CASS
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/08/2024, n. 31922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31922 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BO RI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31922 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dalla imputata RI BO avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2021 dal Tribunale di Ravenna, ha confermato al decisione con la quale la predetta è stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e condannata a pena di giustizia. L'imputata è stata riconosciuta responsabile dell'anzidetto reato in quanto, in qualità di amministratore di sostegno di SS TO e, quindi, pubblico ufficiale, avendo avuto per tale ragione il possesso o comunque, la disponibilità del relativo patrimonio, se ne appropriava stipulando la polizza vita Postafuturo Multiutile n. 50006003077 presso l'agenzia di Poste Italiane n. 5201, nella quale si indicava come beneficiaria, con versamento tramite conto corrente della somma di euro 60.817,04 in data 11 maggio 2010, versando il giorno successivo l'ulteriore somma di euro 19.182,96 derivante dalla chiusura dei libretti postali, quindi effettuando altri due versamenti integrativi di euro 45.000 il 26 ottobre 2011 e di euro 15.000 il 7 agosto 2013, per complessivi euro 140.000 di cui si appropriava al decesso di SS TO. Tanto a seguito dell'esposto dell'erede universale di TO SS, nominato con testamento del 30.08.2002, che aveva appurato che il saldo dei rapporti attivi a lei intestati era di soli 20.856,23 euro, ben al di sotto delle cifre che gli erano state prospettate di oltre 100.000 euro, così essendo acquisita la documentazione della amministrazione di sostegno della SS, della quale la BO, sua nipote, aveva assunto il ruolo di amministratore di sostegno dal 2008. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 314 cod. pen. in quanto all'epoca della appropriazione - rappresentata dal momento in cui le veniva accreditato sul proprio libretto postale la somma corrispondente alle polizze (28/5/2014) - la ricorrente era cessata dalla funzione di amministratore di sostegno e la prospettazione secondo la quale l'operazione di sottoscrizione delle polizze poneva le condizioni per la futura riscossione è del tutto inconferente ai fini della integrazione del reato, trattandosi di atto prodromico che non implica certo l'impossessamento. Né sussiste nella specie la necessaria condizione del possesso e/o della disponibilità del bene da parte della imputata in costanza della carica. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 314 cod. pen. e mancanza della motivazione su un elemento necessario della fattispecie, costituito dal possesso e/o disponibilità del denaro da parte della imputata che, come risulta dalla stessa 2 sentenza, non poteva gestire direttamente la polizza come beneficiario né poteva operare senza autorizzazione del giudice tutelare. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla pretesa creazione delle condizioni per la futura riscossione, sfuggendo quale sarebbe la violazione ascrivibile alla ricorrente allorché si indicava quale beneficiaria della polizza. Inoltre, la sentenza opera una sovrapposizione ingiustificata tra la certezza dell'avveramento della condizione sospensiva, conseguente alla morte della titolare, e la certezza della riscossione da parte della BO, evento che poteva accadere solo ed esclusivamente qualora la ricorrente risultasse ancora beneficiaria all'epoca del decesso di SS, circostanza che non poteva certo prevedersi, in termini di certezza al momento della stipula della polizza. Infine, illogico è il rilievo atteso che, da un lato, si dà atto della preclusione nella gestione della polizza e, dall'altro, si attribuisce di fatto un potere gestori°. 2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato assumendosi ingiustificatamente la conoscenza da parte della imputata del testamento in favore di ER AC, invece soltanto al più conoscibile in base alla pubblicazione sull'apposito registro generale. Inoltre, non si è tenuto conto che la ricorrente - in ragione dello stato di salute della SS, incapace di intendere e di volere da diversi anni - ben poteva rappresentarsi la assenza di qualsiasi lascito testamentario, apparendo plausibile che in tutta buona fede ritenesse il di lei padre quale unico erede, ancorchè non legittimario. Né può essere affermato - come fa la Corte di appello - un collegamento tra apertura de testamento e richiesta di liquidazione, posto che al momento di questa è più che verosimile che il testamento non fosse stato pubblicato non essendo trascorsi i termini minimi per la sua trasmissione. Ancora, nessuna premura di riscuotere poteva esservi in capo alla BO, posto che la polizza - avendo già il beneficiario - non cadeva in successione e nessun titolo a riguardo aveva l'erede. Infine, non è stata considerata la circostanza che nessun rilievo era provenuto dal Giudice Tutelare presso il quale era stato depositato il contratto che riportava quale beneficiario la BO. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 4. I primi tre motivi, riguardanti la condotta incriminata sotto il profilo oggettivo, possono essere congiuntamente considerati. SI sono complessivamente infondati. 5. Il doppio conforme accertamento ha riconosciuto la responsabilità della ricorrente in quanto, nella qualità di amministratrice di sostegno aveva prelevato in tre occasioni la complessiva somma di 140mila euro dai conti correnti e dai libretti della SS e, nel richiedere al giudice tutelare le relative autorizzazioni, non aveva specificato che gli investimenti, consistiti nella stipula di tre polizze "Posta futuro Multiutile", andavano a suo stesso beneficio, affermando invece espressamente che tali azioni venivano effettuate nell'esclusivo interesse della zia. E' stato, poi, considerato che all'atto della stipula della polizza la imputata, indicandosi come unica beneficiaria, ha realizzato un credito in suo favore certo e liquido, anche se esigibile alla morte della intestataria. La sentenza ha poi valorizzato la correlazione temporale tra la richiesta di liquidazione (3.5.2014), pochi giorni dopo il decesso, e la pubblicazione del testamento (il 24.4.2014), che lo rendeva conoscibile, dal quale emergeva che alcun diritto aveva sul patrimonio della zia, neppure tramite il proprio padre (unico nipote della defunta). In particolare, secondo la sentenza impugnata la imputata - agendo con tale tempistica - aveva evitato le pratiche successorie, peraltro, facenti capo al padre ancora vivente all'epoca, sapendo di non rientrare nell'asse ereditario della SS. Entrambe le decisioni hanno considerato irrilevante che la riscossione delle somme sia avvenuta dopo la cessazione della carica pubblicistica, in ragione del disposto dell'art. 360 cod. pen., essendo la riscossione avvenuta in forza delle operazioni effettuate nella qualità di amministratore di sostegno. 6. Ritiene la Corte che incensurabili sono le ragioni della decisione che hanno individuato del tutto correttamente la scansione modale secondo la quale si è consumata la condotta illecita ascritta alla ricorrente: la prima, consistita nella stipula della polizza intestata alla SS nella quale la imputata, abilitata alla sottoscrizione in virtù del munus pubblico rivestito, si indicava quale unica beneficiaria così acquisendo un credito certo e liquido, ancorché sottoposto a termine;
la seconda, direttamente discendente dalla precedente, riguarda l'incasso post-mortem da parte della ricorrente-beneficiaria della somma corrispondente alla polizza. 4 Rispetto alla prima condotta, la sentenza ha del tutto correttamente affermato l'irrilevanza della impossibilità da parte della ricorrente di riscuotere la polizza fino alla morte della sua assistita, dando rilievo al credito già acquisito dalla ricorrente per la indicazione da parte sua, in sede di stipula in virtù del munus esercitato, della sua qualità di unica beneficiaria della polizza sulla quale erano stati riversati i risparmi della assistita. Rispetto alla seconda condotta, con la quale si è definitivamente realizzata l'appropriazione, correttamente la sentenza ha affermato non rilevare, ai sensi dell'art. 360 cod. pen., che in tale momento la imputata non rivestisse più la qualifica pubblicistica secondo il condivisibile orientamento per il quale ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell'art. 360 cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati (Sez. 6, n. 2230 del 11/12/2019, dep. 2020, Rennella, Rv. 278131). Invero, non vi è dubbio che al momento della prodromica stipula della polizza, la ricorrente nella veste pubblicistica rivestita avesse la disponibilità delle somme della assistita, ancorché autorizzata dal Giudice tutelare, alle quali aveva impresso, all'atto di stipula e senza renderne edotto il Giudice (v. pg. 1 della sentenza impugnata che richiama l'accertamento del primo Giudice), la destinazione in proprio attraverso la sua indicazione quale beneficiaria, palesemente esulante dalle finalità dell'amministrazione di sostegno e precisamente funzionale alla successiva riscossione da parte della ricorrente. Cosicché del tutto infondata è la denegata stretta correlazione funzionale tra la stipula della polizza con la indicazione della beneficiaria e la successiva appropriazione delle somme da parte della stessa beneficiaria, come pure ea dedotta assenza della qualità pubblicistica in tale momento rilevando la prodromica condotta in sede di stipula;
come pure infondata è la pretesa mancanza di disponibilità delle somme da parte della ricorrente, essendo la stessa conseguita dall'autorizzazione da parte del Giudice tutelare a prelevare le somme dai libretti e conti correnti della assistita per investirli nella polizza da stipulare. 7. Il quarto motivo, incentrato sull'elemento psicologico del reato, è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto al rigetto da parte del Giudice di merito della pretesa buona fede della ricorrente che aveva ritenuto suo padre unico erede della SS. Non illogicamente la ricostruzione fattuale ha tenuto conto della consapevolezza della imputata di non rientrare - neanche tramite suo padre - 5 nell'asse ereditario della de cuius, così escludendo qualsiasi titolo in capo alla ricorrente che potesse giustificare l'appropriazione delle somme, e - in tale contesto - ha poi valorizzato la stretta correlazione temporale tra la pubblicazione del testamento del 30.08.2002 (24.04.2014) che indicava ER AC quale erede universale di TO SS - che lo rendeva conoscibile - e la riscossione della somma (03.05.2014), senza adire le dovute procedure legali di successione. Del tutto generico è poi l'assunto difensivo che fa leva sulla mancanza di rilievi da parte del Giudice Tutelare, rispetto alla accertata mancata indicazione in sede autorizzatoria, da parte della ricorrente, della propria indicazione quale beneficiaria della polizza. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/06/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 31922 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dalla imputata RI BO avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2021 dal Tribunale di Ravenna, ha confermato al decisione con la quale la predetta è stata riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e condannata a pena di giustizia. L'imputata è stata riconosciuta responsabile dell'anzidetto reato in quanto, in qualità di amministratore di sostegno di SS TO e, quindi, pubblico ufficiale, avendo avuto per tale ragione il possesso o comunque, la disponibilità del relativo patrimonio, se ne appropriava stipulando la polizza vita Postafuturo Multiutile n. 50006003077 presso l'agenzia di Poste Italiane n. 5201, nella quale si indicava come beneficiaria, con versamento tramite conto corrente della somma di euro 60.817,04 in data 11 maggio 2010, versando il giorno successivo l'ulteriore somma di euro 19.182,96 derivante dalla chiusura dei libretti postali, quindi effettuando altri due versamenti integrativi di euro 45.000 il 26 ottobre 2011 e di euro 15.000 il 7 agosto 2013, per complessivi euro 140.000 di cui si appropriava al decesso di SS TO. Tanto a seguito dell'esposto dell'erede universale di TO SS, nominato con testamento del 30.08.2002, che aveva appurato che il saldo dei rapporti attivi a lei intestati era di soli 20.856,23 euro, ben al di sotto delle cifre che gli erano state prospettate di oltre 100.000 euro, così essendo acquisita la documentazione della amministrazione di sostegno della SS, della quale la BO, sua nipote, aveva assunto il ruolo di amministratore di sostegno dal 2008. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 314 cod. pen. in quanto all'epoca della appropriazione - rappresentata dal momento in cui le veniva accreditato sul proprio libretto postale la somma corrispondente alle polizze (28/5/2014) - la ricorrente era cessata dalla funzione di amministratore di sostegno e la prospettazione secondo la quale l'operazione di sottoscrizione delle polizze poneva le condizioni per la futura riscossione è del tutto inconferente ai fini della integrazione del reato, trattandosi di atto prodromico che non implica certo l'impossessamento. Né sussiste nella specie la necessaria condizione del possesso e/o della disponibilità del bene da parte della imputata in costanza della carica. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 314 cod. pen. e mancanza della motivazione su un elemento necessario della fattispecie, costituito dal possesso e/o disponibilità del denaro da parte della imputata che, come risulta dalla stessa 2 sentenza, non poteva gestire direttamente la polizza come beneficiario né poteva operare senza autorizzazione del giudice tutelare. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla pretesa creazione delle condizioni per la futura riscossione, sfuggendo quale sarebbe la violazione ascrivibile alla ricorrente allorché si indicava quale beneficiaria della polizza. Inoltre, la sentenza opera una sovrapposizione ingiustificata tra la certezza dell'avveramento della condizione sospensiva, conseguente alla morte della titolare, e la certezza della riscossione da parte della BO, evento che poteva accadere solo ed esclusivamente qualora la ricorrente risultasse ancora beneficiaria all'epoca del decesso di SS, circostanza che non poteva certo prevedersi, in termini di certezza al momento della stipula della polizza. Infine, illogico è il rilievo atteso che, da un lato, si dà atto della preclusione nella gestione della polizza e, dall'altro, si attribuisce di fatto un potere gestori°. 2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato assumendosi ingiustificatamente la conoscenza da parte della imputata del testamento in favore di ER AC, invece soltanto al più conoscibile in base alla pubblicazione sull'apposito registro generale. Inoltre, non si è tenuto conto che la ricorrente - in ragione dello stato di salute della SS, incapace di intendere e di volere da diversi anni - ben poteva rappresentarsi la assenza di qualsiasi lascito testamentario, apparendo plausibile che in tutta buona fede ritenesse il di lei padre quale unico erede, ancorchè non legittimario. Né può essere affermato - come fa la Corte di appello - un collegamento tra apertura de testamento e richiesta di liquidazione, posto che al momento di questa è più che verosimile che il testamento non fosse stato pubblicato non essendo trascorsi i termini minimi per la sua trasmissione. Ancora, nessuna premura di riscuotere poteva esservi in capo alla BO, posto che la polizza - avendo già il beneficiario - non cadeva in successione e nessun titolo a riguardo aveva l'erede. Infine, non è stata considerata la circostanza che nessun rilievo era provenuto dal Giudice Tutelare presso il quale era stato depositato il contratto che riportava quale beneficiario la BO. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 4. I primi tre motivi, riguardanti la condotta incriminata sotto il profilo oggettivo, possono essere congiuntamente considerati. SI sono complessivamente infondati. 5. Il doppio conforme accertamento ha riconosciuto la responsabilità della ricorrente in quanto, nella qualità di amministratrice di sostegno aveva prelevato in tre occasioni la complessiva somma di 140mila euro dai conti correnti e dai libretti della SS e, nel richiedere al giudice tutelare le relative autorizzazioni, non aveva specificato che gli investimenti, consistiti nella stipula di tre polizze "Posta futuro Multiutile", andavano a suo stesso beneficio, affermando invece espressamente che tali azioni venivano effettuate nell'esclusivo interesse della zia. E' stato, poi, considerato che all'atto della stipula della polizza la imputata, indicandosi come unica beneficiaria, ha realizzato un credito in suo favore certo e liquido, anche se esigibile alla morte della intestataria. La sentenza ha poi valorizzato la correlazione temporale tra la richiesta di liquidazione (3.5.2014), pochi giorni dopo il decesso, e la pubblicazione del testamento (il 24.4.2014), che lo rendeva conoscibile, dal quale emergeva che alcun diritto aveva sul patrimonio della zia, neppure tramite il proprio padre (unico nipote della defunta). In particolare, secondo la sentenza impugnata la imputata - agendo con tale tempistica - aveva evitato le pratiche successorie, peraltro, facenti capo al padre ancora vivente all'epoca, sapendo di non rientrare nell'asse ereditario della SS. Entrambe le decisioni hanno considerato irrilevante che la riscossione delle somme sia avvenuta dopo la cessazione della carica pubblicistica, in ragione del disposto dell'art. 360 cod. pen., essendo la riscossione avvenuta in forza delle operazioni effettuate nella qualità di amministratore di sostegno. 6. Ritiene la Corte che incensurabili sono le ragioni della decisione che hanno individuato del tutto correttamente la scansione modale secondo la quale si è consumata la condotta illecita ascritta alla ricorrente: la prima, consistita nella stipula della polizza intestata alla SS nella quale la imputata, abilitata alla sottoscrizione in virtù del munus pubblico rivestito, si indicava quale unica beneficiaria così acquisendo un credito certo e liquido, ancorché sottoposto a termine;
la seconda, direttamente discendente dalla precedente, riguarda l'incasso post-mortem da parte della ricorrente-beneficiaria della somma corrispondente alla polizza. 4 Rispetto alla prima condotta, la sentenza ha del tutto correttamente affermato l'irrilevanza della impossibilità da parte della ricorrente di riscuotere la polizza fino alla morte della sua assistita, dando rilievo al credito già acquisito dalla ricorrente per la indicazione da parte sua, in sede di stipula in virtù del munus esercitato, della sua qualità di unica beneficiaria della polizza sulla quale erano stati riversati i risparmi della assistita. Rispetto alla seconda condotta, con la quale si è definitivamente realizzata l'appropriazione, correttamente la sentenza ha affermato non rilevare, ai sensi dell'art. 360 cod. pen., che in tale momento la imputata non rivestisse più la qualifica pubblicistica secondo il condivisibile orientamento per il quale ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell'art. 360 cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati (Sez. 6, n. 2230 del 11/12/2019, dep. 2020, Rennella, Rv. 278131). Invero, non vi è dubbio che al momento della prodromica stipula della polizza, la ricorrente nella veste pubblicistica rivestita avesse la disponibilità delle somme della assistita, ancorché autorizzata dal Giudice tutelare, alle quali aveva impresso, all'atto di stipula e senza renderne edotto il Giudice (v. pg. 1 della sentenza impugnata che richiama l'accertamento del primo Giudice), la destinazione in proprio attraverso la sua indicazione quale beneficiaria, palesemente esulante dalle finalità dell'amministrazione di sostegno e precisamente funzionale alla successiva riscossione da parte della ricorrente. Cosicché del tutto infondata è la denegata stretta correlazione funzionale tra la stipula della polizza con la indicazione della beneficiaria e la successiva appropriazione delle somme da parte della stessa beneficiaria, come pure ea dedotta assenza della qualità pubblicistica in tale momento rilevando la prodromica condotta in sede di stipula;
come pure infondata è la pretesa mancanza di disponibilità delle somme da parte della ricorrente, essendo la stessa conseguita dall'autorizzazione da parte del Giudice tutelare a prelevare le somme dai libretti e conti correnti della assistita per investirli nella polizza da stipulare. 7. Il quarto motivo, incentrato sull'elemento psicologico del reato, è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto al rigetto da parte del Giudice di merito della pretesa buona fede della ricorrente che aveva ritenuto suo padre unico erede della SS. Non illogicamente la ricostruzione fattuale ha tenuto conto della consapevolezza della imputata di non rientrare - neanche tramite suo padre - 5 nell'asse ereditario della de cuius, così escludendo qualsiasi titolo in capo alla ricorrente che potesse giustificare l'appropriazione delle somme, e - in tale contesto - ha poi valorizzato la stretta correlazione temporale tra la pubblicazione del testamento del 30.08.2002 (24.04.2014) che indicava ER AC quale erede universale di TO SS - che lo rendeva conoscibile - e la riscossione della somma (03.05.2014), senza adire le dovute procedure legali di successione. Del tutto generico è poi l'assunto difensivo che fa leva sulla mancanza di rilievi da parte del Giudice Tutelare, rispetto alla accertata mancata indicazione in sede autorizzatoria, da parte della ricorrente, della propria indicazione quale beneficiaria della polizza. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/06/2024.