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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 570/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 01/07/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 08/03/2025 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti SALZANO ANITA e TREPPICCIONE ANTONIO,
[...] tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (Ce) in data
16/06/2007; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (06/05/2010) e (12/04/2012); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 15/07/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, confermando i patti della separazione, ovvero:
1. Affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in
AL via Sentiero Tortuoso,16; 2
2. Obbligo in capo al signor di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro Parte_2
1000,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre alle spese straordinarie, mediche e scolastiche nella misura del 50%, preventivamente concordate.
3. L'abitazione coniugale di AL alla via Sentiero Tortuoso,16 e di proprietà del signor sarà Parte_2 abitata dalla signora finché EL sarà genitore collocatario dei figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2
4. Diritto di visita del padre nei seguenti termini così come risulta dall'allegato piano di famiglia, a cui si fa integrale riferimento: - il padre terrà con sé i minori nelle giornate di martedì di ogni settimana dalle 19.00 alle
21,30 e due fine settimana alternati dal sabato ore 8.00, sino alle ore 21.00 della domenica;
- il primo novembre, festa di Tutti i Santi, i minori saranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
-l'8 dicembre ( ), saranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- le vacanze Per_3 di Natale saranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, alternate con il Capodanno;
-
Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- iI 25 aprile, il primo maggio ed il 2 giugno con la madre negli anni pari con il padre negli anni dispari;
- il compleanno della madre sarà trascorso con la madre ed il compleanno del padre con il padre, mentre i compleanni del figli saranno trascorsi invece insieme;
- i minori trascorreranno con il padre le vacanze estive 2 settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi, in forma scritta, entro il 30 maggio di ogni anno.
5. I coniugi si danno reciproco assenzo al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio, consentendo
l'inserimento dei figli negli stessi. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (Ce) il 16/06/2007 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (Ce) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 01/07/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio 3
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 570/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 01/07/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 08/03/2025 da e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti SALZANO ANITA e TREPPICCIONE ANTONIO,
[...] tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (Ce) in data
16/06/2007; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (06/05/2010) e (12/04/2012); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 15/07/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, confermando i patti della separazione, ovvero:
1. Affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in
AL via Sentiero Tortuoso,16; 2
2. Obbligo in capo al signor di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro Parte_2
1000,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre alle spese straordinarie, mediche e scolastiche nella misura del 50%, preventivamente concordate.
3. L'abitazione coniugale di AL alla via Sentiero Tortuoso,16 e di proprietà del signor sarà Parte_2 abitata dalla signora finché EL sarà genitore collocatario dei figli e;
Parte_1 Per_1 Per_2
4. Diritto di visita del padre nei seguenti termini così come risulta dall'allegato piano di famiglia, a cui si fa integrale riferimento: - il padre terrà con sé i minori nelle giornate di martedì di ogni settimana dalle 19.00 alle
21,30 e due fine settimana alternati dal sabato ore 8.00, sino alle ore 21.00 della domenica;
- il primo novembre, festa di Tutti i Santi, i minori saranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
-l'8 dicembre ( ), saranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- le vacanze Per_3 di Natale saranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, alternate con il Capodanno;
-
Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- iI 25 aprile, il primo maggio ed il 2 giugno con la madre negli anni pari con il padre negli anni dispari;
- il compleanno della madre sarà trascorso con la madre ed il compleanno del padre con il padre, mentre i compleanni del figli saranno trascorsi invece insieme;
- i minori trascorreranno con il padre le vacanze estive 2 settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi, in forma scritta, entro il 30 maggio di ogni anno.
5. I coniugi si danno reciproco assenzo al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio, consentendo
l'inserimento dei figli negli stessi. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AL (Ce) il 16/06/2007 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (Ce) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 01/07/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio 3
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese