnamento a casa della mamma quando il fine- settimana è di competenza paterna. Quando NO ha il turno lavorativo pomeridiano, egli avrà i bambini nel fine-settimana e durante la settimana potrà passare a salutare i figli alla fine del turno lavorativo;
quando invece ha il turno lavorativo mattutino, il papà starà con e tutti i pomeriggi, Per_1 Per_2 mentre il fine settimana sarà dai ragazzi trascorso con la mamma;
6. la famiglia passerà insieme il giorno di Natale ed i momenti particolarmente significativi per i ragazzi (Comunione, altri momenti sacramentali); il restante periodo natalizio verrà trascorso dai figli giusta metà con ciascun genitore: i ricorrenti concorderanno di anno in anno chi terrà i ragazzi nel primo periodo finita scuola e chi nell'altro, fino alla ripresa della scuola, nel principio dell'alternanza. Alla fine del periodo di vacanze natalizie, l'alternanza dei genitori nel fine-settimana verrà ripresa secondo lo schema necessitato dai turni di lavoro del sig. ON, come previsto al superiore punto 5);
7. il periodo pasquale verrà da e trascorso giusta metà con Per_1 Per_2 ciascun genitore, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza;
8. in riferimento ai ponti e alle festività infrannuali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11 e 8/12), i ricorrenti convengono che ove la festività cada di venerdì o di lunedì, essa andrà aggiunta al fine-settimana cui è contigua, mentre negli altri casi il giorno di festa verrà da e trascorso con il genitore con il quale sarebbero Per_1 Per_2 comunque stati in assenza di festa;
9. durante l'estate, e staranno per un periodo di due settimane Per_1 Per_2 anche non consecutive con ciascun genitore più una terza settimana: i ricorrenti avranno cura di concordare tali periodi non appena avranno contezza dei loro rispettivi periodi di ferie e comunque entro fine aprile;
10. i genitori potranno concordare deroghe al calendario, in considerazione di impegni od altri eventi straordinari sia di e sia dei genitori Per_1 Per_2 stessi;
11. i ricorrenti si impegnano a garantire che e godano di una Per_1 Per_2 adeguata frequentazione delle famiglie di origine di entrambi i genitori;
12. tenuto conto che sia sia trascorreranno più tempo presso Per_1 Per_2
l'abitazione della mamma, il signor ON contribuirà al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo mensilmente alla moglie, entro il giorno 15 di ciascun mese, € 400,00 che verranno annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT;
13. le spese straordinarie per e verranno sostenute per metà Per_1 Per_2 da ciascun genitore: per l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di
Treviso, allegato al ricorso (doc. 10) e da intendersi parte integrante dello stesso;
14. l'AU o altra forma di aiuto ai nuclei famigliari verrà percepito dalla signora
”; Pt_1
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 14 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi