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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 61/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza n. 432/2018 emessa dal Tribunale di Gela il 17.07.2018
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...], rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Ignazio Emmolo per mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio sito in Caltanissetta nella via della Regione n. 61 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.07.1963 e ivi residente in [...]
APPELLATA CONTUMACE Conclusioni delle parti.
1 Per l'appellante:“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello: - Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa dichiarazione di contumacia occorrendo, in accoglimento del presente atto di appello parziale, riformare la sentenza del Tribunale di Gela n.432/2018 emessa il 17/07/2018 e depositata in cancelleria in pari data, non notificata e resa nel procedimento n.750/32013 R.G., accogliendo di conseguenza il Capo C) della domanda attrice, rigettata dal
Giudice di primo grado, di eliminazione del pozzo esistente sul proprio fondo, stante, anche, l'avvenuta estinzione della servitù di attingimento acqua, da parte dell'odierna appellata, per il “non uso”, protratto per oltre vent'anni, per i motivi spiegati in premessa che, qui devono intendersi ripetuti e trascritti integralmente.
Con Vittoria di spese e compensi del presente grado e con la condanna di parte appellata alla partecipazione delle spese necessarie per la eliminazione del pozzo
e l'abbattimento del relativo casotto in muratura. Salvis iuribus”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Gela n. 432/2018 pronunciata nel giudizio dalla stessa proposto contro con dispositivo del seguente tenore: Controparte_1
“definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda principale dell'attrice sub A) e dichiara insussistente il diritto di Parte_1
passaggio pedonale della convenuta verso il cancelletto ivi esistente di cui ne
ordina la chiusura;
rigetta la domanda sub B) di trasferimento della servitù in
altro luogo;
rigetta la domanda sub. C) di estinzione della servitù di attingimento
in uso alla convenuta. Rigetta tutte le domande riconvenzionali formulate da
. Liquida le spese del procedimento in € 155,00 per Controparte_1
spese vive ed € 2430,00 per compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa
come per legge, ponendole per un terzo a carico di parte convenuta, per il resto
compensate tra le parti. Pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%”.
2 L'appellante, con un unico motivo, censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata rigettata la domanda di estinzione della servitù di attingimento dal pozzo esistente nella particella di terreno di sua proprietà in uso alla convenuta.
Sostiene al riguardo che il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto le risultanze dell'espletata CTU in ordine all'affermata non funzionalità del pozzo e del fatto che lo stesso non fosse attivo da più anni e che ciò fosse provato dalla nota del 17 gennaio 1995 a firma del signor , dante causa e padre Controparte_2
delle parti in causa, con la quale era stato chiesto di archiviare la pratica di concessione, ove era stato indicato che il pozzo era inattivo dall'anno 1992, ragion per cui il termine prescrizionale di venti anni del non uso del pozzo al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio era abbondantemente decorso, ed in conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto pervenire ad una pronuncia di prescrizione della servitù ai sensi dell'art. 1074 c.c.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
La Corte all'udienza del 27/6/2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
3. Con il proposto gravame l'appellante censura l'operato del Tribunale nel non aver accolto la domanda di eliminazione del pozzo esistente sulla sua proprietà a servizio della particella 13 di proprietà dell'appellata, in conseguenza del non uso di detta servitù protrattasi da oltre un ventennio.
La censura è fondata e va accolta.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, le risultanze dell'espletata
CTU hanno avvalorato la tesi di parte appellante in ordine all'impossibilità di utilizzo del pozzo e alla mancanza di utilità della servitù di attingimento di cui si tratta da oltre un ventennio.
3 Il CTU ha infatti accertato che “all'atto del sopralluogo la funzionalità del pozzo esistente sul fondo di parte attrice, la condizione di vetustà degli impianto e del
casotto, consentono tuttavia di affermare che lo stesso non è più attivo da anni,
ciò è inoltre provato dalla nota del 17 gennaio 1995 a firma del Signor _1
, con la quale chiedeva di archiviare la pratica di concessione. Lo scrivente
[...]
al fine di conoscere in maniera precisa le caratteristiche originarie dello stesso,
ha avanzato richiesta presso il Genio Civile di Caltanissetta in data 11-02-2016,
con nota protocollo n° 7934, per ottenere copia degli elaborati relativi al pozzo
in esame. Il Genio Civile ha fornito correttamente, una copia conforme della
documentazione, che si allega. Dalla stessa si evince la profondità di mt 30 e le
relative caratteristiche. Il pozzo risulta iscritto al n. 224 del sesto elenco
suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, come si evince dall'allegato attestato” (cfr Relazione CTU Dott. ). Persona_2
Dalla suddetta richiesta del , dante causa e padre delle parti in Controparte_2
causa, è dato inoltre evincere che lo stesso aveva chiesto all'Assessorato Regionale
LL.PP. Ufficio del Genio Civile di archiviare la richiesta di “concessione a derivare acqua dal pozzo vasca sito in c/da Manfria agro di Gela”, significando che “il pozzo non è più in attività dall'anno 1992”.
In conseguenza di ciò, avendo il CTU confermato la non funzionalità e la vetustà
dell'impianto, è ampiamente ragionevole presumere la continuità (dal 1992, o almeno dal gennaio 1995 fino all'epoca dell'accertamento peritale effettuato nel
2016) del non uso per più dei venti anni necessari all'estinzione per prescrizione della servitù.
Ove poi si consideri che la convenuta in primo grado - appellata contumace - non ha offerto alcun elemento contrario, va senz'altro dichiarata estinta la servitù di attingere acqua dal pozzo situato nella proprietà di per Parte_1
4 prescrizione del relativo diritto in quanto non esercitato per oltre vent'anni, con riforma in tal senso della sentenza impugnata.
Non può invece trovare accoglimento la domanda dell'appellante “di eliminazione
del pozzo esistente sul proprio fondo”, poiché alla dichiarata estinzione della servitù di attingimento consegue la facoltà del proprietario del fondo servente ove
è ubicato il pozzo di disporne liberamente, nonché l'ulteriore domanda di
“condanna di parte appellata alla partecipazione delle spese necessarie per la eliminazione del pozzo e l'abbattimento del relativo casotto in muratura”, trattandosi di domanda nuova, formulata per la prima volta in questo grado, ed in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
4. La parziale riforma della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede l'appellante sostanzialmente vittoriosa.
E ciò sebbene l'appellata in questo grado sia rimasta contumace.
Secondo giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "Poichè, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cass. n.
6722/1988; n. 1439/2003); ed ancora: "L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. n. 7182/2000; n. 25141/2006).
5 In considerazione di ciò ritiene la Corte porre a carico dell'appellata
[...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in CP_1
dispositivo, con applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal
D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello). I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
sull'appello proposto da avverso la CP_1 Parte_1
sentenza n. 432/2018 emessa dal Tribunale di Gela in data 17.07.2018, così
provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata dichiara estinta la servitù di attingere acqua dal pozzo situato nella proprietà di per Parte_1
prescrizione del relativo diritto in quanto non esercitato da Controparte_1
per oltre vent'anni.
[...]
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1
primo grado in favore di che liquida in complessivi € Parte_1
2.675,00 di cui € 135,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1
in favore dell'appellante che liquida in complessivi € 1.632,00 di cui € 174,00 per spese ed € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa.
Così deciso a Caltanissetta, il 7 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 61/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza n. 432/2018 emessa dal Tribunale di Gela il 17.07.2018
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...], rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Ignazio Emmolo per mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio sito in Caltanissetta nella via della Regione n. 61 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.07.1963 e ivi residente in [...]
APPELLATA CONTUMACE Conclusioni delle parti.
1 Per l'appellante:“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello: - Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa dichiarazione di contumacia occorrendo, in accoglimento del presente atto di appello parziale, riformare la sentenza del Tribunale di Gela n.432/2018 emessa il 17/07/2018 e depositata in cancelleria in pari data, non notificata e resa nel procedimento n.750/32013 R.G., accogliendo di conseguenza il Capo C) della domanda attrice, rigettata dal
Giudice di primo grado, di eliminazione del pozzo esistente sul proprio fondo, stante, anche, l'avvenuta estinzione della servitù di attingimento acqua, da parte dell'odierna appellata, per il “non uso”, protratto per oltre vent'anni, per i motivi spiegati in premessa che, qui devono intendersi ripetuti e trascritti integralmente.
Con Vittoria di spese e compensi del presente grado e con la condanna di parte appellata alla partecipazione delle spese necessarie per la eliminazione del pozzo
e l'abbattimento del relativo casotto in muratura. Salvis iuribus”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Gela n. 432/2018 pronunciata nel giudizio dalla stessa proposto contro con dispositivo del seguente tenore: Controparte_1
“definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda principale dell'attrice sub A) e dichiara insussistente il diritto di Parte_1
passaggio pedonale della convenuta verso il cancelletto ivi esistente di cui ne
ordina la chiusura;
rigetta la domanda sub B) di trasferimento della servitù in
altro luogo;
rigetta la domanda sub. C) di estinzione della servitù di attingimento
in uso alla convenuta. Rigetta tutte le domande riconvenzionali formulate da
. Liquida le spese del procedimento in € 155,00 per Controparte_1
spese vive ed € 2430,00 per compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa
come per legge, ponendole per un terzo a carico di parte convenuta, per il resto
compensate tra le parti. Pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%”.
2 L'appellante, con un unico motivo, censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata rigettata la domanda di estinzione della servitù di attingimento dal pozzo esistente nella particella di terreno di sua proprietà in uso alla convenuta.
Sostiene al riguardo che il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto le risultanze dell'espletata CTU in ordine all'affermata non funzionalità del pozzo e del fatto che lo stesso non fosse attivo da più anni e che ciò fosse provato dalla nota del 17 gennaio 1995 a firma del signor , dante causa e padre Controparte_2
delle parti in causa, con la quale era stato chiesto di archiviare la pratica di concessione, ove era stato indicato che il pozzo era inattivo dall'anno 1992, ragion per cui il termine prescrizionale di venti anni del non uso del pozzo al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio era abbondantemente decorso, ed in conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto pervenire ad una pronuncia di prescrizione della servitù ai sensi dell'art. 1074 c.c.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
La Corte all'udienza del 27/6/2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
3. Con il proposto gravame l'appellante censura l'operato del Tribunale nel non aver accolto la domanda di eliminazione del pozzo esistente sulla sua proprietà a servizio della particella 13 di proprietà dell'appellata, in conseguenza del non uso di detta servitù protrattasi da oltre un ventennio.
La censura è fondata e va accolta.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, le risultanze dell'espletata
CTU hanno avvalorato la tesi di parte appellante in ordine all'impossibilità di utilizzo del pozzo e alla mancanza di utilità della servitù di attingimento di cui si tratta da oltre un ventennio.
3 Il CTU ha infatti accertato che “all'atto del sopralluogo la funzionalità del pozzo esistente sul fondo di parte attrice, la condizione di vetustà degli impianto e del
casotto, consentono tuttavia di affermare che lo stesso non è più attivo da anni,
ciò è inoltre provato dalla nota del 17 gennaio 1995 a firma del Signor _1
, con la quale chiedeva di archiviare la pratica di concessione. Lo scrivente
[...]
al fine di conoscere in maniera precisa le caratteristiche originarie dello stesso,
ha avanzato richiesta presso il Genio Civile di Caltanissetta in data 11-02-2016,
con nota protocollo n° 7934, per ottenere copia degli elaborati relativi al pozzo
in esame. Il Genio Civile ha fornito correttamente, una copia conforme della
documentazione, che si allega. Dalla stessa si evince la profondità di mt 30 e le
relative caratteristiche. Il pozzo risulta iscritto al n. 224 del sesto elenco
suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, come si evince dall'allegato attestato” (cfr Relazione CTU Dott. ). Persona_2
Dalla suddetta richiesta del , dante causa e padre delle parti in Controparte_2
causa, è dato inoltre evincere che lo stesso aveva chiesto all'Assessorato Regionale
LL.PP. Ufficio del Genio Civile di archiviare la richiesta di “concessione a derivare acqua dal pozzo vasca sito in c/da Manfria agro di Gela”, significando che “il pozzo non è più in attività dall'anno 1992”.
In conseguenza di ciò, avendo il CTU confermato la non funzionalità e la vetustà
dell'impianto, è ampiamente ragionevole presumere la continuità (dal 1992, o almeno dal gennaio 1995 fino all'epoca dell'accertamento peritale effettuato nel
2016) del non uso per più dei venti anni necessari all'estinzione per prescrizione della servitù.
Ove poi si consideri che la convenuta in primo grado - appellata contumace - non ha offerto alcun elemento contrario, va senz'altro dichiarata estinta la servitù di attingere acqua dal pozzo situato nella proprietà di per Parte_1
4 prescrizione del relativo diritto in quanto non esercitato per oltre vent'anni, con riforma in tal senso della sentenza impugnata.
Non può invece trovare accoglimento la domanda dell'appellante “di eliminazione
del pozzo esistente sul proprio fondo”, poiché alla dichiarata estinzione della servitù di attingimento consegue la facoltà del proprietario del fondo servente ove
è ubicato il pozzo di disporne liberamente, nonché l'ulteriore domanda di
“condanna di parte appellata alla partecipazione delle spese necessarie per la eliminazione del pozzo e l'abbattimento del relativo casotto in muratura”, trattandosi di domanda nuova, formulata per la prima volta in questo grado, ed in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
4. La parziale riforma della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sul regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, che nel caso di specie vede l'appellante sostanzialmente vittoriosa.
E ciò sebbene l'appellata in questo grado sia rimasta contumace.
Secondo giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "Poichè, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cass. n.
6722/1988; n. 1439/2003); ed ancora: "L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" (Cass. n. 7182/2000; n. 25141/2006).
5 In considerazione di ciò ritiene la Corte porre a carico dell'appellata
[...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in CP_1
dispositivo, con applicazione di compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal
D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel secondo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di appello). I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
sull'appello proposto da avverso la CP_1 Parte_1
sentenza n. 432/2018 emessa dal Tribunale di Gela in data 17.07.2018, così
provvede:
In parziale riforma della sentenza impugnata dichiara estinta la servitù di attingere acqua dal pozzo situato nella proprietà di per Parte_1
prescrizione del relativo diritto in quanto non esercitato da Controparte_1
per oltre vent'anni.
[...]
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1
primo grado in favore di che liquida in complessivi € Parte_1
2.675,00 di cui € 135,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1
in favore dell'appellante che liquida in complessivi € 1.632,00 di cui € 174,00 per spese ed € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa.
Così deciso a Caltanissetta, il 7 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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