Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 25 novembre 2022
Ordinanza cautelare 3 marzo 2023
Rigetto
Sentenza breve 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01871/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Monteco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Monopoli - Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Gial Plast S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano n. 315 dell’8 febbraio 2022, notificata il 9 febbraio 2022 e poi il 11 febbraio 2022, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Fasano in data 9 febbraio 2022 e fino al 25 febbraio 2022, avente ad oggetto “Procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l'affidamento per due anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana (CIG 8899448682B) -approvazione proposta di aggiudicazione”, che ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Gial Plast S.r.l. e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e, in particolare, dei verbali della Commissione di gara,
nonché per l'accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
alla documentazione integrale relativa alla offerta tecnica ed alla offerta economica presentata dalla aggiudicataria Gial Plast S.r.l., con riferimento alla gara per l'affidamento dei “servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale” nel Comune di Fasano
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 e 122 c.p.a.
e per la condanna
al subentro della Società ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto ai sensi e per effetti di cui all'art. 124 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Monteco S.p.A. il 12 aprile 2022:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano n. 315 dell’8 febbraio 2022, notificata il 9 febbraio 2022 e poi il 11 febbraio 2022, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data 9 febbraio 2022 e fino al 25 febbraio 2022, avente ad oggetto “Procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l'affidamento per due anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana (CIG 8899448682B) -approvazione proposta di aggiudicazione”, che ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Gial Plast S.r.l. e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e, in particolare, dei verbali della Commissione di gara,
e per la declaratoria di inefficacia
del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 e 122 c.p.a.
e per la condanna al subentro della Società ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto ai sensi e per effetti di cui all'art. 124 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gial Plast S.r.l. e del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Massa, avv.to O. Carparelli e avv.to L. Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 marzo 2022, Monteco S.p.A., seconda classificata (con punteggio finale di 79,27), ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano n. 315 dell’8 febbraio 2022, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune in data 9 febbraio 2022 e fino al 25 febbraio 2022, avente ad oggetto “Procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l’affidamento per due anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana (CIG 889948682B) - approvazione proposta di aggiudicazione” che ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Gial Plast S.r.l. (prima classificata con punteggio finale di 99,00) nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, in particolare dei verbali della Commissione di gara. Ha, altresì, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 121 e 122 c.p.a. nonchè la condanna al subentro nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto ai sensi e per effetti di cui all’art. 124 c.p.a.. In ultimo, ha chiesto in via incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. l’accesso alla documentazione integrale relativa alla offerta tecnica ed alla offerta economica presentata dalla Gial Plast S.r.l. con riferimento alla predetta gara per l’affidamento dei “servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale” con condanna del Comune di Fasano all’ostensione della stessa.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione art. 97 Costituzione, violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, violazione di generali principi in materia di procedure concorsuali, violazione degli atti di gara, assoluta carenza di motivazione, violazione degli atti di gara e dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 con riguardo alla procedura per la verifica dell’anomalia dell’offerta.
2. In data 18 marzo 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
3. In data 22 marzo 2022 si è costituita in giudizio anche la controinteressata aggiudicataria Gial Plast S.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
4. Il 7 aprile 2022 il Comune di Fasano ha depositato memorie difensive.
5. L’11 aprile 2022 la controinteressata aggiudicataria Gial Plast S.r.l. ed il Comune di Fasano hanno depositato memorie difensive.
6. Con motivi aggiunti notificati il 12 aprile 2022 e depositati lo stesso giorno la Società ricorrente ha dedotto, sulla scorta del deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione Comunale resistente in data 21 marzo 2022 della relazione economica e della relazione economica di cui all’art. 14 del capitolato speciale, nuove ragioni e doglianze a sostegno delle domande già proposte, formulando una nuova istanza cautelare.
In particolare, ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione del punto 3 dell’art. 14 del CSA. Violazione della delibera AR n. 363/2021 in riferimento al MTR 2 AR
2) incongruenza/Irragionevolezza del “Progetto di riassorbimento del personale”.
7. L’8 maggio 2022 il Comune di Fasano ha depositato memorie difensive.
8. In data 9 maggio 2022 la Società ricorrente e la controinteressata aggiudicataria Gial Plast S.r.l. hanno depositato memorie difensive.
9. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 225 del 12 maggio 2022, ha respinto le domande cautelari proposte da parte ricorrente a mezzo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022 osservando che “ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, appare infondato atteso che:
- l’“ipotesi di programmazione annuale di tutti i servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato, ed ulteriori eventualmente offerti in migliorativa” che i concorrenti devono trasmettere in sede di gara ex art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto non è documento (autonomo) la cui presentazione sia espressamente prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.L.gs. n. 50 del 2016 e non rientra nel contenuto obbligatorio della offerta tecnica stabilito all’art. 16 del Disciplinare di gara;
- la mancata presentazione del suddetto documento non rende, in ogni caso, impossibile la valutazione dell’offerta tecnica (coincidendo lo stesso, in pratica, con la Relazione tecnica illustrativa dell’offerta), né l’apprezzamento della congruità dell’offerta rispetto ai costi, nel caso di specie discrezionalmente valutata dalla Stazione Appaltante, come emerge dal verbale di gara del 4 febbraio 2022, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione economica preventiva di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto (a mente del quale tale relazione “sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante ex post, nel caso in cui l’offerta presenti dubbi di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50 / 2016 ss.mm.ii.”);
- la relazione economica preventiva presentata dalla Gial Plast S.r.l. appare idonea a fondare per relationem il giudizio di congruità espresso dalla Amministrazione resistente posto che, da un lato, non v’è alcuna differenza sostanziale sul piano contenutistico nel procedimento di valutazione della congruità economica dell’offerta (rispetto ai costi indicati) tra l’ipotesi della verifica obbligatoria ex lege e quella discrezionalmente disposta dalla Stazione Appaltante ed il comma 4 dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016 non ha carattere esaustivo né prescrittivo (limitandosi ad indicare che le spiegazioni di cui al suo comma 1 “possono” riferirsi alle economie di processo, ovvero alle soluzioni tecniche prescelte oppure all’originalità dei lavori, servizi o forniture da prestare) e che, dall’altro, nel caso di specie, detta relazione appare in concreto conforme a quanto stabilito al comma 3 dell’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, sicché è irrilevante che, come lamentato da parte ricorrente, la stessa non affronti ex professo il profilo della contestuale attribuzione all’offerta di un punteggio elevato sia per il prezzo sia per la qualità (che è circostanza che ha dato la stura alla verifica ma che non sostanzia da sé l’anomalia essendone, al più, un mero indice);
- non pare sussistere la denunciata violazione del punto 3 dell’art. 14 del C.S.A. in quanto, in disparte dalla circostanza che trattasi di disposizione che non reca una comminatoria espressa di esclusione, la relazione economica della controinteressata Gial Plast S.r.l. risulta accompagnata dall’Allegato AR (che deve contenere la verifica del canone annuo offerto considerando i costi annui distinti secondo le componenti di costo del MTR2 come da delibera AR n. 363 del 2021) ed appare, in ogni caso, rispettosa dei criteri di calcolo del valore lordo delle immobilizzazioni materiali in essa previsti dovendosi osservare che l’obbligo ex art. 14 C.S.A. di elaborare il progetto secondo la disciplina AR non ha carattere assoluto, ma è espressamente circoscritto “nei limiti delle prescrizioni di gara”, e la lex specialis non impone che i mezzi necessari all’espletamento del servizio siano acquistati ex novo dall’operatore aggiudicatario (tanto meno prima dell’aggiudicazione), sicchè pare corretta e sufficiente l’indicazione, in sede di relazione economica preventiva, del costo non storico, ma solo presuntivo di acquisto degli stessi (valori che, peraltro, anche ai fini del rilievo che l’attendibilità della relazione può assumere nella valutazione della congruità dei costi, non sono stati oggetto di specifica contestazione a cura di parte ricorrente);
- non sussiste, in ultimo, la denunciata incongruenza del “Progetto di riassorbimento del personale” presentato dalla aggiudicataria Gial Plast S.r.l. posto che, in linea di principio, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, 13 aprile 2022 n. 2814) ciò che rileva ai fini del rispetto della clausola sociale prevista della lex specialis, anche alla luce delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13 (adottate con delibera n. 114/2019), è la chiara ed inequivoca assunzione da parte dell’operatore economico dell’obbligo di integrale assorbimento dei lavoratori e non la dettagliata elaborazione del relativo progetto (invero necessaria solo ove l’assorbimento non sia totale e presenti limitazioni per qualifiche ovvero variazioni sul piano contrattuale) e, nel caso concreto, come emerge dal contenuto della Tabella A allegata alla Relazione economica e da pag. 6 di quest’ultima, non v’è dubbio che la Società controinteressata abbia previsto l’assunzione di tutto il personale già in servizio con formula a tempo pieno (prevedendo, per contro, forme di lavoro part-time per i soli ulteriori dipendenti da assumere non già in servizio, per i quali sono previste in tabella modalità di impiego inferiori al 100 % del normale orario lavorativo)”.
10. In data 22 settembre 2022 il Comune di Fasano ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
11. Il 10 ottobre 2022 la Società ricorrente e la controinteressata Gial Plast S.r.l. hanno depositato memorie difensive.
12. Il 15 di ottobre 2022 la controinteressata Gial Plast S.r.l. ha depositato memorie in replica. Il 17 ottobre 2022 anche la Società ricorrente ha depositato memorie in replica.
13 Non si è costituita in giudizio la Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Monopoli - Fasano.
14. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e deve essere respinto.
1.1 In particolare, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto già statuito da questa Sezione con ordinanza cautelare n. 225 del 12 maggio 2022 (non oggetto di appello ex art. 62 c.p.a. da parte della Società ricorrente).
2. È possibile, peraltro, procedere, stante l’intima connessione esistente tra i motivi di gravame con essi proposti, allo scrutinio congiunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022.
2.1 Con l’unico motivo di gravame del ricorso introduttivo, come precisato a mezzo dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022, si deduce, sotto un primo profilo, l’inammissibilità dell’offerta dalla controinteressata Gial Plast S.r.l. per violazione del secondo periodo dell’art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto, rubricato “Modalità di esecuzione - Frequenza -stagionalità - Calendario ed orario dei servizi”, in quanto la stessa non sarebbe completa del documento ivi previsto recante l’“ipotesi di programmazione annuale di tutti i servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato, ed ulteriori eventualmente offerti in migliorativa” con conseguente inidoneità dell’offerta medesima a fornire tutti gli elementi necessari per la sua valutazione tecnica e di congruità anche rispetto ai costi della struttura del servizio.
2.2 Sotto un secondo profilo, si osserva che, alla luce delle limitate porzioni dell’offerta tecnica originariamente ostese, non sarebbe stato possibile evincere né la idoneità né la sostenibilità economica del servizio offerto, anche alla luce della astrattezza dei suoi contenuti (in genere riferibili alla tipologia del servizio ma non allo specifico servizio nel territorio del Comune di Fasano) come pure comprovato dall’erronea indicazione in essa contenuta, per il servizio di compostaggio domestico, al Comune di Sant’Elpidio a Mare.
2.3. Sotto un terzo profilo, si deduce che la Commissione di gara avrebbe illegittimamente ritenuto sufficiente a fondare il proprio giudizio di congruità, reso in sede di sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica presentata dalla Gial Plast S.r.l., la relazione alla stessa allegata ai sensi dall’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, senza bisogno di ulteriori integrazioni e giustificazioni da parte della Società aggiudicataria controinteressata.
Più segnatamente la difesa di parte ricorrente evidenzia che la lex specialis ha previsto, all’art. 14 del Capitolato Speciale, che detta relazione “è sufficiente per consentire l’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia”, con disposto che non sarebbe di per sé estensibile al compiuto svolgimento della verifica medesima e che la previsione in parola sarebbe, in ogni caso, esclusivamente riferibile all’ipotesi, ivi espressamente menzionata, in cui “l’offerta presenti dubbi di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.”, evidentemente residuale a quella, oggettiva ed obbligatoria, specificatamente disciplinata dall’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e sussistente nel caso che occupa.
Sul punto si aggiunge, a mezzo dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022, come nuovo profilo di doglianza, l’inidoneità della relazione della Società controinteressata ex art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto rispetto alla prevista, possibile, utilizzazione ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta. In particolare la difesa di parte ricorrente sostiene che detto documento non conterrebbe alcuna spiegazione in grado di giustificare, con riferimento ai profili indicati nel comma 4 dello stesso art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016, l’offerta economica presentata. Esso, infatti, si esaurirebbe in una sintesi della esposizione dei costi effettuata nella relazione economica generale sicché, in definitiva, nel caso che occupa, non potrebbe in concreto ritenersi sufficiente la motivazione “per relationem” alle giustificazioni presentate dalla Società controinteressata.
3. Con il primo dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022 si denuncia, poi, la violazione del punto 3 dell’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto con riferimento all’art. 13 del Modello Tariffario AR.
Nel dettaglio la difesa di parte ricorrente sottolinea che il punto 3 dell’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto dispone: “Allegato AR: deve contenere la verifica del canone annuo offerto dalla concorrente per l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto, considerando i costi annui, distinti secondo le componenti di costo previste dal Modello tariffario (MTR) allegato alla delibera n. 363/2021 […] il concorrente, pur nei limiti delle prescrizioni di gara, dovrà elaborare la progettualità organizzando i fattori produttivi in modo che il canone offerto sia il frutto della applicazione della delibera 363/2021 della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e del relativo MTR 2 AR”. Si aggiunge, poi, che l’art. 13 del Modello Tariffario AR precisa, al suo comma 2, che “La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell’anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie” e, al successivo comma 3, che “Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato”.
Si osserva, quindi, che dalla lettura della Relazione Economica della Società aggiudicataria controinteressata (e, segnatamente, alle pagine 13, 14 e 15, Tab. “B.1” e Tab. “B.2”) sarebbe immediatamente evincibile che per tutti i mezzi da impiegare nello svolgimento del servizio vengono esposti costi ed ammortamento, ma in assenza di qualsivoglia indicazione relativa ai dati -essenziali per la valutazione di idoneità/congruità - tassativamente prescritti dall’art. 13, commi 2 e 3 del Modello Tariffario AR.
3.1 Sotto altro aspetto si aggiunge che dai dati risultanti dalle carte di circolazione dei mezzi indicati, si evincerebbe che una parte dei mezzi non sarebbero di proprietà della Gial Plast S.r.l. sicché si sarebbe dovuto fare applicazione del comma 11 dell’art. 13 il quale stabilisce “Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui l’uso del bene richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutuo; qualora tale condizione sia soddisfatta vengono riconosciute al gestore/ente locale i costi d’uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti dei canoni e/o mutui sostenuti”. Disposizione, quest’ultima, che non avrebbe trovato, per contro, applicazione al caso che occupa posto che per tutti i mezzi risulta indicato il relativo ammortamento, valore certamente non ammissibile per cespiti non di proprietà.
4. Con il secondo dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022 si lamenta l’incongruenza e ragionevolezza del “Progetto di riassorbimento del personale” sinteticamente esposto a pag. 6 e ss. della Relazione Economica. Secondo la difesa di parte ricorrente, infatti, il progetto avrebbe dovuto contenere l’indicazione puntuale e chiara del personale interessato e delle modalità e tempi con le quali si intende dare attuazione all’obbligo di assunzione sicché lo stesso non sarebbe, in concreto, idoneo allo scopo il richiamo all’art. 6 del C.C.N.L., vincolante non in assoluto ma nei limiti consentiti dalla struttura e dalla natura del progetto offerto.
Sul punto si aggiunge, da ultimo, che, in assenza di qualsivoglia esplicita motivazione, l’allegata “TABELLA A -COSTO DEL PERSONALE” indicherebbe utilizzazioni part time anche di molto superiori al 100%, fino al 1800% e che, in assenza della esplicitazione dei criteri adottati, non sarebbe possibile individuare con certezza il numero dei dipendenti e la effettiva struttura del rapporto contrattuale che li lega alla Società controinteressata.
5. Le suddette censure che, per possono essere esaminate congiuntamente per i profili di stretta connessione tra loro esistenti, (per quanto suggestivamente prospettate) sono sicuramente infondate e vanno disattese.
Anzitutto, preme ribadire, con riguardo al primo profilo di doglianza del ricorso introduttivo, che l’“ipotesi di programmazione annuale di tutti i servizi di cui all’art. 1 del presente Capitolato, ed ulteriori eventualmente offerti in migliorativa” che i concorrenti devono trasmettere in sede di gara ex art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto non è documento (autonomo) la cui presentazione sia espressamente prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.L.gs. n. 50 del 2016 e non rientra nel contenuto obbligatorio della offerta tecnica stabilito all’art. 16 del Disciplinare di gara.
5.1 Deve aggiungersi che la mancata presentazione di tale documento, coincidente per contenuto con la Relazione tecnica illustrativa dell’offerta, non rende, in ogni caso, impossibile la valutazione dell’offerta tecnica né l’apprezzamento della congruità dell’offerta rispetto ai costi.
Quest’ultima, del resto, come emerge dal verbale di gara del 4 febbraio 2022, risulta essere stata discrezionalmente valutata dalla Stazione Appaltante sulla base delle indicazioni contenute nella relazione economica preventiva di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, con motivazione “per relationem” al contenuto della medesima.
Detta possibilità è, peraltro, espressamente riconosciuta proprio dalla disposizione di lex specialis testè indicata, non oggetto di specifica impugnazione da parte della Società ricorrente, secondo cui tale relazione può essere “utilizzata dalla Stazione Appaltante ex post, nel caso in cui l’offerta presenti dubbi di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50 / 2016 ss.mm.ii.”.
5.2 Quanto all’ulteriore profilo di doglianza introdotto sul punto a mezzo dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022, è appena il caso di rilevare che la relazione economica preventiva presentata dalla Gial Plast S.r.l. appare idonea a fondare “per relationem” il giudizio di congruità espresso dalla Amministrazione resistente posto che, da un lato, non v’è alcuna differenza sostanziale sul piano contenutistico nel procedimento di valutazione della congruità economica dell’offerta (rispetto ai costi indicati) tra l’ipotesi della verifica obbligatoria ex lege e quella discrezionalmente disposta dalla Stazione Appaltante e che, in ogni caso, il comma 4 dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016 non ha carattere esaustivo né prescrittivo (limitandosi ad indicare che le spiegazioni di cui al suo comma 1 “possono” riferirsi alle economie di processo, ovvero alle soluzioni tecniche prescelte oppure all’originalità dei lavori, servizi o forniture da prestare).
Dall’altro lato , nel caso di specie, la relazione economica preventiva presentata dalla Gial Plast S.r.l. appare in concreto conforme a quanto stabilito al comma 3 dell’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, sicché è irrilevante che, come lamentato da parte ricorrente, la stessa non affronti ex professo il profilo della contestuale attribuzione all’offerta di un punteggio elevato sia per il prezzo sia per la qualità (che è circostanza che ha dato la stura alla verifica ma che non sostanzia da sé l’anomalia essendone, al più, un mero indice).
6. Per ciò che, invece, attiene il primo dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022 non pare sussistere la denunciata violazione del punto 3 dell’art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto in quanto, in disparte dalla circostanza che trattasi di disposizione che non reca una comminatoria espressa di esclusione ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. L.gs. n. 50 del 2016, la relazione economica della controinteressata Gial Plast S.r.l. risulta accompagnata dall’Allegato AR (che deve contenere la verifica del canone annuo offerto considerando i costi annui distinti secondo le componenti di costo del MTR2 come da delibera AR n. 363 del 2021) ed appare, in ogni caso, rispettosa dei criteri di calcolo del valore lordo delle immobilizzazioni materiali in esso previsti.
In particolare, appare doveroso osservare che l’obbligo ex art. 14 Capitolato Speciale di Appalto di elaborare il progetto secondo la disciplina AR non ha carattere assoluto, ma è espressamente circoscritto “nei limiti delle prescrizioni di gara” e che la lex specialis della gara in questione non impone che i mezzi necessari all’espletamento del servizio siano acquistati ex novo dall’operatore aggiudicatario (tanto meno prima dell’aggiudicazione), sicché, in assenza di una disposizione che vieti espressamente tale metodo di calcolo ed in presenza di una lacuna regolatoria del Modello Tariffario AR (che non ha normato il caso dell’acquisto successivo dei mezzi a seguito di aggiudicazione), pare corretta e sufficiente l’indicazione, in sede di relazione economica preventiva, del costo non storico, ma solo presuntivo di acquisto degli stessi.
6.1 Del resto, sul piano sostanziale, anche ai fini del rilievo che l’attendibilità della relazione può assumere nella valutazione della effettiva congruità dei costi, appare dirimente osservare che i valori indicati dalla controinteressata Gial Plast S.r.l. con riguardo al costo presuntivo di acquisto dei mezzi de quibus non sono stati oggetto di specifica e puntuale contestazione a cura di parte ricorrente (neppure tardivamente in sede di memorie ex art. 73 c.p.a. ove ci si è limitati ad osservare in maniera del tutto generica - a pag. 6 - che il costo di ammortamento indicato sarebbe, senza specificazione alcuna, “casuale” ovvero “comunque riferibile ad altra società”).
7. Quanto, in ultimo, al secondo motivo dei motivi aggiunti proposti il 12 aprile 2022 non sussiste la denunciata incongruenza del “Progetto di riassorbimento del personale” presentato dalla aggiudicataria Gial Plast S.r.l. posto che, in linea di principio, secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, 13 aprile 2022 n. 2814) ciò che rileva ai fini del rispetto della clausola sociale prevista della lex specialis, anche alla luce delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13 (adottate con delibera n. 114/2019), è la chiara ed inequivoca assunzione da parte dell’operatore economico dell’obbligo di integrale assorbimento dei lavoratori e non la dettagliata elaborazione del relativo progetto (invero necessaria solo ove l’assorbimento non sia totale e presenti limitazioni per qualifiche ovvero variazioni sul piano contrattuale).
Del resto, nel caso concreto, come emerge dal contenuto della Tabella A allegata alla Relazione economica e da pag. 6 di quest’ultima, non v’è dubbio che la Società controinteressata abbia previsto l’assunzione di tutto il personale già in servizio con formula a tempo pieno (prevedendo, per contro, forme di lavoro part-time per i soli ulteriori dipendenti da assumere non già in servizio, per i quali sono previste in tabella modalità di impiego inferiori al 100 % del normale orario lavorativo).
8. L’accertata infondatezza delle domande di annullamento proposte importa da sé la reiezione delle ulteriori domande ex art. 121 e ss. c.p.a. pure spiccate da parte ricorrente.
9. Va rilevato, per completezza, che i documenti richiesti da parte ricorrente a mezzo di istanza di accesso formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. in seno al ricorso introduttivo risultano essere stati integralmente ostesi (nel corso del processo) mediante deposito degli stessi in giudizio da parte dell’Amministrazione Comunale resistente in data 21 marzo 2022.
10. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso deve essere respinto.
11. Sussistono nondimeno, anche in ragione della parziale novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO