Decreto cautelare 7 aprile 2022
Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Zito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine Provinciale dei Farmacisti Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ravenda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. n. 44/2021 e successive modifiche ed integrazioni emesso dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria con protocollo n° -OMISSIS-, notificato in pari data, dal quale discende, ai sensi di legge, l’immediata sospensione dall’esercizio della professione, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa GA AB UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con ricorso notificato il 31 marzo 2022 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. n. 44/2021, ha disposto la sua sospensione dall’esercizio della professione.
Il ricorrente espone di essere titolare di una farmacia rurale ubicata nella frazione -OMISSIS- e di aver ritenuto di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria in quanto:
a) la sua coscienza di cattolico non gli consente l’uso dei vaccini anti Sars Covid2, essendo stati utilizzati prodotti derivati da cellule embrionali umane;
b) teme per la propria salute anche in considerazione delle sue condizioni di salute.
Tanto premesso, lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’illogicità manifesta.
2. Si è costituito in giudizio l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e insistendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
4. All’udienza di smaltimento del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che sia fondata e da accogliere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria.
5.1. Va, in primo luogo, va evidenziato che la circostanza che il Collegio si sia pronunciato in sede cautelare, trattenendo la propria giurisdizione, non è idonea a perfezionare alcuna forma di giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, attesa la natura meramente provvisoria e interinale del provvedimento cautelare, adottato sulla base di cognizione sommaria e soggetto a fisiologico riesame nella sede di merito. Alla luce dell’art. 9 cod. proc. amm., per cui «Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio», non appare revocabile in dubbio il potere del Collegio di declinare la propria giurisdizione fino alla definizione del giudizio di primo grado, quand’anche nella fase cautelare abbia espresso, esplicitamente o implicitamente, un diverso orientamento (cfr. su fattispecie analoga T.A.R. Catania, sez. I, sentenza n. 706 del 27 febbraio 2024; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza n. 495 del 5 giugno 2023).
5.2. Con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui è causa le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che « appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l'adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale». In particolare, la Corte ha osservato che «Nel caso di specie, nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all’esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell’obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (D.L. n. 44 del 2021, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 76 del 2021), le quali ... stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione ... deve soltanto dare mera attuazione. (…) E', dunque, la stessa legge - all'esito del bilanciamento da essa stessa effettuato tra i diritti fondamentali implicati e, come detto, raggiunto in termini di prevalenza del diritto alla salute su quello al lavoro - ad avere assunto su di sé e regolato ogni aspetto riferibile all’attività provvedimentale e autoritativa della pubblica amministrazione incidente sul diritto risultato compresso, non lasciando ad essa margini di discrezionalità nell'esercizio del potere, affatto vincolato rispetto alla posizione di diritto soggettivo vantata dall’ U., quale esercente la libera professione sanitaria di fisioterapista» (Cass., S.U., 29 settembre 2022, n. 28429; orientamento confermato Id. 5 aprile 2023 n. 9403).
A tale pronunzia si è uniformata la successiva giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le tante: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza n. 389 del 3 febbraio 2025 e giurisprudenza ivi richiamata) e la stessa Corte Costituzionale che ha dichiarato l’inammissibilità di una questione di costituzionalità sollevata da un TAR nell’ambito di una controversia vertente sulla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria ai sensi dell’art. 4, comma 4°, del D.L n. 44 del 2021, per difetto di giurisdizione del giudice remittente «venendo in rilievo, nel giudizio principale, il diritto soggettivo a continuare a esercitare la professione sanitaria » (Corte Cost., 9 febbraio 2023 n. 16).
6. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
7. In considerazione dei diversi orientamenti registratisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, si ravvisano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NT, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
GA AB UL, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| GA AB UL | CA NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.