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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10580 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa iscritta al n. 31970 R.G. dell'anno 2024 in esito alle note scritte depositate ex art. 127- ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliata in Quarto (NA), Via Masullo, 3/A, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Rosa Capuozzo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., in virtù dell'incarico conferito dal Direttore generale Organizzazione, posto in calce alla memoria di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal dott. Direttore del Servizio III della Direzione generale Organizzazione, Controparte_3
e dalla dott.ssa Funzionario Amministrativo Area III, F1, in servizio presso la Controparte_4
Direzione generale Organizzazione CONVENUTO
[...]
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
[...] CONVENUTA
, Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace CONVENUTO contumaci Controparte_7
CONVENUTI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. depositato telematicamente il 5.9.2024 ed iscritto a ruolo il 6.9.2024 la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che il con bando Controparte_8 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale Concorsi ed esami - n. 104 del 31.12.2021 avviava una procedura di selezione per titoli ed esami per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da Con inquadrare nei ruoli della Presidenza Consiglio dei ministri, del Controparte_9
, del , del , e dell' Avvocatura dello stato;
che il
[...] Controparte_10 Controparte_1 citato atto prevedeva la ripartizione di posti numero 2.293 unità messi a bando tra personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/ Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
[...]
del , del e Controparte_9 CP_1 CP_10 Controparte_1 dell'Avvocatura dello stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021); che la ricorrente partecipava alla suddetta selezione e si collocava in posizione numero 42, quale vincitore di selezione;
che con avviso del 31.5.2024, sono state comunicate le sedi disponibili, affinché i candidati potessero esprimere le proprie preferenze;
che la ricorrente ha selezionato tra le prime quindici scelte le sedi di Napoli;
che nonostante le preferenze espresse e la posizione n. 42 in graduatoria della ricorrente per l'assegnazione dei posti al , la stessa veniva assegnata a Roma, vedendosi CP_1 CP_1 scavalcare da colleghi in posizioni inferiori rispetto la sua;
che con pec del 6.8.2024 inviata al la ricorrente dichiarava, di aver scelto la sede in Campania per motivi Controparte_11 logistici ed economici e di essere in una posizione tale in graduatoria che in confronto al numero di posti disponibili non era plausibile che tutti i posti in Campania fossero esauriti a causa di priorità. In punto di diritto la ricorrente deduceva: che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario adito;
che per i soggetti disabili che hanno avuto il riconoscimento tramite la legge 104 sono previsti benefici ed agevolazioni nei concorsi pubblici;
che i soggetti riconosciuti disabili attraverso la legge 104 ottengono un titolo preferenziale che permette loro di salire più facilmente in graduatoria, in quanto saranno preferiti ad altri candidati senza titolo a parità di punteggio;
che la Cassazione ha stabilito che è possibile la scelta della sede per chi possiede la 104 ma deve essere accertata la posizione del caregiver come unico sostegno al disabile grave;
che nel caso di specie la ricorrente è stata sopravanzata in graduatoria da posizioni con punteggio inferiore e senza la verifica di tali requisiti;
che la scelta del di non assegnare una delle sedi napoletane risulta CP_1 illegittima per violazione del criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso a vincitori secondo l'ordine di graduatoria che costituisce principio normativo generale ai sensi dell'art. 35 co 1 lett. A del decreto legislativo n. 1/2001 e dell'art 28 comma 1 del dpr 487/1994; che la regola generale, nell'ambito del pubblico impiego è dunque, il rispetto dell'ordine di graduatoria;
che risulta violato il principio del legittimo affidamento atteso che la ricorrente ha accettato di partecipare al concorso e si è sottoposta alla prova scritta nella prospettiva di vincere la selezione e poter subito scegliere il posto di lavoro auspicabilmente vicino al proprio comune di residenza;
che l'Amministrazione ha violato le disposizioni del bando che prevedeva espressamente le amministrazioni di destinazione e le sedi da assegnare nel rispetto dell'ordine di graduatoria;
che sussiste il periculum consistente nel consolidamento di terze posizioni nel momento in cui le sedi in Campania vengano attribuite ad altro soggetto in posizione inferiore rispetto al ricorrente. Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere:” - In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate, qualsiasi indicazione di residenza dei candidati in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del . - ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 700 c.p.c. concedere l'invocata cautela anche inaudita altera parte ricorrendone l'estrema urgenza e così ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione della ricorrente presso la sede oggetto di preferenza indicata nella domanda disponendo ove occorra la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in sedi non di loro spettanza e con punteggio inferiore indicati nella superiore narrativa. - Accertare la nomina di Assistente amministrativo e gestionale, Famiglia professionale;
- accertare e dichiarare la natura discriminatoria della modalità di assegnazione alle sedi di lavoro;
- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di scegliere in via preferenziale la sede regionale della Campania, Parte_1 disponibile al momento dell'assunzione e della presa di servizio a seguito del superamento del concorso pubblico, per titoli ed esami;
- Conseguentemente condannare l'amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente in organico presso le sedi napoletane individuate, in forza dei titoli e del punteggio posseduto in graduatoria;
Voglia, altresì, condannare il controparte, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore del procuratore costituito.In subordine si chiede a codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro la compensazione delle spese sia per la novità della questione, sia per il dislivello che esiste tra le parti in causa e sia soprattutto in ragione del contrasto giurisprudenziale in corso”.
Autorizzata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del , Controparte_1 solo quest'ultimo si costituiva in giudizio chiedendo, esposte alcune considerazioni in fatto e in diritto, di volere”accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda cautelare formulata da parte ricorrente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora nonché del ricorso promosso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Con vittoria di compensi e di spese”.
Con ordinanza del 31.10.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro rigettava l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris.
Con memoria difensiva nel merito il convenuto chiedeva “ di voler accertare e CP_1 dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso promosso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Con vittoria di compensi e di spese”.
In particolare il convenuto deduceva: che con bando pubblicato nella Gazzetta CP_1
Ufficiale n. 104 del 31.12.2021 veniva avviata una procedura di selezione per titoli ed esami per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
[...]
del , del e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato;
che la procedura concorsuale oggetto di causa veniva gestita da in favore di diverse amministrazioni pubbliche;
che con avviso del 31 maggio 2024, CP_12
, “tenuto conto delle istanze pervenute dalle amministrazioni per la sostituzione di CP_13 vincitori rinunciatari, nonché delle richieste di attingimento”, pubblicava l'elenco delle amministrazioni e delle sedi di servizio previste ai fini dell'assunzione di personale mediante assegnazione degli idonei non vincitori, invitando i candidati idonei non vincitori, rientranti nello scorrimento, a manifestare l'ordine di preferenza tra le amministrazioni di destinazione;
che a seguito della pubblicazione di una graduatoria generale di merito, i candidati collocatisi in graduatoria in posizione utile venivano chiamati ad esprimere la loro preferenza in ordine all'Amministrazione pubblica presso cui prestare servizio;
che si formavano, pertanto, “graduatorie interne” relative a ciascuna amministrazione, fra le quali anche il resistente;
che la CP_1 ricorrente, collocatasi alla posizione n. 5778 della graduatoria finale generale di merito, dopo aver espresso le proprie preferenze circa l'Amministrazione presso cui prestare servizio, veniva Cont assegnata al , occupando la posizione n. 42 della relativa graduatoria interna del resistente;
che al fine di poter procedere all'assegnazione della sede fra tutte quelle rese disponibili CP_1 all'interno del MiC, veniva richiesto ai vincitori di manifestare una scelta fra le sedi (province) disponibili, in ordine di preferenza;
che difatti, con avviso del 16 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del MiC, la resistente Amministrazione, facendo seguito alla nota prot. n. CP_13
U- 022516 del 12.06.2024, invitava i candidati vincitori a manifestare la scelta della sede di assegnazione secondo l'ordine di preferenza precisando che, “fermo restando l'espressione da parte di ciascun candidato dell'ordine di preferenza tra tutte le sedi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di merito conseguito da ciascuno in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, accordando priorità di assegnazione in primis a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, in relazione all'articolo 21, comma 1, e all'art. 33, comma 6, della L. 104/92, e, successivamente, a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge”; che la ricorrente indicava, come prima sede in ordine di preferenza, la provincia di Napoli, senza tuttavia rientrarvi;
che con Decreto direttoriale rep. n. 1396 del 6.08.2024, integrato dal Decreto direttoriale rep. n. 1585 del 19.09.2024, veniva disposta la assunzione nei ruoli del MiC di n. 340 unità di personale, Area degli Assistenti, Famiglia professionale Amministrativa e gestionale;
che la ricorrente veniva assegnata all'Archivio di Stato di Roma, presso il quale la stessa prendeva servizio in data 4.09.2024; che presso le sedi napoletane (prima sede scelta secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente) venivano assegnati, invece, i candidati:
1. IA Attilio;
2. Gambardella Marina;
3. ; 4. ;
5. Di;
6. Controparte_15 Controparte_16 CP_17
;
7. Di 8. 9. 10. Controparte_18 CP_19 Controparte_20 Email_1 CP_21
; 11. ; 12. ; 13. 14.
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
; 15. ; che cinque dei candidati sopra richiamati (
[...] Controparte_26 Controparte_20
; e ) occupavano nella Controparte_27 Controparte_15 Controparte_16 CP_28 graduatoria MiC una posizione superiore rispetto a quella della ricorrente (rispettivamente posizioni nn. 8, 18, 33, 36 e 40 graduatoria MiC), mentre i restanti candidati, invece, sebbene collocatisi in posizione inferiore alla ricorrente nella graduatoria MiC (rispettivamente posizioni nn.74, 96, 113, 118, 131, 146 e 158, 201, 206, 218), producevano documentazione attestante la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e, pertanto, venivano anteposti alla sig.ra Parte_1 nell'assegnazione delle sedi in provincia di Napoli;
che l'operato del risulta legittimo, CP_1 ponendosi in continuità con quanto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di chiarire che nei concorsi pubblici il vincitore che presta assistenza a disabile in base all'art. 33, comma 5, Legge 104/1992 ha diritto alla scelta prioritaria della sede di prima assegnazione anche a discapito dell'ordine di graduatoria approvato (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza del 27 luglio 2020, n. 4779); che il disposto di cui all'art. 33 comma 5 L. 104/1992 si configura pertanto come norma imperativa che deve trovare immediata e diretta applicazione anche laddove non espressamente inserita tra le regole disciplinanti il concorso, secondo la regola dell'eterointegrazione del bando ex art. 1339 c.c. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 14 giugno 2018, n. 3681); che il diniego della Pubblica Amministrazione alla richiesta di scelta prioritaria della sede, da parte del vincitore di concorso titolare di L. n.104/1992 ex art. 33, comma 5, può ritenersi legittimo soltanto in presenza di motivate esigenze organizzative;
che l'Amministrazione ha da subito reso noti i criteri di assegnazione delle sedi ai candidati vincitori;
che infatti, il Decreto Direttoriale rep. n.1396 del 6 agosto 2024 esplicitava che la nomina e la conseguente assegnazione dei candidati vincitori assegnati al MiC sarebbe avvenuta “tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse in ordine di priorità, accordando precedenza dell'assegnazione a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, in relazione all'articolo 21, comma 1, ed all'articolo 33, comma 5”. Istruito documentalmente, il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti emerge che:
-con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale Concorsi ed esami - n. 104 del 31 dicembre 2021 è stata avviata una procedura di selezione per titoli ed esami per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del , del , del Ministero Controparte_9 CP_9 Controparte_10 della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato;
- con avviso del 31.5.2024, “tenuto conto delle istanze pervenute dalle CP_13 amministrazioni per la sostituzione di vincitori rinunciatari, nonché delle richieste di attingimento” ha pubblicato l'elenco delle amministrazioni e delle sedi di servizio previste ai fini dell'assunzione di personale mediante scorrimento di n.
1.677 posizioni totali della graduatoria ed assegnazione degli idonei non vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del , del , del Ministero Controparte_9 Controparte_10 della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4° serie speciale Concorsi ed esami n. 104 del 31 dicembre 2021, invitando i candidati idonei non vincitori, rientranti nello scorrimento, a manifestare l'ordine di preferenza tra le amministrazioni di destinazione;
- la ricorrente, collocatasi alla posizione n. 5778 della graduatoria finale generale di merito, dopo aver espresso le proprie preferenze circa l'Amministrazione presso cui prestare servizio, è stata Cont assegnata al , occupando la posizione n. 42 della relativa graduatoria interna del CP_1 convenuto (doc.2 fasc. ricor.);
- con avviso del 16.7.2024, pubblicato sul sito istituzionale del MiC, l'Amministrazione convenuta, facendo seguito alla nota prot. n. U- 022516 del 12.06.2024, ha invitato i candidati CP_13 vincitori a manifestare la scelta della sede di assegnazione secondo l'ordine di preferenza precisando che “ fermo restando l'espressione da parte di ciascun candidato dell'ordine di preferenza tra tutte le sedi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di merito conseguito da ciascuno in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, accordando priorità di assegnazione in primis a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, in relazione all'articolo 21, comma 1, e all'art. 33, comma 6, della L. 104/92, e, successivamente, a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge” (doc.4 fasc. Min.); - la ricorrente non è rientrata nella sede della provincia di Napoli, indicata come prima sede in ordine di preferenza;
- con Decreto direttoriale n. 1396 del 6.08.2024, integrato dal Decreto direttoriale rep. n. 1585 del 19.09.2024, è stata disposta la assunzione nei ruoli del MiC di n. 340 unità di personale, Area degli Assistenti, Famiglia professionale Amministrativa e gestionale “ tenuto conto dell'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, accordando precedenza nell'assegnazione a coloro che siano risultati in possesso della documentazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, in relazione all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 33, commi 5 e 6” (doc. 5 e 6 fasc. Min.);
- la ricorrente è stata assegnata all'Archivio di Stato di Roma , presso il quale ha preso servizio in data 4.09.2024 (doc. 1 fasc. ricor;
doc.7 fasc. Min.);
- presso le sedi della provincia di Napoli sono stati assegnati i candidati:
1. IA Attilio;
2. Gambardella Marina;
3. ; 4. 5. Di;
6. Controparte_15 Controparte_16 CP_17
;
7. Di 8. 9. 10. Controparte_18 CP_19 Controparte_20 Email_1 CP_21
; 11. ; 12. ; 13. 14.
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
; 15. , dei quali cinque (
[...] Controparte_26 Controparte_20 Controparte_27 [...]
e ) occupano nella graduatoria MiC una CP_15 Controparte_16 CP_28 posizione superiore rispetto a quella della ricorrente (rispettivamente posizioni nn. 8, 18, 33, 36 e 40 graduatoria MiC, cfr. doc. 2 fasc. ricor.), mentre i restanti candidati, sebbene collocatisi in posizione inferiore alla ricorrente nella graduatoria MiC (rispettivamente posizioni nn.74, 96, 113, 118, 131, 46 e 158, 201, 206, 218), hanno prodotto documentazione attestante la fruizione dei benefici di cui all'art. 33 comma 5 legge n. 104/1992 (doc. 8 fasc. Min.) e, pertanto, sono stati anteposti alla ricorrente nell'assegnazione delle sedi della provincia di Napoli.
Si richiama in questa sede quanto stabilito da questo Ufficio nell'ordinanza del 31.10.2024 di rigetto dell'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente:
“Occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, in analoga fattispecie, ha così stabilito:
“ Il Collegio ritiene corretta l'interpretazione delle norme seguita dall'Amministrazione e la prevalenza accordata nell'assegnazione della sede al dipendente che assiste un familiare con grave disabilità, in deroga al criterio, previsto dal bando, di assegnazione delle sedi nel rispetto dell'ordine di graduatoria e secondo le scelte dei graduati, in quanto tale soluzione è stata discrezionalmente ritenuta compatibile, nella specie, con l'assetto organizzativo della stessa P.A.. Tale modus operandi non rappresenta un obbligo “incondizionato e assoluto” per l'Amministrazione, nel senso ipotizzabile se la situazione tutelata avesse natura di diritto soggettivo;
tuttavia, è doveroso per l'Amministrazione apprezzare discrezionalmente la condizione del dipendente titolare dell'interesse legittimo di cui all'art.33, comma 5, l. n. 104/1992, anche in fase di assunzione e assegnazione della prima sede di servizio. Né la discrezionalità così esercitata è stata censurata dal ricorrente in primo grado sotto profili diversi rispetto alla conformità alle citate norme, della cui corretta interpretazione si dirà di seguito. 5.1.- L'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 dispone che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero a talune condizioni anche entro il terzo grado) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (che non sia ricoverata a tempo pieno) e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere si atteggia indubbiamente quale “interesse legittimo”, in quanto l'inciso "ove possibile” attribuisce al datore di lavoro la discrezionalità di verificare la compatibilità dell'interesse del dipendente ad assicurare continuità assistenziale al familiare con le esigenze organizzative ed economiche dello stesso datore di lavoro, che segnatamente nel caso di rapporti di lavoro pubblico si configurano come interessi pubblici. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli unici parametri entro i quali l'Amministrazione deve valutare se concedere o meno il beneficio in questione sono le proprie esigenze organizzative ed operative e l'effettiva “necessità” del beneficio per il dipendente, al fine di impedire un suo uso strumentale, a maggior ragione a seguito della eliminazione dei requisiti della c.d. "continuità" e dell'"esclusività" nell'assistenza al familiare portatore di grave handicap, disposta dall'art. 24, l. n. 183 del 2010, che ha modificato l'art. 33 cit. (Consiglio di Stato sez. IV, 14/07/2020, n. 4549; sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2226). La giurisprudenza ha sottolineato, inoltre, il fatto che il beneficio di cui gode il dipendente è disposto, in ultima analisi, a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso “natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 274, e 27 settembre 2018, n. 5550). Pertanto, sono stati costantemente ritenuti illegittimi i dinieghi dell'Amministrazione con motivazione generica e senza precisa indicazione delle esigenze organizzative pubbliche ostative all'accoglimento dell'istanza del dipendente (Consiglio di Stato IV sez. n. 4549/2020 cit.; sez. IV, n.2226/2020 cit.). 5.2.- La norma trova applicazione sia in caso di trasferimento del dipendente, sia in caso di prima assegnazione: nessun discrimine in tal senso è contenuto nella lettera dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e non rappresenta un ostacolo il fatto che si tratti di un “interesse legittimo” e non di un “diritto soggettivo” (Consiglio di Stato sez. III, 10/11/2015, n.5113; Cassazione civile sez. lav., 03/08/2015, n.16298). Naturalmente, la consistenza di “interesse legittimo” della situazione tutelata rende necessario quel bilanciamento di interessi pubblici e privati di cui si è detto sopra (punto 5.1.). La giurisprudenza favorevole alla applicabilità del beneficio anche in fase di prima assegnazione ha rilevato anche che “la necessità di garantire l'avvicendamento del personale non può costituire valida ragione per ledere il preminente diritto all'assistenza spettante al disabile” (Consiglio di Stato n. 5113/2015 cit.). In qualche caso, è stato solo richiesto che l'assistenza continuativa fosse già in atto al momento dell'assunzione e della assegnazione alla prima sede di servizio escludendo che la necessità dell'assistenza si concretizzi successivamente all'assegnazione suddetta (Consiglio di Stato sez. VI, 22/06/2011, n.3759). 5.3.- Neppure, ad avviso del Collegio, può rappresentare un limite invalicabile all'applicazione dell'art. 33, comma 5, in fase di prima assegnazione della sede di servizio, “la natura, evidentemente funzionale e temporanea del beneficio riconosciuto al familiare del disabile”, come asserisce l'interveniente ad opponendum, per cui al cessare dei presupposti il dipendente avrebbe l'obbligo di automatico rientro alla sede di origine, obbligo non eseguibile nel caso di assegnazione della prima sede. Invero, non vi è nella norma alcuna indicazione esplicita nel senso della temporaneità del beneficio, anche se è logico presumerlo. Non va tralasciato, infatti, che poiché l'attribuzione del beneficio deve, comunque, rispondere alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, laddove nel prosieguo del rapporto si rinvengano esigenze contrarie della P.A., o cessino le esigenze assistenziali del dipendente trasferito, ben potrebbe essere disposto il suo rientro alla sede originaria. Tuttavia, la stessa ratio va applicata nel caso di riconoscimento del beneficio in fase di prima assegnazione. Anche in tal caso, se successivamente l'interesse pubblico non consentisse più quella determinata assegnazione o si modificassero le condizioni personali del dipendente, venendo meno l'originario bilanciamento degli interessi ben potrebbe essere il dipendente destinato ad altra sede. 5.4. - Va ancora considerato, a sfavore dell'argomento secondo cui il beneficio sarebbe compatibile esclusivamente con le ipotesi di trasferimento, poiché non verrebbe ad intaccare, in tal caso, il diritto dei terzi e il principio “meritocratico” che è espresso dall'ordine di graduatoria, che, viceversa, anche nell'ipotesi di trasferimento l'assegnazione “agevolata” del dipendente presenta le medesime criticità, finendo ugualmente per incidere sulla regola dell'ordine di ruolo e sul “merito”, espressione a loro volta di principi di rango costituzionale, quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.. 5.5.- Non sembra, pertanto, che vi siano ragioni logico-giuridiche sufficienti per differenziare, ai fini dell'applicazione della norma, l'ipotesi della prima assegnazione di sede rispetto all'ipotesi del trasferimento. 5.6.- L'eccezionale prevalenza dell'interesse al sostegno di categorie svantaggiate rispetto alla regola generale dell'ordine di graduatoria trova il suo fondamento nella Costituzione. L'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 cit. è norma che attribuisce un vantaggio in funzione solidaristica ed è espressione dei principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3, comma 2, e 2 Cost.. La Corte Costituzionale ha chiaramente individuato il fine della legge n. 104 del 1992 nel
“superare, o contribuire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative, e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti” (Corte Cost. n. 406 del 1992). La legge n. 104/1992 è stata definita dalla stessa Corte “una prima, significativa risposta al pressante invito, rivolto al legislatore, di garantire la condizione giuridica del portatore di handicap, la cui tutela passa attraverso "l'interrelazione e l'integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale" (in tal senso v. Corte Cost. n. 325 del 1996 e n. 215 del 1987). I fondamentali principi costituzionali che presiedono al pieno sviluppo della persona senza alcuna discriminazione fondata sullo stato di salute psico-fisica e in ogni ambito, e che impegnano lo Stato al compimento di azioni positive di “promozione”, trovano applicazione, nel campo del lavoro, non solo nella Legge-quadro n. 104 del 1992, ma anche nella L. 68 del 1999 che disciplina il collocamento mirato delle persone con handicap, stabilendo obblighi di assunzione in presenza di taluni presupposti e riserve di posti nei pubblici concorsi. Si tratta di norme imperative che trovano applicazione ex lege, secondo la regola della eterointegrazione del bando, ex art. 1339 c.c., anche laddove non espressamente inserite tra le regole disciplinanti il concorso (Consiglio di Stato sez. III, 14/06/2018, n.3681). Il sostegno al soggetto che versa in condizione di svantaggio, allo scopo di riequilibrare tale situazione, rappresenta, dunque, la ratio eccezionale che giustifica la deroga alla regola generale del pari trattamento formale e alla regola che presiede al rispetto dell'ordine di graduatoria, risalente a sua volta al dovere di imparzialità e buon andamento della P.A. sanciti dalla Costituzione e che l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha recepito ed enunciato all'art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 217/2005. Infine, va ricordato che l'eccezionale prevalenza dell'interesse al sostegno di categorie svantaggiate rispetto alla regola generale dell'ordine di graduatoria non è estranea alla materia dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego: basti pensare all'assunzione obbligatoria e alle riserve di posti in favore delle categorie protette (invalidi civili, orfani e vedove di caduto per lavoro, servizio o caduti in guerra), al diritto soggettivo alla precedenza e preferenza nella nomina e al diritto alla scelta prioritaria delle sedi disponibili (artt. 3, 7, comma 2 e 16 della L. 68 del 23.3.1999; art. 12 legge del 02/04/1968 - N. 482 art. 21, comma 1 l. 104/1992). 5.7. - Occorre, tuttavia, ancora una volta sottolineare la diversità della fattispecie in esame. A differenza delle norme appena citate, con l'art. 33, comma 4, della l. n. 104/1992, come si è già detto, il Legislatore accorda al dipendente che aspira alla sede di servizio più prossima al familiare con grave handicap non un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo. In questo senso, è rimesso, di volta in volta, all'Amministrazione il discrezionale contemperamento con l'interesse pubblico, per cui l'esigenza del dipendente è meritevole di accoglimento sempreché non siano d'ostacolo le esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione al momento dell'assunzione dei nuovi dipendenti.
5.8.- In questo quadro normativo, devono ritenersi legittimi i provvedimenti di assegnazione impugnati. L'Amministrazione, valutata discrezionalmente la compatibilità con le proprie esigenze organizzative, nel coprire le sedi disponibili, si è fatta carico di considerare positivamente le situazioni personali di coloro che versavano nelle condizioni previste dall'art. 33 citato, accogliendone l'istanza. L'Amministrazione ha considerato, tra l'altro, correttamente che detta istanza non avrebbe potuto trovare accoglimento in un momento successivo, una volta colmate le carenze di organico con l'assegnazione dei vincitori di concorso (nel caso specifico del Sig. per l'unicità del Per_1 posto da ricoprire con la qualifica nell'organico del Comando Provinciale di Campobasso).
6.- In conclusione, l'appello va accolto(…) (Consiglio di Stato sentenza n.1331/2021 del 15.2.2021). Anche in precedenza il Consiglio di Stato ha affermato che “ la disciplina della l. n. 104 del 1992 trova fondamento nei principî di solidarietà sociale, di rango costituzionale, e ha carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione dell'assegnazione delle sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento (v., sul punto, ex plurimis Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566).
7.7. Essa ha infatti l'obiettivo di soddisfare la necessità di ripristinare la necessità di ripristinare condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale di tale finalità, ferma rimanendo, appunto, l'esistenza di un posto vacante nella sede di destinazione desiderata, (…). Spetta certo agli specifici ordinamenti settoriali e, se previsto, alla contrattazione collettiva, nei vari comparti del pubblico impiego, disciplinare nel dettaglio l'assegnazione preferenziale del posto al dipendente, che vanti un'esigenza come quella protetta dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, ma l'assenza di una deroga esplicita all'ordine di graduatoria nelle disposizioni che regolano il concorso e l'assegnazione della prima sede e, in particolare, nell'art. 120, comma 5, del d. lgs. n. 217 del 2015, per quel che concerne il presente contenzioso, non significa né implica certo che la normativa della l. n. 104 del 1992, per la sua pervasività e la sua trasversalità, non debba e non possa trovare applicazione anche al caso di specie, in attuazione di principi costituzionali direttamente applicabili per effetto della compiuta disciplina recata dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992” (Consiglio di Stato sentenza n. 4779/2020 del 27.7.2020). Pertanto nel caso di specie l'Amministrazione convenuta nel derogare all'ordine di graduatoria in favore dei soggetti beneficiari della L. 104/1992 ha dato attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3, comma 2, e 2 Costituzione”.
A ciò deve aggiungersi che non sussiste alcuna violazione del legittimo affidamento e delle aspettative della ricorrente. Infatti l'Amministrazione convenuta ha reso noti sin da subito i criteri di assegnazione delle sedi ai candidati vincitori. Invero, con il Decreto Direttoriale rep. n.1396 del 6.8.2024 in atti l'Amministrazione convenuta ha esplicitato che la nomina e la conseguente assegnazione dei candidati vincitori assegnati al MiC sarebbe avvenuta “tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse in ordine di priorità, accordando precedenza nell'assegnazione a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, in relazione all'articolo 21, comma 1, ed all'articolo 33, comma 5”. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite, comprese le spese della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con una riduzione del 20% del compenso spettante agli avvocati ex art. 152 bis disp. att. cpc atteso che l'Amministrazione convenuta si è difesa attraverso suoi funzionari.
“Quanto alle spese generali, si rileva che l'art. 152-bis disp. att. c.p.c. fa rinvio alla decretazione regolativa del compenso agli avvocati. In proposito, l'art. 2, co. 2, del D.M. n. 55 del 2014, prevede che «è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie». Non vi è dunque ragione per escludere le menzionate spese generali dal rimborso, pure nel caso di difesa della P.A. mediante propri funzionari” (Cass. sez. lav. sent. n. 16929 del 24.6.2025).
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento dei compensi di lite che liquida, compresa la fase cautelare, in € 2.951,00, oltre spese generali nella misura del 15%. Roma, 23.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi